PRONTUARIO CODICE DELLA STRADA

Decreto legislativo 30.04.1992, n. 285

Sezione curata da: Palumbo Salvatore e Molteni Claudio

TITOLO VI
DEGLI ILLECITI PREVISTI DAL PRESENTE CODICE E DELLE RELATIVE SANZIONI

Capo II

Sezione II - Delle sanzioni amministrative accessorie a sanzioni amministrative pecuniarie

Art. 212
Sanzione accessoria dell'obbligo di sospendere una determinata attività

(Vedi art. 212 del Codice della Strada)
(Vedi art. 000 del Regolamento di esecuzione e di attuazione del C.d.S.)

 

Note comuni:
   Regolamenta la disciplina sulla sanzione accessoria dell'obbligo di sospendere una determinata attività
   

_____ 212-1 _____

Riferimento normativo: art. 212 comma 4 in relazione all'art. 212 comma 4
Per inosservanza dell'obbligo di sospendere o cessare una determinata attività.

Codice violazione: [3283]
Descrizione violazione: Quale trasgressore, violava la sanzione accessoria dell'obbligo di sospendere o di cessare da una determinata attività.
Sanzione pecuniaria
- diurna: euro -
- diurna scontata del 30%: euro -
- notturna: 
- notturna scontata del 30%: 
Decurtazione punti: -
Sanzione accessoria: -
Note al verbale: -
Note operative:

 - Informativa all'A.G.
 - Ne consegue che l'ufficio o comando summenzionato provvede alla denuncia del trasgressore per il reato di cui all'art. 650 del codice penale e, previa notifica al trasgressore medesimo, provvede, con i suoi agenti od organi, all'esecuzione coattiva dell'obbligo. Di tale esecuzione viene redatto verbale, che deve essere comunicato al prefetto e al trasgressore. Le spese eventualmente sostenute per la esecuzione coattiva sono a carico del trasgressore ed al riguardo provvede il prefetto con ordinanza-ingiunzione che costituisce titolo esecutivo.
 - Specificare l’attività sospesa o cessata dal trasgressore.
 - Sanzione penale con arresto fino a 3 mesi e ammenda.

 

 .

 

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