Normativa codice della strada e circolazione stradale
Sezione curata da Palumbo Salvatore e Molteni Claudio

Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti
Circolare n. 30674 del 9 ottobre 2026

 

MINISTERO DELLE INFRASTRUTTURE E DEI TRASPORTI
DIPARTIMENTO PER I TRASPORTI E LA NAVIGAZIONE
Direzione Generale per la Motorizzazione

IL DIRETTORE

 

Classifica 23.18.01

 

Circolare n. 0030674 del 09/10/2026

Allegati :
allegato 1- Accordo IT e ESP
allegato 2 - elenco degli Stati che rilasciano patenti di guida convertibili in Italia
.

(Indirizzi omessi)

 

OGGETTO:

Uruguay.
Accordo tra il Governo della Repubblica Italiana e il Governo della Repubblica Orientale dell’Uruguay sul reciproco riconoscimento delle patenti di guida ai fini della conversione, firmato a Roma il 9 luglio 2026.

 

1 - Entrata in vigore dell’Accordo e criteri di applicazione

   Il Ministero degli Affari Esteri e della Cooperazione Internazionale, con Messaggio MAECI|2314|11/09/2026|0167254-P - acquisito da questa Direzione con protocollo 27466 del 15.09.2026 - ha comunicato, che l’Accordo tra il Governo della Repubblica Italiana e il Governo della Repubblica Orientale dell’Uruguay sul reciproco riconoscimento delle patenti di guida ai fini della conversione, firmato il 9 luglio 2026, è in vigore dal 31 ottobre 2026.
  
 Considerato che il 31 ottobre 2026 cade di sabato, gli Uffici della Motorizzazione Civile potranno nuovamente accogliere e valutare le richieste di conversione di patenti di guida uruguaiane a partire da lunedì 02 novembre 2026.
   Di conseguenza, appare opportuno precisare che il 02 novembre 2026 - e solo in tale data – potranno essere accettate richieste di conversione di patenti di guida uruguaiane aventi scadenza il 31 ottobre e il 1° novembre 2026.

   L’Accordo in esame ha durata di cinque anni e avrà vigenza fino al 30 ottobre, incluso.

   Si allegano alla presente:

-  il testo dell’Accordo in oggetto in lingua italiana e spagnola;
-  elenco degli Stati che rilasciano patenti di guida convertibili in Italia.

 

2 - Allegati tecnici all’Accordo. Successiva comunicazione recante istruzioni operative

   L’Accordo in oggetto, prevede gli Allegati tecnici (individuati all’articolo 6, paragrafo 4) indispensabili per realizzare le procedure di conversione che dovranno essere svolte presso gli Uffici della Motorizzazione Civile.

   Con successiva comunicazione recante istruzioni operative, tali Allegati tecnici saranno trasmessi alle Direzioni Generali Territoriali, alle Regioni e Province autonome per la diffusione degli stessi agli Uffici periferici di competenza. La predetta comunicazione sarà inviata anche alle forze dell’ordine in indirizzo.

   In proposito si richiama la circolare prot. 17294 del 03.07.2013, per cui la descrizione nonché le immagini dei modelli delle patenti di guida allegati all’Accordo sono destinati agli operatori degli Uffici della Motorizzazione Civile e dalle forze dell’ordine.

   Per completezza, si indicano di seguito gli Allegati tecnici che saranno oggetto della successiva comunicazione:

-  le Tabelle di equipollenza, che individuano l’equivalenza tra le categorie di patenti rilasciate nelle due Parti;

-  l’elenco denominato Modelli di patenti di guida, che individua i modelli di patenti di guida rilasciate in Italia ed in Uruguay da ritenere validi ai fini della conversione. Unitamente a tale elenco, saranno annesse le immagini dei modelli di patente di guida uruguaiane indicati nell’elenco;

-  il Certificato di validità e autenticità, il quale viene compilato ed in conseguenza rilasciato dalle Rappresentanze diplomatiche e consolari uruguaiane, il quale contiene la traduzione e la fotocopia del documento stesso, per ogni singola patente di guida di cui è richiesta la conversione.

 

3 - Indicazioni di maggior rilievo, per lo svolgimento delle procedure di conversioni da parte degli Uffici della Motorizzazione Civile, con riferimento ai singoli articoli dell’Accordo.

   Pur precisando che gli Uffici della Motorizzazione Civile - per lo svolgimento delle procedure di competenza - dovranno avere come riferimento il testo completo dell’Accordo in oggetto, a solo titolo di contributo, si evidenziano di seguito alcuni dei principali aspetti concernenti le conversioni, in Italia, delle patenti di guida emesse dallo Stato in oggetto.

Applicazione dell’articolo 1

   Il titolare di patente di guida uruguaiana può chiederne la conversione solo se:

-  ha acquisito la residenza anagrafica in Italia;
-  la patente stessa è in corso di validità e non provvisoria.

Applicazione dell’articolo 4

   Il titolare di patente di guida uruguaiana:

-  può chiederne la conversione solo nel caso sia residente in Italia da meno di sei (6) anni al momento della presentazione dell’istanza di conversione.  Se il titolare ha acquisito la residenza in territorio italiano da sei anni o da più di sei anni l’Accordo non si applica; conseguentemente l’Ufficio della Motorizzazione Civile (UMC) non può accettare la richiesta di conversione.  L’articolo 4, al paragrafo 2, infatti, recita: “Il titolare di patente di guida rilasciata in Uruguay può chiedere alle competenti Autorità italiane la conversione della propria patente di guida senza sostenere esami teorici e pratici solo se è residente in Italia da meno di sei anni al momento della presentazione dell'istanza di conversione. Diversamente, il presente Accordo non trova applicazione”.
-  deve presentare all’UMC e su richiesta di quest’ultima -tra la documentazione di rito, come di prassi- la certificazione medica prevista per attestare il possesso dei requisiti psicofisici per la categoria richiesta;
-  per presentare la domanda di conversione, deve aver compiuto l’età prevista dalla normativa italiana per il rilascio della categoria richiesta;

Applicazione dell’articolo 5

   Si evidenzia che non è possibile accettare richieste di conversione di patente di guida uruguaiana:

-  conseguita dopo l’acquisizione della residenza in Italia;
-  ottenuta a sua volta per conversione di una patente estera non convertibile in Italia.

Applicazione dell’articolo 6

   Le patenti di guida uruguaiane sono convertite sulla base delle tabelle tecniche di equipollenza allegate al presente Accordo. Le patenti di guida sono convertibili esclusivamente se conformi ai modelli riportati nell’elenco modelli patenti di guida uruguaiane. Il titolare della patente di guida uruguaiana deve presentare, oltre all’originale della patente di guida e la documentazione di rito, il Certificato di validità e autenticità rilasciato dalle rappresentanze diplomatico consolari uruguaiane, che contiene la traduzione e la fotocopia del documento stesso

Applicazione dell’articolo 7

   Si richiama l’attenzione sulla disposizione per cui l’originale della patente di guida uruguaiana può essere ritirata al titolare, solo alla consegna della patente italiana emessa per conversione e non prima. Alla presentazione della domanda di conversione, l’UMC visiona l’originale della patente di guida estera da convertire e ne acquisisce copia (oppure scansione). L’originale della patente di guida uruguaiana, una volta convertita, deve essere restituita alle Rappresentanze diplomatiche della Repubblica Orientale dell’Uruguay, secondo le indicazioni che saranno fornite nella successiva comunicazione recante istruzioni operative.

Applicazione dell’articolo 8

   Nel rispetto del paragrafo 2, l’UMC, prima di procedere alla conversione - qualora sorgano dubbi sull’autenticità, la validità della patente di guida uruguaiana, oppure circa i dati in essa riportati – può chiedere specifiche informazioni per il tramite le Rappresentanze diplomatiche della Repubblica Orientale dell’Uruguay nonché chiarimenti in merito alle indicazioni riportate sul Certificato di validità e autenticità di patente di guida uruguaiana, presentato dal titolare della patente, al momento della richiesta di conversione (cfr. art 6 paragrafo 3).

   Si evidenzia che il predetto Certificato è redatto su modello allegato all’Accordo (cfr. articolo 6, paragrafo 4).

 

*****

 

   Si fa presente che, gli indirizzi delle Rappresentanze diplomatiche della Repubblica Orientale dell’Uruguay, necessari per le procedure di competenza degli Uffici della Motorizzazione Civile, verranno trasmessi con la successiva comunicazione recante istruzioni operative.

 

4 - Trattamento dati personali

   Gli Accordi sul reciproco riconoscimento delle patenti di guida rientrano nell’ambito di applicazione del Regolamento (UE) 2016/679 e la Repubblica Orientale dell’Uruguay è destinataria di una decisione di adeguatezza da parte della Commissione UE. Pertanto, non è stato necessario integrare l’Accordo in esame, con un allegato recante clausole in materia di trattamento dei dati personali, come in genere avviene nel caso di negoziazioni con Paesi non destinatari di una decisione di adeguatezza.

   In conformità all’ articolo 11 dell’Accordo in oggetto, ciascuna Parte applicherà la propria normativa nazionale in materia di protezione dei dati personali.

   Conseguentemente, in sede di conversione di una patente di guida uruguaiana, l’UMC competente, in merito al trattamento dei dati personali, applicherà le procedure normalmente in uso per il rilascio di una patente italiana.

 

*****

 

   Si trasmette infine, come di prassi, l’elenco degli Stati - allegato 2 - che rilasciano patenti di guida convertibili in Italia, opportunamente aggiornato.  Le Direzioni Generali Territoriali, gli Uffici della Motorizzazione Civile nonché le Regioni e Province autonome provvederanno conseguentemente all’adeguamento dei propri siti istituzionali.

 

*****

 

   Si confida nella consueta collaborazione dei destinatari in indirizzo affinché la presente venga cortesemente diramata - con ogni possibile urgenza - agli Uffici periferici competenti per territorio.

 

Dott. Gaetano Servedio

(firmato digitalmente)

 

 

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