Normativa codice della strada e circolazione stradale
Sezione curata da Palumbo Salvatore e Molteni Claudio

Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti
Circolare n. 14405 del 11 maggio 2026

 

MINISTERO DELLE INFRASTRUTTURE E DEI TRASPORTI
DIPARTIMENTO PER I TRASPORTI E LA NAVIGAZIONE
Direzione Generale per la Motorizzazione

IL DIRETTORE

 

Circolare n. 0014405 del 11/05/2026

(Indirizzi omessi)

 

OGGETTO: Permesso provvisorio di guida - Chiarimenti in materia di rilascio e modifica in caso di visita presso la Commissione Medica Locale e relative istruzioni operative.

 

   In considerazione delle numerose richieste di chiarimento in merito alle modalità di rilascio e modifica dei predetti permessi per visita medica presso la Commissione Medica Locale (di seguito, «CML»), ad integrazione di quanto già disciplinato dalla normativa vigente, si rappresenta quanto segue.

 

1. Primo rilascio del permesso provvisorio

Con riferimento al primo rilascio del permesso provvisorio di guida, si rappresenta che tale operazione può essere effettuata dalle Commissioni Mediche Locali, dagli Uffici della Motorizzazione Civile, dalle autoscuole e dagli studi di consulenza automobilistica per conto dell’interessato, secondo le modalità operative previste dal sistema.

Resta inteso che, nelle more del completamento dell’evoluzione del titolo di guida verso la c.d. patente mobile, l’accesso agli uffici finalizzato all’ottenimento dei permessi provvisori di guida potrà avvenire esclusivamente previa esibizione del documento di guida in formato fisico.

 

2. Modifica del permesso provvisorio

La modifica del permesso può essere disposta nei casi in cui la data della visita medica sia differita per esigenze della Commissione Medica Locale ovvero qualora, all’esito della visita, gli accertamenti non siano conclusi e si renda necessario un ulteriore approfondimento. In tali ipotesi, l’interessato può richiedere la modifica anche presso un Ufficio della Motorizzazione Civile o presso una diversa CML, previa presentazione di idonea attestazione rilasciata dalla Commissione Medica Locale che dia conto delle ragioni del differimento e della nuova data fissata.

Qualora, invece, la richiesta di differimento della visita sia imputabile al titolare della patente di guida, la modifica del permesso provvisorio può essere effettuata solo in presenza di comprovate e giustificabili esigenze.

Resta fermo che, in coerenza con quanto già previsto dalla circolare prot. n. 2257 del 22 gennaio 2021, la modifica del permesso non comporta una nuova acquisizione dell’imposta di bollo e determina la generazione di un nuovo permesso, conforme al modello di cui all’allegato 2 della medesima circolare, con validità estesa fino alla nuova data di prenotazione della visita presso la CML.

Da ultimo, si richiama quanto già evidenziato con la citata circolare in ordine alla necessità di scoraggiare richieste di rinvio meramente dilatorie, che di fatto consentono al conducente di circolare rinviando strumentalmente la verifica dei requisiti di idoneità psicofisica.

 

3. Istruzioni operative

Sotto il profilo operativo, si rappresenta che le funzionalità informatiche attualmente in uso consentono alle CML di procedere alla gestione delle modifiche dei permessi provvisori accedendo al sistema informatico del CED di questa Direzione Generale utilizzando le credenziali, secondo le consuete modalità.

Attraverso le funzioni di ricerca della pratica, effettuabile tramite numero di protocollo, ovvero tramite ID patente e codice fiscale dell’interessato, è possibile accedere alla funzione di modifica della data della visita medica, con conseguente emissione e stampa del nuovo permesso recante la scadenza aggiornata.

Si coglie altresì l’occasione per precisare che, nell’ambito della valutazione medico-legale di competenza, la Commissione Medica Locale può non ritenere sussistenti le condizioni per il rilascio del permesso provvisorio di guida, sia in sede di primo rilascio sia in sede di modifica della data di prenotazione della visita in CML.

In tali casi, così come già esplicitato in nota prot. n. 6435 del 24 febbraio 2023, la CML sul documento di prenotazione della visita ovvero sull’attestazione dovrà riportare la dicitura «giudizio non favorevole per l’emissione di un permesso provvisorio di guida», al fine di rendere edotti tutti i soggetti abilitati al rilascio del permesso dell’impedimento rilevato che non consente il rilascio o la modifica del permesso provvisorio di guida.

Resta ferma la necessità che l’eventuale diniego al rilascio del permesso provvisorio di guida sia adeguatamente motivato nei confronti dell’interessato, sulla base delle valutazioni medico-legali di competenza, nelle forme e nei modi previsti dall’ordinamento.

 

   Si invitano gli uffici in indirizzo ad assicurare la massima diffusione di quanto sopra esposto.

 

dott. Gaetano Servedio

 

 

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