Normativa codice della strada e circolazione stradale
Sezione curata da Palumbo Salvatore e Molteni Claudio
Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti
Circolare n. 29944 del 5 ottobre 2026
MINISTERO DELLE INFRASTRUTTURE E DEI TRASPORTI
DIPARTIMENTO PER I TRASPORTI E LA NAVIGAZIONE
Direzione Generale per la Motorizzazione
Classifica 23.18.01
Circolare n. 0029944 del 05/10/2026
Allegati :
allegato 1- Accordo IT e ES
allegato 2 - Disciplina del trasferimento di dati personali tra le Autorità competenti
allegato 3- informativa sul trattamento dati personali completa della dichiarazione di presa visione;
allegato 4 - elenco degli Stati che rilasciano patenti di guida convertibili in Italia.
(Indirizzi omessi)
OGGETTO:
El Salvador.
Accordo tra il Governo della Repubblica Italiana e il Governo della Repubblica di El Salvador sul reciproco riconoscimento delle patenti di guida ai fini della conversione, firmato il 19 giugno 2026.
1 - Entrata in vigore dell’Accordo e criteri di applicazione
Il Ministero degli Affari Esteri e della Cooperazione Internazionale, con messaggio MAECI|2315|25/08/2026|0156266-P, ha comunicato, che l’Accordo tra il Governo della Repubblica Italiana e il Governo della Repubblica di El Salvador sul reciproco riconoscimento delle patenti di guida ai fini della conversione, firmato il 19 giugno 2026 entrerà in vigore dal 20 ottobre 2026.
L’Accordo in esame ha durata di cinque anni e avrà vigenza fino al 19 ottobre 2031, incluso.
Si allegano alla presente:
- il testo dell’Accordo in oggetto (nella versione italiana e spagnola);
- l’allegato recante la Disciplina del trasferimento di dati personali tra le Autorità competenti. Detta Disciplina è giuridicamente vincolante al pari dell’Accordo stesso (cfr. articolo 10 - paragrafo 1- dell’Accordo):
- informativa sul trattamento dati personali completa della dichiarazione di presa visione;
- elenco degli Stati che rilasciano patenti di guida convertibili in Italia aggiornato.
2 - Allegati tecnici all’Accordo. Successiva comunicazione recante istruzioni operative
L’Accordo in oggetto, oltre al citato allegato, recante la Disciplina del trasferimento di dati personali tra le Autorità competenti e la dichiarazione di presa visione dell’informativa sul trattamento dati, prevede gli Allegati tecnici (individuati all’articolo 6, paragrafo 4) indispensabili per realizzare le procedure di conversione che dovranno essere svolte presso gli Uffici della Motorizzazione Civile.
Con successiva comunicazione recante istruzioni operative, tali Allegati tecnici saranno trasmessi alle Direzioni Generali Territoriali, alle Regioni e Province autonome per la diffusione degli stessi agli Uffici periferici di competenza. La predetta comunicazione sarà inviata anche alle forze dell’ordine in indirizzo.
In proposito, si richiama la circolare prot. 17294 del 03.07.2013, per cui la descrizione nonché le immagini dei modelli delle patenti di guida allegati all’Accordo sono destinati agli operatori degli Uffici della Motorizzazione Civile e dalle forze dell’ordine.
Per completezza, si indicano di seguito gli Allegati tecnici che saranno oggetto della successiva comunicazione:
- le Tabelle di equipollenza, che individuano l’equivalenza tra le categorie di patenti rilasciate nelle due Parti;
- l’elenco denominato Modelli di patenti di guida, che individua i modelli di patenti di guida rilasciate in Italia ed in El Salvador da ritenere validi ai fini della conversione. Unitamente a tale elenco, saranno annesse le immagini dei modelli di patente di guida salvadoregne indicati nell’elenco;
- il modello di “Certificazione di patente di guida salvadoregna”, rilasciata, in lingua italiana, dalle rappresentanze diplomatiche e consolari della Repubblica di El Salvador presso la Repubblica Italiana.
3 - Indicazioni di maggior rilievo, per lo svolgimento delle procedure di conversioni da parte degli Uffici della Motorizzazione Civile, con riferimento ai singoli articoli dell’Accordo.
Pur precisando che gli Uffici della Motorizzazione Civile -per lo svolgimento delle procedure di competenza- dovranno avere come riferimento il testo completo dell’Accordo in oggetto, a solo titolo di contributo, si evidenziano di seguito alcuni dei principali aspetti concernenti le conversioni, in Italia, delle patenti di guida emesse dallo Stato in oggetto.
Applicazione dell’articolo 1
Il titolare di patente di guida salvadoregna può chiederne la conversione solo se:
- ha acquisito la residenza anagrafica in Italia;
- la patente stessa è in corso di validità.
Applicazione dell’articolo 4
Il titolare di patente di guida salvadoregna:
- può chiederne la conversione solo nel caso sia residente in Italia da meno di sei (6) anni al momento della presentazione dell’istanza di conversione. Se il titolare ha acquisito la residenza in territorio italiano da sei anni o da più di sei anni l’Accordo non si applica; conseguentemente l’Ufficio della Motorizzazione Civile (UMC) non può accettare la richiesta di conversione. L’articolo 4, al paragrafo 2, infatti, recita:
Il titolare di patente di guida emessa dalle Autorità di una delle Parti converte il suo documento senza sostenere gli esami previsti se è residente, nel territorio dell'altra Parte, da meno di sei anni al momento della presentazione dell'istanza di conversione. In caso contrario, il presente Accordo non si applica.
- deve presentare all’UMC - tra la documentazione di rito, come di prassi - la certificazione medica prevista per attestare il possesso dei requisiti psicofisici per la categoria richiesta;
- per presentare la domanda di conversione, deve aver compiuto l’età prevista dalla normativa italiana per il rilascio della categoria richiesta;
Applicazione dell’articolo 5
Si evidenzia che non è possibile accettare richieste di conversione di patenti di guida salvadoregna:
- conseguite dopo l’acquisizione della residenza in Italia;
- ottenute a loro volta per conversione di una patente estera non convertibile in Italia.
Applicazione dell’articolo 6
Le patenti di guida salvadoregne sono convertite sulla base delle tabelle tecniche di equipollenza allegate al presente Accordo.
Le patenti di guida sono convertibili solo se conformi ai modelli riportati nell’elenco modelli patenti di guida salvadoregne.
Il titolare della patente di guida salvadoregna deve presentare, oltre all’originale della patente di guida e la documentazione di rito, la Certificazione di patente di guida salvadoregna rilasciata dalle rappresentanze diplomatico-consolari salvadoregne, che contiene la traduzione e la fotocopia del documento stesso.
Applicazione dell’articolo 7
Si richiama l’attenzione sulla disposizione per cui l’originale della patente di guida salvadoregna può essere ritirata al titolare, solo alla consegna della patente italiana emessa per conversione e non prima. Alla presentazione della domanda di conversione, l’UMC visiona l’originale della patente di guida estera da convertire e ne acquisisce copia (oppure scansione).
Una volta convertita, l’originale della patente di guida salvadoregna deve essere restituita alle Rappresentanze diplomatiche della Repubblica di El Salvador in Italia, secondo le indicazioni che saranno fornite nella successiva comunicazione recante istruzioni operative.
Applicazione dell’articolo 8
Come già sopra indicato la Certificazione di patente di guida salvadoregna, prevista dall’articolo 6 - paragrafo 3 - emessa dalla Rappresentanza diplomatica della Repubblica di El Salvador, deve essere sempre presentata (unitamente alla documentazione di rito) dal titolare della patente salvadoregna, che richiede la conversione in Italia.
Nella predetta Certificazione è contenuta anche la traduzione della patente di guida salvadoregna. Quindi, con la presentazione di tale Certificazione, si intende assolta la disposizione riportata nella prima parte del paragrafo 1 dell’articolo 8, che detta il principio generale (valido per entrambe le Parti contraenti l’Accordo) concernente la richiesta della traduzione della patente di guida da convertire.
Prima di procedere alla conversione - in caso di dubbi riguardanti la patente di guida salvadoregna da convertire – l’UMC competente può comunque chiedere alla Rappresentanza diplomatica salvadoregna, specifiche informazioni riguardanti la patente (ai sensi del paragrafo 1 -seconda parte) e chiarimenti relativi alle notizie riportate nella suddetta Certificazione (ai sensi del paragrafo 2).
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Si fa presente che, gli indirizzi delle Rappresentanze diplomatiche della Repubblica di El Salvador, necessari per le procedure di competenza degli Uffici della Motorizzazione Civile, verranno trasmessi con la successiva comunicazione recante istruzioni operative.
4 - Informativa sul trattamento dati personali
Considerato che gli Accordi sul reciproco riconoscimento delle patenti di guida, rientrano nell’ambito di applicazione del Regolamento (UE) 2016/679 e che la Repubblica di El Salvador non è destinataria di una decisione di adeguatezza da parte della Commissione UE, l’Accordo è stato integrato con il già citato allegato recante La Disciplina del trasferimento di dati personali tra le Autorità competenti, come indicato all’articolo 10 dell’Accordo stesso.
Al fine di garantire la corretta applicazione del citato articolo 10 nonché del citato Regolamento (UE), dopo aver acquisito il parere del Responsabile per la Protezione dei Dati Personali (RPD) di questo MIT, con la presente Circolare, si trasmettono:
- l’informativa sul trattamento dei dati personali, per l’applicazione dell’Accordo tra il Governo della Repubblica Italiana e Governo della Repubblica di El Salvador sul reciproco riconoscimento delle patenti di guida ai fini della conversione, firmato il 19 giugno 2026 (di seguito informativa),
- la dichiarazione di presa visone dell’informativa sul trattamento dei dati personali, (di seguito dichiarazione di presa visione).
La suddetta dichiarazione di presa visone, debitamente sottoscritta dal titolare della patente di guida da convertire, dovrà essere acquisita e trattenuta agli atti da parte dell’UMC che procede alla conversione, come previsto dall’articolo 10, paragrafo 2, dell’Accordo in oggetto.
L’informativa e la dichiarazione di presa visone (contenute in un unico file - allegato 3 -) sono pubblicate sul sito istituzionale, unitamente alla presente Circolare.
Si trasmette infine, come di prassi, l’elenco degli Stati - allegato 4 - che rilasciano patenti di guida convertibili in Italia, aggiornato.
Le Direzioni Generali Territoriali, gli Uffici della Motorizzazione Civile nonché le Regioni e Province autonome provvederanno conseguentemente all’adeguamento dei propri siti istituzionali.
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Si confida nella consueta collaborazione dei destinatari in indirizzo affinché la presente venga cortesemente diramata - con ogni possibile urgenza - agli Uffici periferici competenti per territorio.
Dott. Gaetano Servedio
(firmato digitalmente)
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