PRONTUARIO CODICE DELLA STRADA

Decreto legislativo 30.04.1992, n. 285

Sezione curata da: Palumbo Salvatore e Molteni Claudio

TITOLO III
DEI VEICOLI

CAPO IV
Circolazione su strada delle macchine agricole e della macchine operatrici

Articolo 112 CdS
Modifiche dei requisiti di idoneità delle macchine agricole in circolazione e aggiornamento del documento di circolazione

(Vedi art. 112 del Codice della Strada)
(Vedi art. 000 del Regolamento di esecuzione e di attuazione del C.d.S.)

 

Note comuni:
   Regolamenta le modifiche dei requisiti di idoneità delle macchine agricole in circolazione e aggiornamento del documento 

_____ 112-1 _____

Riferimento normativo: art. 112 in relazione all'art. 112 comma 4
Per aver circolato con macchina agricola difforme nelle caratteristiche indicate.

Codice violazione: 1846 (ore notturne 0000)
Descrizione violazione: Circolava su strada con una macchina agricola difforme nelle caratteristiche indicate nella carta di circolazione.
Sanzione pecuniaria
- diurna: euro 87,00
- diurna scontata del 30%: euro 60,90
- notturna: -
- notturna scontata del 30%: -
Decurtazione punti: -
Sanzione accessoria:

 - Ritiro della carta di circolazione, ai sensi delle norme di cui al capo I, sezione II, del titolo VI.
Note al verbale: 
Note operative: 

 • Si applica la sanzione amministrativa pecuniaria salvo che il fatto costituisca reato.


_____ 112-2 _____

Riferimento normativo: art. 112 in relazione all'art. 112 comma 4
Codice violazione: vedi casistica
Descrizione violazione: Circolava su strada con una macchina agricola difforme nei dispositivi prescritti a norma di legge: alterati, danneggiati o mancanti.
[1840] Dispositivi alterati o danneggiati
[1843] Dispositivi mancanti
Sanzione pecuniaria
- diurna: euro 87,00
- diurna scontata del 30%: euro 60,90
- notturna: -
- notturna scontata del 30%: -
Decurtazione punti: -
Sanzione accessoria:

 - Ritiro della carta di circolazione, ai sensi delle norme di cui al capo I, sezione II, del titolo VI.
Note al verbale: 
Note operative: 

 • Si applica la sanzione amministrativa pecuniaria salvo che il fatto costituisca reato.

 .

 

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