REGOLAMENTO DI ESECUZIONE E DI ATTUAZIONE
DEL NUOVO CODICE DELLA STRADA

Decreto del Presidente della Repubblica 16.12.1992, n. 495

Sezione curata da: Palumbo Salvatore e Molteni Claudio

TITOLO III
DEI VEICOLI

CAPO IV
Veicoli a motore e loro rimorchi

§ 3. Certificati di idoneità e di omologazione, carta di circolazione delle macchine agricole
(Artt. 107 - 110 Codice della Strada)

Articolo 292 Reg. CdS
DPR n. 495/1992
Macchine agricole operatrici trainate escluse dall'accertamento dei requisiti

(Vedi art. 000 del Prontuario del Codice della Strada)
(Vedi art. 107 del Codice della Strada)

   1. Le macchine agricole trainate, escluse dall'obbligo dell'articolo 107, comma 1, del codice, sono quelle le cui caratteristiche costruttive, mirate all'operatività della macchina stessa, non possono consentire la completa rispondenza alle norme per la circolazione. Tali macchine sono:
      a) gli aratri;
      b) le seminatrici;
      c) gli erpici.
   2. Con provvedimento del Ministro dei trasporti e della navigazione, di concerto con il Ministro dell'agricoltura e delle foreste, possono essere individuate altre categorie di macchine agricole operatrici trainate escluse dall'obbligo suddetto. Con lo stesso provvedimento sono individuate le modalità e le cautele per la circolazione delle macchine suddette.

 

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