Normativa codice della strada e circolazione stradale
Sezione curata da Palumbo Salvatore e Molteni Claudio

Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti
Circolare n. 22074 del 17 luglio 2026

 

MINISTERO DELLE INFRASTRUTTURE E DEI TRASPORTI
DIPARTIMENTO PER I TRASPORTI E LA NAVIGAZIONE
Direzione Generale per la Motorizzazione

Divisione 3

 

Circolare n. 0022074 del 17/07/2026

(Indirizzi omessi)

 

OGGETTO: Modalità di immatricolazione per i veicoli provenienti da uno Stato estero Extra UE attraverso canali ufficiali di importazione.

 

   Sono pervenute diverse richieste di implementazione della procedura di immatricolazione per i veicoli provenienti da uno Stato estero Extra UE attraverso canali ufficiali di importazione.

   Al riguardo si rammenta che la normativa fin qui emanata - art. 1, comma 10, Decreto-legge 3 ottobre 2006, n. 262, circolare DTT Agenzie delle Entrate n. 3 del 2 febbraio 2009, circolare prot. n. 54409 del 1° luglio 2008 emanata dalla Direzione Generale per la Motorizzazione, circolare prot. 93994 del 29 ottobre 2009 emanata dalla Direzione Generale per la Motorizzazione sentito il parere dell’Agenzia delle Entrate, nota 11094 del 09.04.2025, nota n. 30482 del 24.10.2025 - prevede, per le categorie di veicolo M ed N, che per poter avviare una procedura semplificata di immatricolazione dei veicoli provenienti da uno Stato estero UE o Extra UE, i costruttori debbano presentare al CED domanda per il rilascio del codice antifalsificazione (CAF) per i veicoli che desiderano importare sul territorio nazionale. Con tale codice antifalsificazione le Case costruttrici, siano esse intra o Extra UE, non devono attestare l’avvenuto versamento dell’IVA con F24 Elide o della bolla doganale.

   Per ottenere il rilascio dei codici anzidetti, la Circolare prot. n. 54409 del 1° luglio 2008 prima e la Circolare prot. 93994 del 29 ottobre 2009 dopo, hanno fissato delle condizioni tra loro alternative:

A. I costruttori UE ed EXTRA UE hanno individuato in Italia un proprio canale ufficiale, intendendo per tale:

1. le sedi secondarie, stabilite in Italia ed iscritte nel registro delle imprese (art. 2508 cod. civ.), delle case costruttrici costituite in altro Stato della UE;

2. le unità locali, stabilite in Italia ed iscritte nel REA, delle case costruttrici costituite in altro Stato della UE, in tal caso, nell'unità locale devono svolgersi attività di commercializzazione di veicoli;

3. le società costituite in Italia, regolarmente iscritte nel registro delle imprese, controllate dalla casa costruttrice costituita in altro Stato della UE attraverso una partecipazione maggioritaria al capitale.

B. In alternativa, non disponendo di filiali in Italia, il Costruttore ha individuato ai fini commerciali un mandatario (imprese o società costituite in Italia) con mandato unico ed esclusivo in tutto il territorio nazionale e per tutte le categorie di veicoli.

   Si precisa che il caso di cui alla lettera B inizialmente era stato applicato solo per i costruttori UE e non anche per quelli extra UE, ingenerando così un’evidente disparità di trattamento tra costruttori e considerando anche e soprattutto che il mercato di veicoli provenienti da paesi fuori dallo spazio europeo è, allo stato, sempre più diffuso.

   Per tale ragione, con le note n. 8867 del 21.03.2025 e n. 11094 del 09.04.2025 inoltrate All’Agenzia delle Dogane e dei Monopoli e all’Agenzia delle Entrate, era stato richiesto di confermare la possibilità di rilasciare i codici CAF anche ai costruttori extra UE i quali, non disponendo di filiali in Italia, si avvalessero di rappresentanti unici ed esclusivi per tutte le categorie di veicoli ai fini commerciali.

   Alle note sopra richiamate solo l’ADM ha dato riscontro con nota ADM_0205162.02-04-2025-U precisando che “ai fini dell’immatricolazione, il codice antifalsificazione non ha alcuna valenza a fini doganali e fiscali, in quanto resta in capo ai soggetti che richiedono il codice antifalsificazione l’onere, in caso di controlli da parte dell’Amministrazione finanziaria, di dimostrare l’avvenuto assolvimento delle imposte dovute”.

   In merito ai requisiti specifici per il rilascio del codice antifalsificazione l’Agenzia delle Dogane e dei Monopoli ha poi rinviato alle valutazioni della Direzione Generale per la Motorizzazione e dell’Agenzia delle Entrate, non essendo la stessa competente a esprimersi sulla procedura in oggetto.

   Premesso quanto sopra, è stata posta all’attenzione di questa Direzione Generale la possibilità di implementare ulteriormente la procedura semplificata di immatricolazione, prevedendo la possibilità di concedere il CAF ad un costruttore UE o EXTRA UE che non disponga di un proprio canale ufficiale e che intenda nominare, ai fini commerciali, come rappresentante unico ed esclusivo un altro costruttore, avente una sede in Italia, ma NON per tutte le categorie di veicoli ma SOLO per singola “marca”, a condizione che la marca sia presente nel fascicolo di omologazione del costruttore delegante.

   In questo modo le possibilità di concedere il CAF non rimarrebbero limitate a quel numerus clausus di ipotesi - vedi lettera A e B - ma si amplierebbero, garantendo ai costruttori la possibilità di estendere il proprio perimetro di commercializzazione dei prodotti nel rispetto sempre delle normative fiscali.

   Sul punto sono state nuovamente interpellate le Agenzie sopra citate con nota n. 15939 del 22.05.2026, ma solo l’ADM ha dato una risposta via mail richiamando quanto già espresso nella nota ADM_0205162.02-04-2025-U.

   Pertanto, alla luce di quanto sopra, ob eam causam, visto che, ai fini della procedura semplificata finalizzata all’immatricolazione, tramite l’impiego di “NPI e trasposizione”, non sussistono da parte della Direzione Generale motivi ostativi sulla piattaforma informatica, che la questione è prettamente di natura amministrativa fiscale, che concedere di nominare rappresentante un altro costruttore, sia pur unico ed esclusivo per marca, dovrebbe essere sinonimo di solidità e garanzia sul piano fiscale, si ritiene ammissibile, a far data dalla pubblicazione della presente circolare, procedere al rilascio del codice antifalsificazione non solo ai soggetti aventi i requisiti definiti come sopra (A e B), ma anche ai costruttori nominati rappresentanti unici ed esclusivi per marca di cui le case costruttrici stesse si avvalgano ai fini commerciali, (caso C come di seguito evidenziato).

   In sintesi, si riportano le tre condizioni alternative:

A. Il costruttore UE ed EXTRA UE individua in Italia un proprio canale ufficiale, intendendo per tale:

1. le sedi secondarie, stabilite in Italia ed iscritte nel registro delle imprese (art. 2508 cod. civ.), delle case costruttrici costituite in altro Stato della UE;

2. le unità locali, stabilite in Italia ed iscritte nel REA, delle case costruttrici costituite in altro Stato della UE, in tal caso, nell'unità locale devono svolgersi attività di commercializzazione di veicoli;

3. le società costituite in Italia, regolarmente iscritte nel registro delle imprese, controllate dalla casa costruttrice costituita in altro Stato della UE attraverso una partecipazione maggioritaria al capitale.

B. non disponendo di filiali in Italia, il Costruttore UE ed EXTRA UE nomina ai fini commerciali un mandatario (imprese o società costituite in Italia) con mandato unico ed esclusivo in tutto il territorio nazionale e per tutte le categorie di veicoli;

C. il Costruttore UE ed EXTRA UE nomina ai fini commerciali un costruttore suo mandatario unico ed esclusivo per singola marca a condizione che la stessa sia presente nel fascicolo di omologazione del costruttore delegante.

 

Il Direttore Generale
 Dott. Gaetano Servedio

Firmato digitalmente

 

 

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