Normativa codice della strada e circolazione stradale
Sezione curata da Palumbo Salvatore e Molteni Claudio
Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti
Circolare n. 11782 del 16 aprile 2026
MINISTERO DELLE INFRASTRUTTURE E DEI TRASPORTI
DIPARTIMENTO PER I TRASPORTI E LA NAVIGAZIONE
Direzione generale per la Motorizzazione
Classifica 23.18.01
Circolare n. 0011782 del 16/04/2026
(Indirizzi omessi)
Allegati 4:
- allegato 1 - Accordo (versione italiana, araba e francese);
- allegato 2 - Regolamento del trasferimento di dati personali tra le Autorità competenti;
- allegato 3 - informativa sul trattamento dati personali completa della dichiarazione di presa visione;
- allegato 4 - elenco degli Stati che rilasciano patenti di guida convertibili in Italia.
OGGETTO: Algeria. Accordo tra il Governo della Repubblica Italiana e il Governo della Repubblica Algerina Democratica e Popolare sul reciproco riconoscimento delle patenti di guida ai fini della conversione, firmato il 23 luglio 2025.
1 - Entrata in vigore dell’Accordo e criteri di applicazione
Il Ministero degli Affari Esteri e della Cooperazione Internazionale, con l’Appunto MAECI|1311|19/02/2026|0034309-I - acquisito da questa Direzione con protocollo 11040 del 10.04.2026 - ha comunicato, che l’Accordo tra il Governo della Repubblica Italiana e il Governo della Repubblica Algerina Democratica e Popolare sul reciproco riconoscimento delle patenti di guida ai fini della conversione, firmato il 23 luglio 2025, è in vigore dal 05 aprile 2026.
L’Accordo in esame ha durata di cinque anni e avrà vigenza fino al 04 aprile 2031, incluso.
Si evidenzia che il paragrafo 3 dell’articolo 15 del predetto Accordo, recita:
“Il presente Accordo, dalla data di entrata in vigore, abroga e sostituisce il precedente Accordo tra il Governo della Repubblica italiana ed il Governo della Repubblica Algerina Democratica e Popolare sulla conversione delle patenti di guida, concluso ad Algeri il 24 ottobre 2000”.
Conseguentemente, dal 05 aprile 2026 l’Accordo in oggetto sostituisce il precedente.
Si allegano alla presente:
- il testo dell’Accordo in oggetto (nella versione italiana araba e francese) - allegato 1;
- l’allegato recante il Regolamento del trasferimento di dati personali tra le Autorità competenti - allegato 2.
Detto Regolamento è giuridicamente vincolante al pari dell’Accordo stesso (cfr. articolo 10 - paragrafo 1 - dell’Accordo).
Considerato che la presente Circolare è diramata successivamente alla data di entrata in vigore dell’Accordo in esame, si evidenzia che resta fermo il rispetto dei diritti quesiti maturati alla predetta data dall’utenza interessata, con particolare riferimento all’applicazione degli articoli 1 (patente in corso di validità) e 4, paragrafo 2 (calcolo del periodo di residenza in Italia da parte del titolare, inferiore a sei anni), dell’Accordo stesso.
In considerazione delle tempistiche connesse alla conoscenza della presente Circolare, nonché dei tempi tecnici necessari all’operatività degli Uffici della Motorizzazione Civile, si considerano ammissibili e accettabili le istanze di conversione presentate entro e non oltre il termine di 30 giorni decorrenti dal giorno successivo alla data di entrata in vigore dell’Accordo, ancorché, alla data di presentazione della domanda, risulti intervenuta la scadenza della patente di guida ovvero il decorso del periodo di sei anni di residenza. Ciò purché, i requisiti (di cui ai predetti articoli 1 e 4 paragrafo 2) risultino posseduti alla citata data di entrata in vigore oppure in una data successiva fino al 05.05.2026 compreso.
A titolo esemplificativo per l’applicazione dell’articolo 1 relativamente alla scadenza della patente di guida:
- patente algerina con scadenza al 05.04.2026. La richiesta di conversione può essere accolta fino al 05.05.2026;
- patente algerina con scadenza al 22.04.2026. La richiesta di conversione può essere accolta fino al 05.05.2026 e non oltre;
- patente algerina con scadenza al 05.05.2026. La richiesta di conversione può essere accolta fino al 05.05.2026 e non oltre;
- patente algerina con scadenza al 07.05.2026. la richiesta di conversione può essere accolta fino al 07.05.2026 e non oltre.
A titolo esemplificativo per l’applicazione dell’articolo 4, paragrafo 2:
- patente algerina, in corso di validità, il cui titolare è residente in Italia dal 25.03.2020. La richiesta di conversione non può essere accolta;
- patente algerina, in corso di validità, il cui titolare è residente in Italia dal 05.04.2020. La richiesta di conversione non può essere accolta;
- patente algerina, in corso di validità, il cui titolare è residente in Italia dal 06.04.2020. La richiesta di conversione può essere accolta solo fino al 05.05.2026 compreso e non oltre;
- patente algerina, in corso di validità, il cui titolare è residente in Italia dal 28.04.2020. La richiesta di conversione può essere accolta solo fino al 05.05.2026 compreso e non oltre;
- patente algerina, in corso di validità, il cui titolare è residente in Italia dal 05.05.2020. La richiesta di conversione può essere accolta solo fino al 05.05.2026 compreso e non oltre;
- patente algerina, in corso di validità, il cui titolare è residente in Italia dal 06.05.2020. La richiesta di conversione può essere accolta solo fino al 05.05.2026 compreso e non oltre;
- patente algerina, in corso di validità, il cui titolare è residente in Italia dal 15.05.2020. La richiesta di conversione può essere accolta fino al 14.05.2026 compreso e non oltre;
2 - Allegati tecnici all’Accordo. Successiva comunicazione recante istruzioni operative
L’Accordo in oggetto, oltre al citato allegato, recante il Regolamento del trasferimento di dati personali tra le Autorità competenti, prevede gli Allegati tecnici (individuati all’articolo 6, paragrafo 3) indispensabili per realizzare le procedure di conversione che dovranno essere svolte presso gli Uffici della Motorizzazione Civile.
Con successiva comunicazione recante istruzioni operative, tali Allegati tecnici saranno trasmessi alle Direzioni Generali Territoriali, alle Regioni e Province autonome per la diffusione degli stessi agli Uffici periferici di competenza. La predetta comunicazione sarà inviata anche alle forze dell’ordine in indirizzo.
In proposito si richiama la circolare prot. 17294 del 03.07.2013, per cui la descrizione nonché le immagini dei modelli delle patenti di guida allegati all’Accordo sono destinati agli operatori degli Uffici della Motorizzazione Civile e dalle forze dell’ordine.
Per completezza, si indicano di seguito gli Allegati tecnici che saranno oggetto della successiva comunicazione:
- le Tabelle di equipollenza, che individuano l’equivalenza tra le categorie di patenti rilasciate nelle due Parti;
- l’elenco denominato Modelli di patenti di guida, che individua i modelli di patenti di guida rilasciate in Italia ed in Algeria da ritenere validi ai fini della conversione. Unitamente a tale elenco, saranno annesse le immagini dei modelli di patente di guida algerine indicati nell’elenco.
3 - Indicazioni di maggior rilievo, per lo svolgimento delle procedure di conversioni da parte degli Uffici della Motorizzazione Civile, con riferimento ai singoli articoli dell’Accordo.
Pur precisando che gli Uffici della Motorizzazione Civile -per lo svolgimento delle procedure di competenza dovranno avere come riferimento il testo completo dell’Accordo in oggetto, a solo titolo di contributo, si evidenziano di seguito alcuni dei principali aspetti concernenti le conversioni, in Italia, delle patenti di guida emesse dallo Stato in oggetto.
Applicazione dell’articolo 1
Il titolare di patente di guida algerina può chiederne la conversione solo se:
- ha acquisito la residenza anagrafica in Italia;
- la patente stessa è in corso di validità. Tale aspetto è valutato in conformità a quanto indicato al paragrafo 1 della presente Circolare
Applicazione dell’articolo 4
Il titolare di patente di guida algerina:
- può chiederne la conversione solo nel caso sia residente in Italia da meno di sei (6) anni al momento della presentazione dell’istanza di conversione. Se il titolare ha acquisito la residenza in territorio italiano da sei anni o da più di sei anni l’Accordo non si applica; conseguentemente l’Ufficio della Motorizzazione Civile (UMC) non può accettare la richiesta di conversione. L’articolo 4, al paragrafo 2, infatti, recita:
Il titolare di patente di guida emessa dalle Autorità di una delle Parti converte il suo documento senza sostenere esami teorici e pratici se è residente, nel territorio dell'altra Parte, da meno di sei anni al momento della presentazione dell'istanza di conversione. Diversamente, il presente Accordo non si applica.
La suddetta disposizione è applicata in conformità a quanto indicato a paragrafo 1 della presente Circolare
- deve presentare all’UMC - tra la documentazione di rito, come di prassi - la certificazione medica prevista per attestare il possesso dei requisiti psicofisici per la categoria richiesta;
- per presentare la domanda di conversione, deve aver compiuto l’età prevista dalla normativa italiana per il rilascio della categoria richiesta;
Applicazione dell’articolo 5
Si evidenzia che non è possibile accettare richieste di conversione di patenti di guida algerine:
- conseguite dopo l’acquisizione della residenza in Italia;
- ottenute a loro volta per conversione di una patente estera non convertibile in Italia.
Applicazione dell’articolo 7
Si richiama l’attenzione sulla disposizione per cui l’originale della patente di guida algerina può essere ritirata al titolare, solo alla consegna della patente italiana emessa per conversione e non prima. Alla presentazione della domanda di conversione, l’UMC visiona l’originale della patente di guida estera da convertire e ne acquisisce copia (oppure scansione).
L’originale della patente di guida algerina deve essere restituita alle Rappresentanze diplomatiche della Repubblica Algerina Democratica e Popolare, secondo le indicazioni che saranno fornite nella successiva comunicazione recante istruzioni operative.
Applicazione dell’articolo 8
Nel rispetto del paragrafo 1, l’UMC che riceve la richiesta di conversione può, chiedere che, oltre alla documentazione di rito, sia presentata la traduzione ufficiale della patente di guida algerina, ciò in quei casi particolari per cui la traduzione ufficiale sia necessaria a definire la procedura di conversione.
Inoltre - nel rispetto del paragrafo 2- l’UMC, qualora sorgano dubbi sull’autenticità, la validità della patente di guida algerina, oppure circa i dati in essa riportati, può chiedere specifiche informazioni per il tramite le Rappresentanze diplomatiche della Repubblica Algerina Democratica e Popolare, prima di procedere alla conversione.
In entrambe i casi, non si tratta pertanto di un obbligo ma di una facoltà dell’UMC, da porre in essere ogni qualvolta lo ritenga necessario per la definizione della richiesta di conversione.
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Si fa presente che, gli indirizzi delle Rappresentanze diplomatiche della Repubblica Algerina Democratica e Popolare, necessari per le procedure di competenza degli Uffici della Motorizzazione Civile, verranno trasmessi con la successiva comunicazione recante istruzioni operative.
4 - Informativa sul trattamento dati personali
Considerato che gli Accordi sul reciproco riconoscimento delle patenti di guida, rientrano nell’ambito di applicazione del Regolamento (UE) 2016/679 e che la Repubblica Algerina Democratica e Popolare non è destinataria di una decisione di adeguatezza da parte della Commissione UE, l’Accordo è stato integrato con il già citato allegato recante Il Regolamento del trasferimento di dati personali tra le Autorità competenti, come indicato all’articolo 10 dell’Accordo stesso.
Al fine di garantire la corretta applicazione del citato articolo 10 nonché del citato Regolamento (UE), dopo aver acquisito il parere del Responsabile per la Protezione dei Dati Personali (RPD) di questo MIT, con la presente Circolare, si trasmettono:
- l’informativa sul trattamento dei dati personali, per l’applicazione dell’Accordo tra il Governo della Repubblica Italiana e il Governo della Repubblica Algerina Democratica e Popolare sul reciproco riconoscimento delle patenti di guida ai fini della conversione, firmato il 23 luglio 2025 (di seguito informativa),
- la dichiarazione di presa visone dell’informativa sul trattamento dei dati personali, (di seguito dichiarazione di presa visione).
La suddetta dichiarazione di presa visone, debitamente sottoscritta dal titolare della patente di guida da convertire, dovrà essere acquisita e trattenuta agli atti da parte dell’UMC che procede alla conversione, come previsto dall’articolo 10, paragrafo 2, dell’Accordo in oggetto.
L’informativa e la dichiarazione di presa visone (contenute in un unico file - allegato 3 -) sono pubblicate sul sito istituzionale, unitamente alla presente Circolare.
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Si trasmette infine, come di prassi, l’elenco degli Stati - allegato 4 - che rilasciano patenti di guida convertibili in Italia, aggiornato solo con l’indicazione della data di scadenza del nuovo Accordo in esame. Infatti, l’Accordo firmato il 24 ottobre 2000 non prevedeva alcuna scadenza.
Le Direzioni Generali Territoriali, gli Uffici della Motorizzazione Civile nonché le Regioni e Province autonome provvederanno conseguentemente all’adeguamento dei propri siti istituzionali.
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Si confida nella consueta collaborazione dei destinatari in indirizzo affinché la presente venga cortesemente diramata - con ogni possibile urgenza - agli Uffici periferici competenti per territorio.
Dott. Gaetano Servedio
Firmato digitalmente
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