PRONTUARIO CODICE DELLA STRADA
Decreto legislativo 30.04.1992, n. 285
Sezione curata da: Palumbo Salvatore e Molteni Claudio
TITOLO III
DEI VEICOLI
CAPO III
Veicoli a motore e loro rimorchi
SEZIONE I
Norme costruttive e di equipaggiamento e accertamenti tecnici per la circolazione
Articolo 74 CdS
Dati di identificazione
(Vedi art. 74 del Codice della Strada)
(Vedi art. 232, art. 233, Appendice VII del Regolamento di esecuzione e di attuazione del C.d.S.)
Note comuni:
Regolamenta i dati di identificazione dei veicoli: targhetta del costruttore e numero del telaio.
Il regolamento descrive le caratteristiche e le modalità di applicazione ed indicazione delle targhette e del numero di telaio.
_____ 074-1 _____
Riferimento normativo: art. 74 in relazione all'art. 74 comma 6
Per aver contraffatto, asportato, sostituito, alterato cancellato o reso illeggibile la targhetta del costruttore.
Codice violazione: 1549 (ore notturne 0000)
Descrizione violazione: Per aver contraffatto, asportato, sostituito, alterato cancellato o reso illeggibile la targhetta del costruttore.
Sanzione pecuniaria
- diurna: euro 2.728,00
- diurna scontata del 30%: euro 1.909,60
- notturna: -
- notturna scontata del 30%: -
Decurtazione punti: -
Sanzione accessoria: -
Note al verbale:
- Indicare se si tratti di contraffazione o alterazione.
Note operative:
• Se il fatto non costituisce reato. In caso di contraffazione del telaio applicare artt. 469 e 470 C.P.
• I ciclomotori, i motoveicoli, gli autoveicoli, i filoveicoli e i rimorchi devono avere per costruzione:
a) una targhetta di identificazione, solidamente fissata al veicolo stesso;
b) un numero di identificazione impresso sul telaio, anche se realizzato con una struttura portante o equivalente, riprodotto in modo tale da non poter essere cancellato o alterato.
• Nel caso di contraffazione o alterazione del marchio dello Stato applicare l'art. 473 del c.p.; mentre nel caso di messa in circolazione, vendita o detenzione di marchi distintivi contraffatti applicare l'art. 474 del c.p..
• La fattispecie della contraffazione, asportazione, sostituzione o alterazione della targhetta implica la mancanza della targhetta leggibile e pertanto, nella fattispecie, è legittima la contestazione ex art. 74, commi 1 e 6 del C.d.S. (Corte di Cassazione Civile, Sezione II, ordinanza numero 4311 del 13/02/2023).
_____ 074-2 _____
Riferimento normativo: art. 74 in relazione all'art. 74 comma 6
Per aver contraffatto, asportato, sostituito, alterato cancellato o reso illeggibile il numero di telaio.
Codice violazione: 1549 (ore notturne 0000)
Descrizione violazione: Per aver contraffatto, asportato, sostituito, alterato cancellato o reso illeggibile il numero di telaio.
Sanzione pecuniaria
- diurna: euro 2.728,00
- diurna scontata del 30%: euro 1.909,60
- notturna: -
- notturna scontata del 30%: -
Decurtazione punti: -
Sanzione accessoria: -
Note al verbale:
- Indicare se si tratti di contraffazione o alterazione.
Note operative:
• Se il fatto non costituisce reato. In caso di contraffazione del telaio applicare artt. 469 e 470 C.P.
• I ciclomotori, i motoveicoli, gli autoveicoli, i filoveicoli e i rimorchi devono avere per costruzione:
a) una targhetta di identificazione, solidamente fissata al veicolo stesso;
b) un numero di identificazione impresso sul telaio, anche se realizzato con una struttura portante o equivalente, riprodotto in modo tale da non poter essere cancellato o alterato.
• Nel caso di contraffazione o alterazione del marchio dello Stato applicare l'art. 473 del c.p.; mentre nel caso di messa in circolazione, vendita o detenzione di marchi distintivi contraffatti applicare l'art. 474 del c.p.
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