REGOLAMENTO DI ESECUZIONE E DI ATTUAZIONE
DEL NUOVO CODICE DELLA STRADA

Decreto del Presidente della Repubblica 16.12.1992, n. 495

Sezione curata da: Palumbo Salvatore e Molteni Claudio

TITOLO III
DEI VEICOLI

CAPO IV
Veicoli a motore e loro rimorchi

§ 2. Costruzione ed equipaggiamento delle macchine agricole
(Art. 106 Codice della Strada)

Articolo 287 Reg. CdS
DPR n. 495/1992
Verifica per le macchine agricole della posizione del dispositivo di traino nonchè del carico verticale ammissibile su di esso

(Vedi art. 000 del Prontuario del Codice della Strada)
(Vedi art. 106 del Codice della Strada)

   1. L'altezza del dispositivo di traino equipaggiante le macchine agricole semoventi nonché la massa massima verticale (Q) ammissibile sul medesimo, dovranno essere fissati dal costruttore in relazione alle condizioni di stabilità statica e dinamica della macchina agricola semovente con macchina agricola trainata agganciata; tale massa dovrà, comunque, risultare non superiore a quella ammessa dalla categoria del gancio che il costruttore dichiara di montare di serie sulla macchina agricola semovente.
   2. L'altezza del dispositivo nonché le prescrizioni per le relative verifiche e prove dovranno rispondere a tabelle di unificazione approvate dal Ministero dei trasporti e della navigazione - Direzione generale della M.C.T.C..

 

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