REGOLAMENTO DI ESECUZIONE E DI ATTUAZIONE
DEL NUOVO CODICE DELLA STRADA

Decreto del Presidente della Repubblica 16.12.1992, n. 495

Sezione curata da: Palumbo Salvatore e Molteni Claudio

TITOLO III
DEI VEICOLI

CAPO IV
Veicoli a motore e loro rimorchi

§ 5. Circolazione delle macchine operatrici
(Art. 114 Codice della Strada)

Articolo 296 Reg. CdS
DPR n. 495/1992
Segnalazione delle macchine operatrici eccezionali

(Vedi art. 114 del Prontuario del Codice della Strada)
(Vedi art. 114 del Codice della Strada)

   1. Le macchine operatrici, che, per necessità funzionali, eccedono le dimensioni previste dall'articolo 114 del codice, devono essere segnalate con pannelli approvati secondo le modalità stabilite dal Ministero dei trasporti e della navigazione - Direzione generale della M.C.T.C.. Il Ministero dei trasporti e della navigazione - Direzione generale della M.C.T.C. stabilisce le prescrizioni concernenti il numero ed il montaggio dei pannelli suddetti nonché le eventuali altre segnalazioni ritenute necessarie.

 

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