PRONTUARIO CODICE DELLA STRADA

Decreto legislativo 30.04.1992, n. 285

Sezione curata da: Palumbo Salvatore e Molteni Claudio

TITOLO II
DELLA COSTRUZIONE E TUTELA DELLE STRADE

CAPO I
Costruzione e tutela delle strade ed aree pubbliche

 

Articolo 19 CdS
Fasce di rispetto ed aree di visibilità nei centri abitati

(Vedi art. 19 del Codice della Strada)
(Vedi art. 000 del Regolamento di esecuzione e di attuazione del C.d.S.)

 

Note comuni:
   La distanza dalle strade da osservare per determinate attività pericolose è stabilita dalle relative disposizioni di legge e, in difetto di esse, dal prefetto, previo parere tecnico degli enti proprietari della strada e dei vigili del fuoco.

_____ 019-1 _____

Riferimento normativo: art. 19 comma 1 e comma 2
Distanze di sicurezza dalle strade da osservare per determinate attività pericolose

Codice violazione: 1300 (ore notturne 0000)
Descrizione violazione: In qualità di responsabile, realizzava (scegliere l'ipotesi)
 [] impianto di tiro a segno
 [] opificio
 [] deposito di materiale esplosivo
 [] deposito di gas
 [] deposito di liquidi infiammabili
 [] cave coltivate mediante l'uso di esplosivo
 [] stabilimento che interessi comunque la sicurezza o la salute pubblica o la regolarità della circolazione stradale
senza mantenere la distanza dalla strada stabilita da una delle attività preposte (indicare quale). Nella fattispecie si accertava una distanza pari a m. (...) invece che m. (...)
Sanzione pecuniaria
- diurna: euro 866,00
- diurna scontata del 30%: euro 606,20
- notturna: -
- notturna scontata del 30%: -
Decurtazione punti: -
Sanzione accessoria: 
 • Obbligo per l'autore della violazione del ripristino dei luoghi a proprie spese, secondo le norme del capo I, sezione II, del titolo VI.
Note al verbale: 
Note operative: 
 • La distanza dalla strada è stabilita dalle relative disposizioni di legge e, in difetto di esse, dal prefetto, previo parere tecnico degli enti proprietari della strada e dei vigili del fuoco
 • La violazione si contesta a "Chiunque viola le disposizioni"
.

 

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