Normativa codice della strada e circolazione stradale
Sezione curata da Palumbo Salvatore e Molteni Claudio

Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti
Documento n. 8876 del 8 aprile 2026

 

MINISTERO DELLE INFRASTRUTTURE E DEI TRASPORTI
DIPARTIMENTO PER I TRASPORTI E LA NAVIGAZIONE
Direzione generale per la sicurezza stradale e l'autotrasporto
DIVISIONE 7

 

Documento n. 0008876 del 08/04/2026

(Indirizzi omessi)

 

OGGETTO: Quesito in materia di corretta qualificazione giuridica, nell’ambito delle facoltà concesse dal T.C.A., dei trasporti intermodali marittimi fra Regno Unito ed Unione Europea svolti da veicoli a motore trazionisti britannici, con fase stradale interamente ricompresa nel territorio dell’Unione Europea.
Comunicazioni.

 

   In riscontro al quesito in oggetto, formulato da codesto Corpo di Polizia Locale in merito alla corretta qualificazione giuridica delle operazioni di trasporto intermodale marittimo fra Regno Unito e Unione Europea, svolte da vettori trazionisti britannici con fase stradale interamente ricompresa nel territorio unionale, si fornisce il seguente parere.

   Dall’analisi della normativa del Trade and Cooperation Agreement (T.C.A.) tra Unione Europea e Regno Unito (articoli 461 e 462), emerge che le facoltà concesse ai trasportatori britannici sono indissolubilmente legate alle definizioni di “trasportatore di merci su strada” e di “veicolo”. Nello specifico, un “veicolo” ai sensi dell’art. 461 è definito come un veicolo a motore immatricolato nel territorio di una Parte o un insieme di veicoli accoppiati, il cui veicolo a motore sia immatricolato nel territorio di una Parte e adibito esclusivamente al trasporto di merci. Tale definizione implica che le operazioni stradali siano valutate in base al complesso veicolare completo (trattore + semirimorchio).

   Nelle fattispecie descritte, il tratto stradale (es. Germania -> Porto di Rotterdam o Porto di Rotterdam -> Italia) si configura interamente all’interno del territorio unionale e coinvolge un veicolo britannico completo, qualificandosi pertanto come “cross-trade” (trasporto tra due Stati membri UE da parte di un operatore di un Paese terzo). La fase marittima, che interessa esclusivamente il semirimorchio sganciato (senza trattore), non costituisce un “veicolo” ai sensi del T.C.A. e non può essere considerata parte integrante di un’operazione stradale unitaria. Di conseguenza, il segmento marittimo non prolunga il tratto stradale in modo da conferire all’intero viaggio lo status di “point to point” (trasporto bilaterale UK -> UE o viceversa).

   Si concorda con l’interpretazione di codesto Corpo: tali operazioni non possono essere qualificate come “point to point” unitarie, bensì come “cross-trade”, soggette alle limitazioni previste dall’art. 462 del T.C.A.

   In particolare:

  • Numero delle operazioni consentite: Massimo due operazioni di “cross-trade” consecutive a un’operazione “point to point” dal Regno Unito verso un Paese UE. Se si effettua un’operazione di cabotaggio (in un solo Stato membro, entro 7 giorni dallo scarico del “point to point”), il numero di “cross-trade” si riduce a una.
  • Necessaria presenza di un’operazione “point to point” UK → Paese UE: Sì, eseguita a carico dall’intero complesso veicolare (trattore + semirimorchio) come presupposto legittimante. Senza tale operazione pregressa, le fasi stradali in UE non sono autorizzate.
  • Documentazione descrittiva dell’intero ciclo di operazioni: Deve essere tenuta a bordo ed esibita agli organi di controllo unionali. Include: licenza britannica valida ex T.C.A., CMR o documenti equipollenti per l’operazione “point to point” pregressa (con prova di scarico in UE), e documenti per le operazioni in corso (es. CMR indicanti mittente, vettore, destinatario, luogo/data di carico/scarico, descrizione merce, targhe del veicolo). Non è sufficiente la CMR globale che considera il tragitto semirimorchio (UE <-> UK), in quanto il T.C.A. regola esclusivamente il trasporto stradale.

   Si osserva inoltre che la Direttiva 92/106/CE sul trasporto combinato non è applicabile alle operazioni in esame, in quanto concerne vettori e semirimorchi UE, con percorsi integralmente interni all’Unione. Il T.C.A. non contiene richiami espliciti all’applicabilità di tale Direttiva ai vettori britannici, né prevede decontingentamento numerico/temporale per operazioni di puro trazionismo da/per porti UE.

   In caso di violazione, si applicano le sanzioni previste dalla normativa unionale (Regolamento (CE) n. 1072/2009, come modificato dal Regolamento (UE) 2020/1055) e dalle linee guida di enforcement TRACE 2, che per i vettori UK non prevedono il periodo di “cooling-off” di 4 giorni (diversamente dai vettori UE), ma confermano i limiti su cabotaggio e cross-trade.

   Codesta Amministrazione è invitata a intensificare i controlli stradali su tali operazioni, al fine di garantire la leale concorrenza e il rispetto del T.C.A., segnalando eventuali casi ricorrenti per monitoraggio centrale.

   Per ulteriori chiarimenti, si rimane a disposizione.

 

IL Direttore Divisione 7
Ing. Donatella Orlandi

Firmato digitalmente

 

 

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