Normativa codice della strada e circolazione stradale
Sezione curata da Palumbo Salvatore e Molteni Claudio
Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti
Circolare n. 17287 del 6 luglio 2026
MINISTERO DELLE INFRASTRUTTURE E DEI TRASPORTI
DIPARTIMENTO PER I TRASPORTI E LA NAVIGAZIONE
Direzione Generale per la sicurezza stradale e l'autotrasporto
DIVISIONE 5
Circolare n. 0017287 del 06/07/2026
(Indirizzi omessi)
OGGETTO: Immatricolazione, reimmatricolazione e duplicato del Documento di Circolazione, per veicoli in uso di terzi adibiti al trasporto stradale di merci e persone, presso un UMC diverso da quello competente territorialmente in base alla sede legale dell'impresa: superamento della necessità di nulla osta - Verifiche sui requisiti di accesso alla professione di trasportatore su strada.
Con riferimento alla tematica di cui all'oggetto, sono pervenuti a questa Direzione Generale alcune richieste di chiarimento concernenti presunti comportamenti non uniformi sul territorio nazionale.
In particolare, facendo riferimento alla circolare n. 007660 del 04/07/2022 di questa DG che cita testualmente:
“A seguito dei predetti atti, sono pervenuti alcuni quesiti in ordine alla eventuale necessità di nullaosta, visto o altro atto analogo - comunque denominato - da acquisire, a cura dell’Ufficio di motorizzazione civile (d’ora in avanti anche: UMC) preposto all’immatricolazione, presso l’UMC competente all’autorizzazione all’esercizio della professione e dunque dell’iscrizione al REN. Analogo atto è talvolta richiesto – a seconda delle specifiche modalità organizzative dei singoli Uffici - tra articolazioni dello stesso UMC, rispettivamente preposte all’immatricolazione e all’iscrizione al REN.
Sul punto, si ritiene che soltanto in una situazione “a regime” potrà non sussistere tale necessità di acquisire il nullaosta poiché, in detta situazione, la consultazione dei dati dell’impresa sull’applicativo REN consentirà di verificare la sussistenza dei requisiti presupposti all’immatricolazione del veicolo.”
Allo stato attuale, considerato che sono state superate le criticità richiamate nella sopramenzionata circolare, non è più necessario richiedere all’UMC competente in relazione alla sede legale dell’impresa di autotrasporto, qualora diverso da quello adito, il nulla osta per immatricolazione, reimmatricolazione o duplicato del Documento di Circolazione di veicoli in uso di terzi adibiti al trasporto su strada.
Si invitano tutti gli UUMC a curare, tempestivamente, l’aggiornamento del REN non solo ai fini della superata necessità del nulla osta, nonché per garantire l’attualità dei dati delle imprese registrati.
La presente circolare entrerà in vigore a decorrere dal 1° ottobre 2026 al fine di permettere ogni utile attività di adeguamento ed aggiornamento agli UUMC e sostituirà dalla suddetta data integralmente la circolare n. 7660 del 2022 della scrivente Direzione ed il relativo allegato.
IL DIRETTORE GENERALE
(Dott. Ing. Fausto Fedele)
Firmato digitalmente
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