PRONTUARIO CODICE DELLA STRADA

Decreto legislativo 30.04.1992, n. 285

Sezione curata da: Palumbo Salvatore e Molteni Claudio

TITOLO III
DEI VEICOLI

CAPO III
Veicoli a motore e loro rimorchi

SEZIONE I
Norme costruttive e di equipaggiamento e accertamenti tecnici per la circolazione

Articolo 76 CdS
Certificato di approvazione, certificato di origine e dichiarazione di conformità

(Vedi art. 76 del Codice della Strada)
(Vedi art. 234, art. 235, del Regolamento di esecuzione e di attuazione del C.d.S.)

 

Note comuni:
   Regolamenta i seguenti certificati: approvazione, origine e conformità dei veicoli.
   Il regolamento descrive il certificato di approvazione, il certificato di origine.


_____ 076-1 _____

Riferimento normativo: art. 76 commi 6 e 7 in relazione all'art. 76 comma 8.
Per aver rilasciato la dichiarazione di conformità per veicolo non conforme al tipo omologato.

Codice violazione: 1552 (ore notturne 0000)
Descrizione violazione: Per aver rilasciato la dichiarazione di conformità per veicolo non conforme al tipo omologato.
Sanzione pecuniaria
- diurna: euro 866,00
- diurna scontata del 30%: euro 606,20
- notturna: -
- notturna scontata del 30%: -
Decurtazione punti: -
Sanzione accessoria: -
Note al verbale: 
Note operative: 

 • Se il fatto non costituisce reato, altrimenti applicare quanto disposto dall'art. 482 C.P.
 • Per ciascun veicolo costruito conformemente al tipo omologato, il costruttore rilascia all'acquirente la dichiarazione di conformità. Tale dichiarazione, redatta sul modello approvato dal Ministero delle infrastrutture e dei trasporti per i veicoli di tipo omologato in Italia in base ad omologazione nazionale, attesta che il veicolo è conforme al tipo omologato. Di tale dichiarazione il costruttore assume la piena responsabilità ad ogni effetto di legge. Il costruttore deve tenere una registrazione progressiva delle dichiarazioni di conformità rilasciate.  Nel caso di veicoli allestiti o trasformati da costruttori diversi da quello che ha costruito l'autotelaio, ogni costruttore rilascia, per la parte di propria competenza, la certificazione di origine che deve essere accompagnata dalla dichiarazione di conformità, o dal certificato di origine relativi all'autotelaio. Nel caso di omologazione in più fasi, le relative certificazioni sono costituite dalle dichiarazioni di conformità. I criteri e le modalità operative per le suddette omologazioni sono stabilite dal Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, con proprio decreto.

 .

 

DISCLAMER: Il testo della presente norma non riveste carattere di ufficialità e non sostituisce in alcun modo quello pubblicato in G.U.  che ne costituisce la pubblicazione ufficiale. Vietata la riproduzione, anche parziale, del presente contenuto senza la preventiva autorizzazione degli amministratori del portale.


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