REGOLAMENTO DI ESECUZIONE E DI ATTUAZIONE
DEL NUOVO CODICE DELLA STRADA

Decreto del Presidente della Repubblica 16.12.1992, n. 495

Sezione curata da: Palumbo Salvatore e Molteni Claudio

TITOLO II
COSTRUZIONE E TUTELA DELLE STRADE

CAPO II

§ 8. Segnaletica relativa ai passaggi a livello
(Art. 44 Codice della Strada)

Articolo 187 Reg. CdS
DPR n. 495/1992
Dispositivi di segnalazione ottica ed acustica delle semibarriere

(Vedi art. 000 del Prontuario del Codice della Strada)
(Vedi art. 44 del Codice della Strada)

   1. Nei passaggi a livello muniti di semibarriere, i dispositivi di segnalazione luminosa devono avere le dimensioni di cui alla figura II.478, essere installati sul margine destro della carreggiata e nelle immediate vicinanze del passaggio a livello e collocati in modo da risultare visibili dalla strada alla maggiore distanza possibile. L'altezza da terra del centro dei dispositivi deve essere non inferiore a 2 m e non superiore a 2,50 m. L'intermittenza delle luci è di 60 ± 10 accensioni al minuto. Le caratteristiche tecniche dei dispositivi a luce rossa devono essere tali che l'intensità della luce emessa li renda visibili, in assenza di nebbia, anche di giorno alla distanza di 100 m entro un cono di 30 gradi di apertura.
   2. La segnalazione acustica deve avere le caratteristiche prescritte per quelle dei passaggi a livello con barriere che sbarrano l'intera carreggiata, salvo il livello sonoro che può essere inferiore.
   3. I dispositivi di segnalazione luminosa ad una o due luci eventualmente ripetuti sul margine sinistro della strada possono non essere nelle immediate vicinanze del passaggio a livello ma non distarne oltre 30 m; essi devono avere caratteristiche uguali a quelle dei dispositivi installati sul margine destro.
   4. Il funzionamento dei dispositivi di segnalazione luminosa ed acustica deve iniziare 30 secondi prima dell'arrivo al passaggio a livello del treno più veloce e l'abbassamento delle barriere deve iniziare non meno di 5 secondi dopo l'inizio del funzionamento dei dispositivi di segnalazione acustica e luminosa.
   5. La chiusura delle barriere nonché il funzionamento delle segnalazioni luminose ed acustiche devono proseguire fino al termine del passaggio del treno.

 

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