Normativa codice della strada e circolazione stradale
Sezione curata da Palumbo Salvatore e Molteni Claudio

Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti
Circolare n. 11787 del 16 aprile 2026

 

MINISTERO DELLE INFRASTRUTTURE E DEI TRASPORTI
DIPARTIMENTO PER I TRASPORTI E LA NAVIGAZIONE
Direzione generale per la sicurezza stradale e l'autotrasporto
Divisione - Disciplina tecnica dei veicoli

 

Circolare n. 0011787 del 16/04/2026

(Indirizzi omessi)

 

OGGETTO: Omologazione e vigilanza del mercato dei veicoli agricoli e forestali. Regolamento (UE) 167/2013 e relativi atti delegati. Prescrizioni relative al serbatoio del carburante.

 

   Con l’entrata in vigore del Regolamento (UE) n. 167/2013 e dei relativi Regolamenti (UE) delegati, le Associazioni di categoria hanno rappresentato le richieste dei costruttori del settore finalizzate allo snellimento delle procedure di omologazione dei serbatoi di carburante destinati principalmente alla propulsione del veicolo nonché a chiarirne alcuni aspetti operativi.

   I chiarimenti della presente circolare riguardano le macchine agricole semoventi di categoria T e C e le macchine agricole e operatrici da omologare con provvedimenti nazionali (artt. 57 e 58 del CdS), ai sensi di quanto previsto dagli artt. 291 e 306 del Regolamento di esecuzione al codice della strada.

   L’allegato XXV del Regolamento delegato (UE) 2015/208 e s.m.i. individua i “requisiti relativi ai serbatoi di carburante”, in particolare, si riporta lo stralcio della prova di tenuta: “I serbatoi del carburante devono essere fabbricati in modo da resistere alla corrosione. Essi devono superare le prove di tenuta stagna effettuate dal costruttore a una pressione pari al doppio della pressione relativa di esercizio e, in ogni caso, pari almeno a 0,3 bar. Un'eventuale sovrappressione o pressione che superi la pressione di esercizio deve essere automaticamente compensata mediante dispositivi appropriati (orifizi, valvole di sicurezza ecc.)...”.

   Al riguardo si comunica che tale prova, se già effettuata dal costruttore del veicolo, non necessita di ulteriore verifica a cura di uno dei Servizi Tecnici di questa Amministrazione che acquisiranno una dichiarazione del costruttore attestante di aver sottoposto a prova di tenuta stagna il serbatoio, specificando i dati di prova (pressione di prova, pressione massima di esercizio, pressione di taratura della valvola di sicurezza).

   Qualora la prova di tenuta stagna sia stata verificata dal costruttore del serbatoio, il costruttore del veicolo dovrà sottoscrivere, comunque, la dichiarazione prodotta dal fabbricante del serbatoio.

   Il servizio tecnico dovrà verificare, in ogni caso, la corretta installazione del serbatoio sul veicolo.

   In mancanza della citata dichiarazione, la prova di tenuta verrà regolarmente effettuata in presenza dei funzionari del Servizio Tecnico incaricato.

   È opportuno fornire, inoltre, alcuni chiarimenti, in merito alla pressione di effettuazione della prova.

   La norma prevede che “un'eventuale sovrappressione o pressione che superi la pressione di esercizio deve essere automaticamente compensata mediante dispositivi appropriati (orifizi, valvole di sicurezza ecc.)”. Pertanto, in presenza di una valvola di sicurezza, la pressione di esercizio che, com’è noto, è dichiarata dal costruttore, deve essere congruente con la pressione di apertura della valvola di sicurezza (conglobata oppure no nel tappo). Pertanto, se è utilizzata una valvola con una pressione di apertura superiore a quella di esercizio dichiarata dal costruttore, la prova di tenuta deve essere condotta ad un valore di pressione pari al doppio di quello di apertura della valvola. Pertanto, se è dichiarata una pressione di esercizio di 15 kPa (0,15 bar) per un serbatoio dotato di una valvola di sicurezza avente pressione di apertura di 20 kPa (0,2 bar), la prova deve essere condotta a 40 kPa (0,4 bar) e non a 30 kPa (0,3 bar). Invece, qualora, la pressione nominale della valvola di sicurezza sia inferiore a 15 kPa (0,15 bar), la prova sarà condotta alla pressione minima prevista dal RUE 208/2015 ossia al valore di 30 kPa (0,3 bar).

   Relativamente, infine, alla prescrizione sullo sgocciolamento, di cui si riporta lo stralcio estratto dal citato Allegato XXV: “il carburante non deve poter uscire attraverso il tappo del serbatoio o i dispositivi previsti per compensare la sovrappressione, neppure in caso di capovolgimento completo del serbatoio; è tollerabile solo uno sgocciolamento”, si fa presente che, in base a quanto emerso nel FORUM fra le autorità di omologazione (https://circabc.europa.eu/ui/group/5e63b043-c07e-4176-9028-7516faca1b72/library/279a78a2-8e06-4163-97ea-184c1063a312/details), tale prova può essere eseguita direttamente dal costruttore del veicolo, senza la presenza del servizio tecnico, che deve presentare apposita dichiarazione in merito al rispetto della disposizione normativa.

   In merito alle modalità di effettuazione della prova, occorre procedere con un capovolgimento completo del serbatoio, riempito al 90%, mediante una rotazione di 180° o meno in funzione del massimo battente idraulico, e verificare che lo sgocciolamento sia inferiore o uguale a 30 g/min calcolato lasciando il serbatoio capovolto per almeno 5 minuti.

   Qualora venga, invece, impiegato un serbatoio omologato secondo il Regolamento ONU (UNECE) n. 34, si eseguiranno solo le verifiche relative alla corretta installazione del serbatoio sul veicolo.

   Tutti i chiarimenti applicativi forniti in precedenza e in contrasto con il contenuto della presente si intendono superate. In particolare, è disapplicato il punto 3) della Circolare 582/4871G del 23.03.1999.

 

Il Direttore della Divisione
ing. Paolo Sappino

Firmato digitalmente

 

 

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