Normativa codice della strada e circolazione stradale
Sezione curata da Palumbo Salvatore e Molteni Claudio
Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti
Circolare n. 15265 del 18 maggio 2026
MINISTERO DELLE INFRASTRUTTURE E DEI TRASPORTI
DIPARTIMENTO PER I TRASPORTI E LA NAVIGAZIONE
Direzione Generale per la Motorizzazione
IL DIRETTORE
Circolare n. 0015265 del 18/05/2026
(Indirizzi omessi)
OGGETTO: Annotazione sulla patente di guida del codice unionale 42.01 per conducenti affetti da minorazioni dell’udito.
Come noto, le eventuali limitazioni alla guida o le prescrizioni di dispositivi supplementari o di adattamento dei veicoli sono annotati sull’attuale formato della patente di guida, attraverso codici e subcodici armonizzati dell’Unione europea. Tali codici introdotti, originariamente dalla direttiva comunitaria 91/439 del 29 luglio 1991, per consentire l’accesso alla guida dei veicoli a persone affette da minorazioni fisiche, hanno subito successivi aggiornamenti, in ultimo con la direttiva 2015/653 del 24 aprile 2015, recante modifiche alla direttiva 2006/126/CE.
Gli aggiornamenti hanno ampliato l’ambito applicativo dei codici unionali con l’introduzione di annotazioni relative alle limitazioni all’uso dei veicoli, ma hanno anche modificato, in qualche caso, l’originario contenuto.
Si fa riferimento, in particolare, al codice unionale “42.01” la cui descrizione originaria, confermata dalla direttiva 2006/126/CE era “specchietto retrovisore laterale esterno (sinistro o) destro”, rappresentativo della prescrizione di adattamento del veicolo, in conformità a quanto prescritto dall’art. 326, comma 1, del DPR 495/92 (regolamento al Codice della strada), nei casi di conducenti affetti da minorazione dell’udito.
Tuttavia, gli aggiornamenti introdotti dalla citata direttiva 2015/653, recepita con Decreto 4 novembre 2016 di questo Ministero, hanno modificato il contenuto del codice 42.01 in “dispositivo retrovisore adattato”, creando incertezze sia per i titolari di patenti riportanti tale codice sia per i soggetti espletanti servizi di polizia stradale.
Tant’è che si è originata una questione, portata all’attenzione di questa Amministrazione dal Presidente dell’Ente nazionale per la protezione e l’assistenza dei sordi (ENS), a seguito di casi di contestazioni e di applicazioni di sanzioni per presunta mancanza di specchi retrovisori adattati in aggiunta a quelli di serie nei confronti di conducenti titolari di patenti speciali per minorazione dell’udito.
Tutto ciò premesso, nelle more di individuare una possibile soluzione della questione rappresentata, si chiede, in relazione alla competenza in materia di coordinamento dei servizi di polizia stradale da parte di codesto Dicastero, di rappresentare, con le modalità ritenute opportune, che la prescrizione del codice unionale “42.01” annotata sulla patente di guida speciale di un conducente affetto da minorazione dell’udito è assolta con la sola presenza dei due specchi retrovisori esterni - per i moderni veicoli installati di serie - senza la necessità di una loro modifica o adattamento.
Restando a disposizione per eventuali informazioni, si ringrazia e si inviano i più cordiali saluti.
dott. Gaetano Servedio
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