Normativa codice della strada e circolazione stradale
Sezione curata da Palumbo Salvatore e Molteni Claudio

Comunicazione ACI - Automobile Club d'Italia protocollo numero 4631 del 4 agosto 2026

 

ACI - Automobile Club d'Italia
Direzione Gestione e Sviluppo del PRA
Fiscalità Automobilistica e Servizi agli Enti Territoriali

Ufficio Sviluppo, Gestione e Forniture Dati P.R.A.

 

(Indirizzi omessi)

 

Circolare prot. n. DPFA AEKJ8R3/0004631/26 del 04/08/2026

OGGETTO: DL n. 108 del 26/6/2026. Art. 11. Disposizioni urgenti in materia di efficacia del documento di identità cartacea.

 

   Il Regolamento (UE) n. 2025/1208 del 12/6/2025 ha previsto che, a partire dal 3 agosto 2026, le carte d'identità cartacee (anche se aventi scadenza successiva a tale data) cessano la loro validità e dovranno essere sostituite dalla Carta di Identità Elettronica (CIE).

   In vista dell'approssimarsi della suddetta scadenza, al fine di non determinare interruzioni nei servizi resi al cittadino dalla Pubblica Amministrazione o dai privati, il Governo ha ritenuto necessario e urgente intervenire con uno specifico Decreto Legge finalizzato a individuare i casi particolari in cui il documento cartaceo, anche dopo la scadenza prevista dal sopra richiamato Regolamento, continua ad essere valido a livello nazionale.

   A tale fine e intervenuto l'art. 11 del DL n. 108 del 26/6/2026 che ha previsto:

  • al comma 1 "in ogni rapporto contrattuale, pubblico o privato, stipulato entro il 3agosto 2026, nel quale la carta di identità in formato cartaceo sia stata utilizzata a fini di identificazione delle parti contraenti, la stessa mantiene la propria validità sino alla data di scadenza stabilita all'atto dell'emissione, ai fini del predetto rapporto contrattuale";
  • al comma 2 ha previsto che "Esclusivamente ai fini di cui all'articolo 35 del testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di documentazione amministrativa, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, nelle more del rilascio della carta d'identità elettronica, il documento cartaceo non scaduto può, altresì, essere utilizzato, ai fini dell'esercizio di diritti fondamentali e dell'accesso a prestazioni sanitarie, previdenziali e assicurative nonché nei rapporti con la pubblica amministrazione e con i soggetti che erogano pubblici servizi, per la consegna di posta e atti giudiziari, per il ritiro o il deposito di denaro presso istituti bancari e istituti che erogano servizi finanziari o postali. La disposizione di cui al presente comma si applica fino al 31 gennaio 2027”.

   Per quanto riguarda le ricadute della suddetta disposizione sulle pratiche di competenza del PRA si evidenzia quanto segue.

   Autentiche di atti di vendita ex art. 7 L. n. 248/2000

   In base a quanto previsto dal sopra richiamato art. 11, comma 1, dal 3 agosto 2026 le carte di identità cartacee non potranno essere più utilizzate per la stipula di nuovi rapporti contrattuali.

   Il suddetto documento, invece, rimane valido in relazione a quei rapporti negoziali stipulati prima del 3 agosto 2026 per i quali la carta d'identità è già stata acquisita ai fini della identificazione delle parti contraenti (cfr Circolare del Ministero dell'Interno nr. 13387 del 30/6/2026 e Circolare della Presidenza del Consiglio n. 736 del 26/06/2026).

   A tale riguardo, per quanto di competenza PRA, l'Ufficio scrivente ha richiesto un parere all'Avvocatura al fine di valutare se le dichiarazioni unilaterali di vendita autenticate ai sensi dell'art. 7 L. n. 248/2006 rientrino o meno nella previsione del comma 1 dell’art. 11.

   L'Avvocatura ha ritenuto che, non solo il contratto di compravendita (sottoscritto da venditore e acquirente) ma anche la dichiarazione unilaterale di vendita, in quanto atto negoziale, rientri nelle previsioni di cui al suddetto comma 1. Infatti, come noto, la dichiarazione unilaterale di vendita costituisce la forma minima di titolo idoneo alla trascrizione ai sensi dell'art. 2657 c.c. di un contratto di compravendita che già di per sé produce i propri effetti giuridici con lo scambio dei consensi in forma verbale.

   Ne deriva quindi che, a decorrere dal 3 agosto, la carta di identità cartacea non costituisce più documento idoneo per identificare il sottoscrittore dell'atto di vendita in sede di autentica della sottoscrizione dell’atto di vendita di un veicolo da trascriversi al PRA.

   A tale fine, in luogo della carta di identità cartacea, qualora la parte non abbia ancora la disponibilità della CIE, potrà essere utilizzata la patente, il passaporto (o altri documenti equipollenti ai sensi della normativa vigente) o il documento di identità provvisorio di cui al comma 3 dell’art. 11 del Decreto Legge in parola.

   Sottoscrizione dell'Istanza Unificata, di deleghe e procure speciali, di dichiarazioni sostitutive ai sensi del DPR n. 445/2000.

   Il comma 2 dell'art. 11 ha invece previsto, in deroga alla regola
generale stabilita dal sopra richiamato Regolamento Europeo, una serie di fattispecie per le quali il cittadino può essere ancora identificato mediante la carta di identità cartacea che, a prescindere dalla data di naturale scadenza, potrà essere utilizzata fino al 31 gennaio 2027.

   In tale ambito, quindi, può essere utilizzata fino al termine sopra indicato la carta di identità cartacea in corso di validità ai fini dell'identificazione del sottoscrittore dell’Istanza Unificata e dell'istanza dell’acquirente, della dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà nonché delle deleghe e procure speciali rese ai sensi dell'art. 38 DPR n. 445/2000.

   In conseguenza di quanto sopra esposto gli STA del PRA dovranno procedere per le pratiche presentate allo sportello fisico secondo le indicazioni sopra riportate.

   A tali indicazioni si devono uniformare anche gli STA esterni.

   Si precisa che l'accertamento dell'identità del sottoscrittore è un obbligo che ricade interamente sul pubblico ufficiale o operatore che esegue l'autentica della firma ai sensi dell'art. 2703 del c.c. ("l'autenticazione consiste nell'attestazione da parte del pubblico ufficiale che la sottoscrizione è stata apposta in sua presenza. Il pubblico ufficiale deve previamente accertare l'identità della persona che sottoscrive"), ed è, quindi, su di esso che ricade la relativa responsabilità professionale e civile di tale atto.

   In virtù di quanto previsto dall'art. 39 del RD n. 1814/1927, in base al quale i funzionari dell'A.C.I. incaricati della tenuta del pubblico registro "non possono in verun caso, e neppure sotto pretesto di irregolarità nelle note, ricusare o tardare di ricevere la consegna dei titoli presentati e di fare le iscrizioni ed annotazioni richieste" e possono rifiutare la ricezione dei titoli e delle note solo per i motivi tassativi indicati dallo stesso articolo, come la mancanza di caratteri intelligibili o l'assenza dei requisiti formali prescritti per la nota e il titolo di trasferimento, il funzionario PRA non è tenuto a verificare la modalità di identificazione del venditore in sede di autentica.

   Il funzionario del PRA, quindi, non deve ripetere l'accertamento dell'identità compiuto dall'autenticatore, né verificare la validità del documento da questi utilizzato, poiché la regolarità del riconoscimento è coperta dall'attestazione formale del pubblico ufficiale che ha eseguito l'autentica.

   Come d'uso, la presente Comunicazione sarà pubblicata sul Sito Tematico “Informativa e Lettere circolari”, accessibile da parte di tutti gli Operatori, PRA e STA.

   Cordiali saluti.

 

IL DIRIGENTE
ACI
firmato da Michele Mangano il 04-08-2026

 

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