PRONTUARIO CODICE DELLA STRADA

Decreto legislativo 30.04.1992, n. 285

Sezione curata da: Palumbo Salvatore e Molteni Claudio

TITOLO IV
GUIDA DEI VEICOLI E CONDUZIONE DEGLI ANIMALI

Articolo 120 CdS
Requisiti soggettivi per ottenere il rilascio della patente di guida e disposizioni sull'interdizione alla conduzione di velocipedi a pedalata assistita.

(Vedi art. 120 del Codice della Strada)
(Vedi art. 000 del Regolamento di esecuzione e di attuazione del C.d.S.)

 

Note comuni:
   Regolamenta i requisiti per il rilascio della patente di guida e l'interdizione ai conducenti di velocipedi a pedalata assistita.

_____ 120-1 _____

Riferimento normativo: art. 120 in relazione all'art. 120 comma 6
Provvedeva al rilascio dei titoli abilitativi di cui all’articolo 116 a persona priva dei requisiti contenuti nei commi 1 o 3 del presente articolo.

Codice violazione: Vedasi casistiche (ore notturne 0000)
Descrizione violazione: Provvedeva al rilascio dei titoli abilitativi di cui all’articolo 116 a persona priva dei requisiti contenuti nei commi 1 o 3 del presente articolo.
[2000] Per aver rilasciato i titoli .... a persona priva dei requisiti morali
[2001] Per aver rilasciato i titoli .... a persona destinataria di provvedimento di revoca.
Sanzione pecuniaria
- diurna: euro 1.084,00
- diurna scontata del 30%: euro 758,80
- notturna: -
- notturna scontata del 30%: -
Decurtazione punti: -
Sanzione accessoria: -
Note al verbale: 
Note operative: 

 •  Salvo che il fatto costituisca reato. (Comma 1). Non possono conseguire la patente di guida, il certificato di abilitazione professionale per la guida di motoveicoli e il certificato di idoneità alla guida di ciclomotori i delinquenti abituali, professionali o per tendenza e coloro che sono o sono stati sottoposti a misure di sicurezza personali o alle misure di prevenzione previste dalla legge 27 dicembre 1956, n. 1423, ad eccezione di quella di cui all’articolo 2, e dalla legge 31 maggio 1965, n. 575, le persone condannate per i reati di cui agli articoli 73 e 74 del testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 9 ottobre 1990, n. 309, fatti salvi gli effetti di provvedimenti riabilitativi, nonché i soggetti destinatari del divieto di cui all’articolo 75, comma 1, lettera a) del medesimo testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica n. 309 del 1990. (Comma 3). La persona destinataria del provvedimento di revoca di cui al comma 2 non può conseguire una nuova patente di guida prima che siano trascorsi almeno tre anni.


_____ 120-2 _____

Riferimento normativo: art. 120 in relazione all'art. 120 comma 6-bis
Si esercitava alla guida circolando in condizioni di visione notturna avendo a bordo altre persone oltre l'istruttore, con veicolo non di autoscuola.

Codice violazione: 4153 (ore notturne 0000)
Descrizione violazione: Il conducente alla guida di velocipede a pedalata assistita nonostante l'interdizione del giudice o del Prefetto.
Sanzione pecuniaria
- diurna: euro -
- diurna scontata del 30%: euro -
- notturna: -
- notturna scontata del 30%: -
Decurtazione punti: -
Sanzione accessoria:

 - Confisca del veicolo secondo le modalità indicate al capo I, sezione II del titolo VI.
Note al verbale: 
Note operative: 

 • Sanzione da 2.000 a 7.000 euro.
 • Soggetto sottoposto a misura interdittiva o a seguito a divieti emanati dal Prefetto per violazioni concernenti l'art. 75 c1 lettera a, ovvero, art 75-bis comma 1 lettera f del DPR 309/1990.

 

 .

 

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