REGOLAMENTO DI ESECUZIONE E DI ATTUAZIONE
DEL NUOVO CODICE DELLA STRADA

Decreto del Presidente della Repubblica 16.12.1992, n. 495

Sezione curata da: Palumbo Salvatore e Molteni Claudio

TITOLO III
DEI VEICOLI

CAPO IV
Veicoli a motore e loro rimorchi

§ 5. Circolazione delle macchine operatrici
(Art. 114 Codice della Strada)

Articolo 300 Reg. CdS
DPR n. 495/1992
Organi di traino delle macchine operatrici ed accertamento della massa massima rimorchiabile

(Vedi art. 114 del Prontuario del Codice della Strada)
(Vedi art. 114 del Codice della Strada)

   1. Le macchine operatrici semoventi, qualora abilitate al traino, e le macchine operatrici trainate devono essere equipaggiate con idonei organi di traino secondo le prescrizioni dettate dal Ministro dei trasporti e della navigazione con proprio provvedimento. Con lo stesso decreto sono dettate le modalità di accertamento della massa massima rimorchiabile.

 

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