REGOLAMENTO DI ESECUZIONE E DI ATTUAZIONE
DEL NUOVO CODICE DELLA STRADA

Decreto del Presidente della Repubblica 16.12.1992, n. 495

Sezione curata da: Palumbo Salvatore e Molteni Claudio

TITOLO II
COSTRUZIONE E TUTELA DELLE STRADE

CAPO II

§ 4. La segnaletica orizzontale
(Art. 40 Codice della Strada)

Articolo 155 Reg. CdS
DPR n. 495/1992
Segnali orizzontali vietati

(Vedi art. 040 del Prontuario del Codice della Strada)
(Vedi art. 40 del Codice della Strada)

   1. Nessun altro segno non rimovibile è consentito sulle carreggiate stradali, soggette a pubblico transito all'infuori di quelli previsti dalle presenti norme, escludendosi anche indicazioni connesse con gare su strada o competizioni sportive.

 

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DISCLAMER: Il testo della presente norma non riveste carattere di ufficialità e non sostituisce in alcun modo quello pubblicato in G.U.  che ne costituisce la pubblicazione ufficiale. Vietata la riproduzione, anche parziale, del presente contenuto senza la preventiva autorizzazione degli amministratori del portale.


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