REGOLAMENTO DI ESECUZIONE E DI ATTUAZIONE
DEL NUOVO CODICE DELLA STRADA

Decreto del Presidente della Repubblica 16.12.1992, n. 495

Sezione curata da: Palumbo Salvatore e Molteni Claudio

TITOLO III
DEI VEICOLI

CAPO I
Dei veicoli in generale

Articolo 216 Reg. CdS
DPR n. 495/1992
Lunghezza massima degli autoarticolati, degli autotreni e dei filotreni

(Vedi art. 61 del Prontuario del Codice della Strada)
(Vedi art. 61 del Codice della Strada)

   1. La lunghezza massima di 16,50 m è consentita per gli autoarticolati in cui l'avanzamento dell'asse della ralla, misurato orizzontalmente, rispetto alla parte posteriore del semirimorchio, risulti non superiore a 12,00 m e, rispetto ad un punto qualsiasi della parte anteriore del semirimorchio, risulti non superiore a 2,04 m. Qualora non si verifichi anche una sola delle dette condizioni, la lunghezza degli autoarticolati non può superare 15,50 m, fermo restando quanto stabilito in proposito dalla direttiva 85/3/CEE e successive modificazioni.
   2. La lunghezza massima di 18,35 m è consentita per gli autotreni ed i filotreni che presentano una distanza massima di 15,65 m, misurata parallelamente all'asse longitudinale dell'autotreno, tra l'estremità anteriore della zona di carico dietro l'abitacolo e l'estremità posteriore del rimorchio del veicolo combinato, meno la distanza fra la parte posteriore del veicolo a motore e la parte anteriore del rimorchio nonché una distanza massima di 16,00 m, sempre misurata parallelamente all'asse longitudinale dell'autotreno, tra l'estremità anteriore della zona di carico dietro l'abitacolo e l'estremità posteriore del rimorchio del veicolo combinato. Qualora non si verifichi anche una sola delle dette condizioni, la lunghezza degli autotreni e dei filotreni non può superare 18,00 m, fermo restando quanto stabilito in proposito dalla direttiva 85/3/CEE e successive modificazioni.
   3. Il Ministro dei trasporti e della navigazione, con decreto emesso di concerto con il Ministro dei lavori pubblici può determinare per gli autoarticolati, per gli autotreni e per i filotreni valori dimensionali diversi da quelli indicati ai commi 1 e 2.

 

* Il Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti, con la recente Circolare prot. n. 16131 del 25.05.2023 (Disposizioni concernenti la modifica dell'art. 61, comma 2 del Codice della Strada), alla luce delle modifiche che hanno interessato l'art. 61, comma 2 del C.d.S. riguardanti la lunghezza totale, compresi gli organi di traino, degli autoarticolati e gli autosnodati (18,75 m, "...ferma restando l'idoneità certificata dei rimorchi, o delle unità di carico ivi caricate, al trasporto intermodale strada-rotaia e strada-mare"), ed a causa della momentanea mancata armonizzazione con l'art. 216 del Regolamento del C.d.S. (secondo cui per gli autoarticolati "la lunghezza massima di 16,50 m. è consentita nei casi in cui l'avanzamento dell'asse della ralla, misurato orizzontalmente, rispetto alla parte posteriore del semirimorchio, risulti non superiore a 12,00 m. e, rispetto ad un punto qualsiasi della parte anteriore del semirimorchio, risulti non superiore a 2,04 m."), ritiene che sia consentita la circolazione di un complesso veicolare (trattore con semirimorchio) avente lunghezza superiore ai 16,50 m. e fino a 18.75 m., a condizione che il veicolo semirimorchio sia omologato in conformità alle prescrizioni tecniche vigenti, di cui all'art. 216 del regolamento sopra citato (quote 12 m. e 2,04 m.), in assenza delle quali il complesso veicolare è considerato eccezionale per il superamento dei limiti di sagoma e sia, dunque, soggetto, al fine della circolazione alle specifiche previste all'art. 10 del C.d.S..

 

DISCLAMER: Il testo della presente norma non riveste carattere di ufficialità e non sostituisce in alcun modo quello pubblicato in G.U.  che ne costituisce la pubblicazione ufficiale. Vietata la riproduzione, anche parziale, del presente contenuto senza la preventiva autorizzazione degli amministratori del portale.


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