PRONTUARIO CODICE DELLA STRADA

Decreto legislativo 30.04.1992, n. 285

Sezione curata da: Palumbo Salvatore e Molteni Claudio

TITOLO III
DEI VEICOLI

CAPO III
Veicoli a motore e loro rimorchi

SEZIONE I
Norme costruttive e di equipaggiamento e accertamenti tecnici per la circolazione

Articolo 77 CdS
Controlli di conformità al tipo omologato

(Vedi art. 77 del Codice della Strada)
(Vedi art. 000 del Regolamento di esecuzione e di attuazione del C.d.S.)

 

Note comuni:
   Regolamenta l'accertamento della conformità dei veicoli a motore e dei loro rimorchi.
   


_____ 077-1 _____

Riferimento normativo: art. 77 in relazione all'art. 73 comma 3.
Per aver prodotto o messo in commercio un veicolo non conforme al tipo omologato

Codice violazione: 1555 (ore notturne 0000)
Descrizione violazione: Per aver prodotto o messo in commercio un veicolo non conforme al tipo omologato
Sanzione pecuniaria
- diurna: euro 866,00
- diurna scontata del 30%: euro 606,20
- notturna: -
- notturna scontata del 30%: -
Decurtazione punti: -
Sanzione accessoria: -
Note al verbale:

 - Indicare se prodotto o messo in commercio.
Note operative: 
 • Se il fatto non costituisce reato. Sono fatte salve le competenze del Ministero dell’ambiente e della tutela del territorio.
 • In caso di reato si applica l'art. 640 c.p.


_____ 077-2 _____

Riferimento normativo: art. 77 in relazione all'art. 73 comma 3-bis.
Per aver importato, o prodotto per la commercializzazione in Italia di componenti, sistemi o entità tecniche non omologate

Codice violazione: 1554 (ore notturne 0000)
Descrizione violazione: Per aver importato, o prodotto per la commercializzazione in Italia di componenti, sistemi o entità tecniche non omologate
Sanzione pecuniaria
- diurna: euro 168,00
- diurna scontata del 30%: euro 117,60
- notturna: -
- notturna scontata del 30%: -
Decurtazione punti: -
Sanzione accessoria:
 - Confisca delle cose oggetto della violazione secondo le modalità indicate al capo I, sezione II del titolo VI.
Note al verbale:
 - Indicare se prodotto o messo in commercio.
Note operative: 
 • Se il fatto non costituisce reato. Sono fatte salve le competenze del Ministero dell’ambiente e della tutela del territorio.
 • In caso di reato si applica l'art. 640 c.p.


_____ 077-3 _____

Riferimento normativo: art. 77 in relazione all'art. 73 comma 3-bis.
Per aver importato, o prodotto per la commercializzazione in Italia sistemi frenanti, pneumatici o dispositivi non omologati

Codice violazione: 1556 (ore notturne 0000)
Descrizione violazione: Per aver importato, o prodotto per la commercializzazione in Italia sistemi frenanti, pneumatici o dispositivi non omologati
Sanzione pecuniaria
- diurna: euro 845,00
- diurna scontata del 30%: euro 591,50
- notturna: -
- notturna scontata del 30%: -
Decurtazione punti: -
Sanzione accessoria:

 - Confisca delle cose oggetto della violazione secondo le modalità indicate al capo I, sezione II del titolo VI.
Note al verbale:
 - Indicare se prodotto o importato.
Note operative: 
 • In caso di utilizzo di cinture di sicurezza del veicolo non omologate, predisporre il sequestro delle cose come disposto dall'art. 172 c.12 del c.d.s.

 .

 

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