REGOLAMENTO DI ESECUZIONE E DI ATTUAZIONE
DEL NUOVO CODICE DELLA STRADA

Decreto del Presidente della Repubblica 16.12.1992, n. 495

Sezione curata da: Palumbo Salvatore e Molteni Claudio

TITOLO III
DEI VEICOLI

CAPO IV
Veicoli a motore e loro rimorchi

§ 4. Revisione delle macchine agricole
(Art. 111 Codice della Strada)

Articolo 295 Reg. CdS
DPR n. 495/1992
Revisione delle macchine agricole in circolazione

(Vedi art. 111 del Prontuario del Codice della Strada)
(Vedi art. 111 del Codice della Strada)

   1. Le revisioni delle macchine agricole soggette ad immatricolazione sono stabilite con provvedimento del Ministro dei trasporti e della navigazione, di concerto con il Ministro dell'agricoltura e delle foreste, con periodicità non inferiori a cinque anni, a partire dalla data di prima immatricolazione delle macchine agricole stesse.
   2. I requisiti minimi di sicurezza, da accertare con le modalità prescritte dal provvedimento di cui al comma 1, sono, in quanto applicabili, i medesimi dei veicoli di pari massa complessiva, stabiliti nelle appendici VIII e IX al presente titolo.

 

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