Normativa codice della strada e circolazione stradale
Sezione curata da Palumbo Salvatore e Molteni Claudio

Circolare Ministero dell'Interno protocollo numero 137 del 26 maggio 2026

 

MINISTERO DELL'INTERNO
DIPARTIMENTO DELLA PUBBLICA SICUREZZA

 

Prot.: 0000137 del 26/05/2026

 

OGGETTO: Sicurezza nell'ambito delle infrastrutture del trasporto ferroviario. Indirizzi interpretativi.

(Indirizzi omessi)

 

   Come noto, con decreto del Ministro dell'interno in data 15 agosto 2025, è stata emanata una direttiva che, ad integrazione di quanto previsto con l'analogo provvedimento del 15 agosto 2017, precisa nel dettaglio gli ambiti entro i quali gli organi di polizia possono operare nel contesto del comparto della sicurezza ferroviaria.

   Ciò posto, al fine di corrispondere a talune richieste di chiarimento pervenute al riguardo, si forniscono le seguenti indicazioni volte a garantire l'esatta ed uniforme applicazione del suddetto atto di indirizzo a livello nazionale.

   La prima delle questioni interpretative concerne il coinvolgimento delle Polizie locali nello svolgimento di attività di polizia all'interno delle stazioni e nelle aree ad esse limitrofe.

   In proposito, al paragrafo 3 della richiamata direttiva ministeriale, viene chiarito che le Polizie locali possono senz'altro svolgere le attività di verifica e di controllo nei settori che la legge rimette alla loro esclusiva competenza, quali, tra gli altri, la polizia commerciale e, più in generale, la polizia amministrativa locale.

   Quanto, invece, ai servizi di prevenzione generale dei reati e di tutela dell'ordine e della sicurezza pubblica, è precisato che, quando espletati all'interno delle infrastrutture ferroviarie, sono riservati in via esclusiva alla Polizia Ferroviaria, titolare di una competenza preminente, e alle articolazioni territoriali della Polizia di Stato e dell'Arma dei Carabinieri: i suddetti servizi se sono svolti nelle aree circostanti agli scali ferroviari, è possibile un coinvolgimento delle predette Polizie locali, a vantaggio della fruibilità di tali contesti urbani da parte dei cittadini e degli utenti del trasporto su rotaia.

   Circa la presenza degli uffici di polizia all'interno delle infrastrutture ferroviarie, non può che riconoscersi la possibilità di riservare anche alla Polizia locale, in raccordo con gli enti proprietari delle infrastrutture, adeguate soluzioni presidiarie, a condizione che le stesse siano strettamente funzionali all'esercizio dei compiti che le sono demandati.

   Da ultimo, si sottolinea che le medesime considerazioni valgono per le associazioni d'Arma o di ex appartenenti alle Forze di polizia, legittimate, spesso anche per effetto di atti convenzionali conclusi con vari soggetti istituzionali, a prestare opera di assistenza e volontariato in favore degli utenti e delle persone in situazione di fragilità, purché tali attività non siano svolte con modalità e forme suscettibili di ingenerare l'erroneo convincimento che gli appartenenti alle suddette associazioni di volontariato siano legittimati ad esercitare funzioni di polizia o, comunque, potestà pubblicistiche.

   Confidando nella consueta collaborazione, si prega di voler uniformare agli indirizzi applicativi sopra richiamati gli atti convenzionali e i protocolli stipulati sull'argomento.

 

Il Capo della Polizia
Direttore Generale della Pubblica Sicurezza

Pisani

 

 

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