Normativa codice della strada e circolazione stradale
Sezione curata da Palumbo Salvatore e Molteni Claudio
Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti
Circolare n. 24200 del 5 agosto 2026
MINISTERO DELLE INFRASTRUTTURE E DEI TRASPORTI
DIPARTIMENTO PER I TRASPORTI E LA NAVIGAZIONE
Direzione Generale per la Motorizzazione
Divisione 3 - Disciplina tecnica dei veicoli
Circolare n. 0024200 del 05/08/2026
(Indirizzi omessi)
OGGETTO: Applicazione del Regolamento UNECE n. 156 ai veicoli di categoria O oggetto di omologazione individuale nazionale.
Si premette preliminarmente che il Regolamento UNECE n. 156 disciplina i requisiti relativi al Sistema di Gestione degli Aggiornamenti Software (SUMS) per i veicoli delle categorie internazionali M, N, O, R, S e T.
A tale scopo deve essere garantito da parte del costruttore la presenza di un approccio sistematico che definisca le procedure e i processi organizzativi per il rispetto delle prescrizioni relative alla gestione degli aggiornamenti del software a norma dello stesso Regolamento; l’esito positivo della valutazione comporta il rilascio del certificato SUMS.
La conformità alle prescrizioni del Regolamento 156 vale anche nel caso di omologazioni individuali e la conformità è attestata mediante il certificato SUMS, rilasciato dalla Divisione 3 secondo le modalità previste dalla circolare n. 13691 del 04/05/2026.
A seguito delle richieste pervenute in merito all’applicazione del Regolamento UNECE n. 156 ai veicoli di categoria O per i quali è possibile rilasciare un’omologazione individuale nazionale (art. 45 Reg. UE 2018/858) la gestione degli aggiornamenti del software può essere, in alternativa al Costruttore, demandata al fornitore dei componenti che provvederà ad attuare una procedura di gestione degli aggiornamenti secondo le prescrizioni dello stesso regolamento.
In sintesi, al fine di semplificare l’applicazione del Regolamento UNECE 156 ai costruttori interessati è consentito che parte dei processi previsti dal Regolamento 156 sia svolta dal fornitore dei dispositivi elettronici installati sul veicolo, purché:
- il fornitore disponga di un sistema di gestione conforme ai punti 6 e 7 del Regolamento 156;
- il costruttore del veicolo integri tali processi nella propria procedura;
- la responsabilità finale della conformità del veicolo resta in capo al costruttore, come previsto dal Reg. (UE) 2018/858.
Il costruttore deve presentare al servizio tecnico incaricato dell’ispezione la dichiarazione del fornitore (cfr Allegato 1) e l’attestazione del costruttore con la procedura (cfr. Allegato 2).
La procedura deve essere preventivamente inoltrata al servizio tecnico incaricato dell’ispezione del veicolo.
La Divisione 3, quale Autorità competente, può effettuare verifiche sulla conformità dei processi del costruttore e del fornitore in qualsiasi momento.
Le presenti disposizioni si applicano anche alle omologazioni individuali ai sensi dell’art. 75 del CDS (EU o SU), previa verifica da effettuare da parte del servizio tecnico.
Si fa presente che, nelle more di approfondimenti in atto in merito ai limiti di applicabilità del regolamento in oggetto, da parte dell’organismo unionale preposto alla valutazione ed interpretazioni dei regolamenti UNECE, si applicano le disposizioni della presente circolare.
Il Direttore della Divisione a.i.
ing. Giovanni Improta
(firmato digitalmente)
Allegato 1
Dichiarazione del fornitore
Allegato 2
Attestazione del costruttore
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