REGOLAMENTO DI ESECUZIONE E DI ATTUAZIONE
DEL NUOVO CODICE DELLA STRADA

Decreto del Presidente della Repubblica 16.12.1992, n. 495

Sezione curata da: Palumbo Salvatore e Molteni Claudio

TITOLO III
DEI VEICOLI

CAPO III
Veicoli a motore e loro rimorchi

Sezione III
Documenti di circolazione e immatricolazione

§ 1. Formalità per la circolazione di autoveicoli, motoveicoli e ciclomotori
(Artt. 93 - 99 Codice della Strada)

Articolo 255 Reg. CdS
DPR n. 495/1992
Targhe provvisorie di circolazione

(Vedi art. 99 del Prontuario del Codice della Strada)
(Vedi art. 99 del Codice della Strada)

   1. Le sigle di individuazione degli uffici provinciali della Direzione generale della M.C.T.C., ai fini del rilascio delle targhe provvisorie di cui all'articolo 99 del codice sono quelle indicate nell'appendice XI al presente titolo.
   2. I criteri per la formazione dei dati riportati nelle targhe provvisorie sono i seguenti:
      a) sigla d'individuazione dell'ufficio provinciale, come indicato nella suddetta appendice. Detto elenco può essere aggiornato con decreto del Ministro dei trasporti e della navigazione, a seguito dell'istituzione di ulteriori province;
      b) marchio ufficiale della Repubblica Italiana;
      c) serie progressiva costituita da cinque caratteri numerici.
Il Ministero dei trasporti e della navigazione - Direzione generale della M.C.T.C. può stabilire che la serie in questione sia modificata ed integrata da caratteri alfabetici.

 

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DISCLAMER: Il testo della presente norma non riveste carattere di ufficialità e non sostituisce in alcun modo quello pubblicato in G.U.  che ne costituisce la pubblicazione ufficiale. Vietata la riproduzione, anche parziale, del presente contenuto senza la preventiva autorizzazione degli amministratori del portale.


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