REGOLAMENTO DI ESECUZIONE E DI ATTUAZIONE
DEL NUOVO CODICE DELLA STRADA

Decreto del Presidente della Repubblica 16.12.1992, n. 495

Sezione curata da: Palumbo Salvatore e Molteni Claudio

TITOLO III
DEI VEICOLI

CAPO II
Dei veicoli a trazione animale, slitte e velocipedi

Articolo 222 Reg. CdS
DPR n. 495/1992
Targhe dei veicoli a trazione animale e delle slitte

(Vedi art. 67 del Prontuario del Codice della Strada)
(Vedi art. 67 del Codice della Strada)

   1. La targa di riconoscimento dei veicoli a trazione animale e delle slitte è costituita da un lamierino di alluminio di forma rettangolare dello spessore di 7/10 di mm e delle dimensioni di 68 mm x 190 mm. Detta targa, che agli angoli deve essere provvista di fori per il fissaggio nella parte anteriore destra del veicolo, deve avere il fondo: rosso lacca, se destinata a veicoli per trasporto di persone, verde, se destinata ai veicoli per trasporto di cose, azzurro, se destinata ai carri agricoli. La vernice di fondo deve essere data a fuoco.
   2. La targa deve contenere le seguenti indicazioni:
      a) in alto, a sinistra: la destinazione del veicolo (veicolo per trasporto di persone, veicolo per trasporto di cose, carro agricolo);
      b) in alto, al centro: numero di matricola del veicolo;
      c) nel mezzo: l'indicazione della Provincia e del Comune;
      d) nella parte immediatamente inferiore: il cognome e nome del proprietario del veicolo o la denominazione della ditta;
      e) in basso, a destra: il contrassegno circolare dello Stato recante il simbolo della Repubblica italiana.
   3. Le targhe dei veicoli destinati al trasporto di cose e dei carri agricoli devono contenere nel mezzo, a destra, anche la indicazione della massa complessiva a pieno carico consentita, della tara e della larghezza dei cerchioni. Per i veicoli destinati al trasporto di persone deve essere indicato altresì il numero massimo di persone trasportabili compresi il o i conducenti.
   4. Le caratteristiche e le indicazioni delle targhe risultano dalle figure III.1/a, III.1/b, III.1/c, cui devono conformarsi le targhe apposte sui veicoli.
   5. L'incisione sulla targa delle indicazioni di cui al comma 2 deve essere eseguita chimicamente, salvo il nominativo del proprietario o della ditta ed il numero di matricola che devono essere incisi con pantografo o con punzone. Analogamente con pantografo o con punzone devono essere incisi la massa complessiva a pieno carico, la tara, la larghezza dei cerchioni e il numero di persone trasportabili.
   6. Le indicazioni della targa di riconoscimento di ciascun veicolo a trazione animale devono essere desunte dal registro matricolare per i veicoli a trazione animale tenuto dal Comune. In caso di smarrimento, sottrazione o distruzione delle targhe di cui devono essere muniti i veicoli a trazione animale, si applica l'articolo 102 del codice.
   7. Il prezzo di fornitura delle targhe di riconoscimento fissato con il decreto di cui all'articolo 67, comma 3, del codice, può essere aggiornato con cadenza biennale con decreto del Ministro dei lavori pubblici.

 

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