Normativa codice della strada e circolazione stradale
Sezione curata da Palumbo Salvatore e Molteni Claudio

Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti
Circolare n. 6344 del 3 marzo 2026

 

MINISTERO DELLE INFRASTRUTTURE E DEI TRASPORTI
DIPARTIMENTO PER I TRASPORTI E LA NAVIGAZIONE
Direzione generale per la Motorizzazione

 

Circolare n. 0006344 del 03/03/2026

(Indirizzi omessi)

Allegato 1: Certificato di revisione + tagliando adesivo.

 

OGGETTO: Decreto Dirigenziale 494 del 25.11.2025 - Linee Guida per la Revisione dei trattori agricoli a ruote di tipo veloce delle categorie T1b, T2b, T3b, T4b e T5. Chiarimenti.

 

   Si fa riferimento al D.D. di cui all’oggetto per fornire ulteriori chiarimenti in ordine alle modalità di esecuzione delle prove di revisione di detti veicoli.
   Come già riportato nell’Allegato “A” del decreto, le modalità di prova e le attrezzature per le verifiche sono quelle individuate, rispettivamente, nell’Allegato I e nell’Allegato III del DM 214/2017, ad eccezione di talune prove che richiedono una diversa valutazione da parte dell’ispettore.

 

1) IDENTIFICAZIONE DEL VEICOLO

   Preliminarmente è necessario procedere alla verifica della categoria del veicolo da sottoporre a revisione, avendo cura di controllare che sulla carta di circolazione o sull’”Allegato tecnico” (al punto 1.3), parte integrante della carta di circolazione, vi sia l’annotazione “Tb…” , e non “Ta…”.
   In tale ultimo caso il veicolo rientra nella categoria delle macchine agricole con velocità di costruzione minore o uguale a 40 Km/h, per le quali la modalità di esecuzione della revisione è oggetto di decreto interministeriale in fase di approvazione.

 

2) IMPIANTO FRENANTE - MODALITA’ DI EFFETTUAZIONE DELLA PROVA

   Per quanto riguarda la prova dell’impianto frenante, fermo restando quanto disposto nella parte seconda dell’Allegato A del DD 494/2025, nelle more dell’utilizzo del banco prova freni a piastre, ai fini della verifica dell’efficienza frenante l’ispettore potrà eseguire la prova mediante decelerometro.
La prova ha la finalità di determinare l’efficienza frenante (o tasso di frenatura (%), ovvero la distanza di frenatura, oppure la decelerazione media in relazione alle caratteristiche del decelerografo, il cui risultato dovrà essere stampato e allegato agli altri referti della prova.

   Analogamente alla prova di frenatura dei veicoli della categoria N, preliminarmente sul trattore, che deve essere presentato pulito e privo di residui derivanti da lavorazioni agricole, dovranno essere effettuati i controlli visivi complementari come indicato di seguito:
 controllo dello stato d'uso del treno di pneumatici montati sul veicolo;
 verifica del corretto valore della pressione di gonfiaggio degli pneumatici montati sul trattore;
 verifica del grado di usura degli pneumatici.

   Per quanto riguarda la valutazione dell’efficienza di frenatura, il DD 494/2025 prescrive:
 - per i veicoli omologati secondo il Regolamento (UE) 167/2013 e immatricolati a partire dal 1° gennaio 2016 (“T1b, T2b, T3b, T4b”), la soglia minima del 50%;
 - analogamente, per gli eventuali veicoli di categoria “T5” omologati secondo la direttiva 2003/37/CE, la soglia minima del 50 %.

2.1) VERIFICA DELL'EFFICIENZA FRENANTE

   L’efficienza dell’impianto di frenatura di un trattore deve essere verificata misurando una delle seguenti grandezze a seconda della tipologia del decelerografo:

    efficienza di frenatura - rapporto fra le forze frenanti agenti sulle ruote e la massa del veicolo;
    distanza di frenatura - distanza percorsa dal trattore dal momento in cui il conducente comincia ad agire sul comando del dispositivo fino all’arresto completo del trattore;
    decelerazione media - valore calcolato in base alla distanza di frenatura;

2.1.1 Calcolo dell’efficienza di frenatura per il freno di servizio

   Qualora il decelerografo sia predisposto per la verifica dell’efficienza di frenatura e della stampa del valore, la prova va eseguita portando il veicolo alla velocità iniziale pari al 50% della sua velocità massima prevista in fase di omologazione e  raggiunto tale valore, iniziare la fase di frenatura fino all’arresto del veicolo.

2.1.2 Calcolo della distanza di frenatura per freno di servizio

   Qualora il decelerofgrafo non sia predisposto per il rilevamento dell’efficienza di frenatura, ma rileva solo la distanza di frenatura, la prova va condotta analogamente al caso precedente.

   In particolare, per una corretta esecuzione della prova, la velocità inziale di riferimento (Vi) del veicolo deve essere pari al 50% della sua velocità massima prevista in fase di omologazione.
La distanza di frenatura misurata deve essere non superiore al corrispondente valore calcolato secondo la seguente formula:

St : distanza di frenatura [m]
Vi : velocità di riferimento inziale dall'istante che viene azionato il pedale del freno [km/h]


Tabella 1 - prospetto esemplificativo dei valori limite della distanza di frenatura in relazione alle velocità iniziali di riferimento (freno di servizio)

Durante la fase di frenatura il trattore deve mantenere un assetto rettilineo. Se del caso ripetere la prova.

2.1.3 Calcolo dell’efficienza di frenatura per il freno di stazionamento

   Qualora il decelerografo sia predisposto per la verifica dell’efficienza di frenatura e della stampa del valore, la prova va eseguita portando il veicolo alla velocità iniziale del 50% della sua velocità massima prevista in fase di omologazione, con il limite massimo di 30 Km/h e  raggiunto tale valore, azionare il freno di stazionamento fino all’arresto del veicolo.

2.1.4 Calcolo della distanza di frenatura per freno di stazionamento.

   Qualora il decelerofgrafo non sia predisposto per il rilevamento dell’efficienza di frenatura, ma rileva solo la distanza di frenatura, la prova va condotta analogamente al caso precedente, con una velocità inziale di riferimento Vi del trattore è pari al 50% della sua velocità massima, con il limite dei 30 km/h.
La distanza di frenatura misurata deve essere non superiore al corrispondente valore calcolato secondo la seguente formula

St : distanza di frenatura [m]
Vi : velocità di riferimento inziale dall'istante che viene azionato il pedale del freno [km/h]


Tabella 2 - prospetto esemplificativo dei valori limite della distanza di frenatura in relazione alle velocità iniziali di riferimento (freno di stazionamento)

 

3. AVVISATORE ACUSTICO - MODALITA’ DI EFFETTUAZIONE DELLA PROVA

Il livello massimo di pressione sonora è ricercato in un settore compreso fra 0,5 e 1,5 m di altezza dal suolo.
Le misure sono effettuate sulla base della curva di ponderazione dB(A).
Il livello massimo trovato deve essere compreso tra un minimo di 93 dB(A) e un massimo di 112 dB(A).


Posizione del fonometro e livello sonoro minimo dell’avvisatore acustico in caso di trattori omologati secondo il regolamento UE 167/2013

 

4) EFFETTI NOCIVI - MODALITA’DI EFFETTUAZIONE DELLA PROVA
4.1 Rumore (valutazione soggettiva o con fonometro)

   Fermo restando che, conformemente al punto 8.1.1 della tabella dell’Allegato I del DM n. 214/2017, è ammesso il ricorso alla valutazione soggettiva del rumore, qualora l’ispettore ricorra alla misurazione utilizzando il fonometro, il livello sonoro dei trattori di cui alla presente circolare non deve superare il valore riportato sulla carta di circolazione e/o sull’allegato tecnico, aumentato di due decibel.
In mancanza di tale dato è necessario fare riferimento ai sotto elencati valori, aumentati sempre di due decibel, nel caso di trattori omologati secondo la direttiva 74/151/CEE e Regolamento UE 167/2013:

 89 dB(A) per i trattori aventi una massa a vuoto superiore a 1,5 tonnellate;
 85 dB(A) per i trattori aventi una massa a vuoto inferiore o pari a 1,5 tonnellate.


immagine 2

   Il punto di misura è il punto X indicato nella figura, che si trova a una distanza di 7 metri dalla superficie più vicina del veicolo agricolo e forestale.
Il microfono va collocato a 1,2 metri dal suolo.  Il motore di un veicolo agricolo e forestale senza regolatore di velocità va portato al regime che dà un numero di giri equivalente a tre quarti del numero di giri al minuto corrispondente alla potenza massima del motore, secondo il costruttore del veicolo agricolo e forestale.

4.2 Emissioni allo scarico

   Per quanto attiene al controllo dei gas di scarico, come riportato nell’Allegato “A” del DD, tenuto conto che le macchine agricole di cui trattasi sono considerate macchine mobili non stradali, la prova consiste solo nell’acquisizione del dato per fini statistici.
In particolare, come riportato nell’allegato “A” del decreto dirigenziale:
 - per i veicoli con motore ad accensione comandata, in mancanza di parametri di riferimento non previsti in fase di omologazione, non potendo definire un limite di accettabilità CO (%) sul volume dei gas di scarico emessi durante la prova, il dato rilevato del CO (%) deve essere semplicemente registrato sul referto di revisione, per soli fini statistici; per quei veicoli per i quali il limite massimo del CO (%) sia riportato sulla carta di circolazione ai fini dell’esito positivo della prova, si dovrà far riferimento a tale parametro;
 - per i veicoli con motore ad accensione spontanea, in mancanza dei parametri di riferimento, perché non previsti in fase di omologazione, e non potendo definire un limite di accettabilità del valore dell’opacità (K) risultante dalla prova, il dato rilevato del valore “K” deve essere semplicemente registrato sul referto di revisione; per quei veicoli per i quali valore dell’opacità fosse riportato sulla carta di circolazione, ai fini dell’esito positivo della prova, si dovrà far riferimento a tale parametro.

 

5) CONTROLLI VISIVI

   Oltre ai controlli previsti per i veicoli della categoria N2 e N3, l’ispettore dovrà accertarsi della presenza del tachimetro, degli specchietti esterni (obbligatori) ed interni, oltre all’interruttore di scollegamento della batteria (staccabatteria), obbligatorio.

6) OPERAZIONI PRELIMINARI DI PRENOTAZIONE E STAMPA DEL CERTIFICATO DI REVISIONE E DEL TAGLIANDO ADESIVO

   Per quanto attiene alle procedure di prenotazione e registrazione dell’esito della revisione, nelle more dell’implementazione delle funzioni dei sistemi informatici attualmente in uso e coerentemente con il contenuto del DM 19.5.2017, n. 214, saranno applicate le seguenti procedure.

   La prenotazione delle operazioni di revisione dei trattori agricoli veloci dovrà essere effettuata mediante presentazione del modello TT 2100 (disponibile nella sezione veicoli, modulistica della home page del sito “il portale dell’automobilista”) presso il competente UMC.

   Al momento della prenotazione, l’UMC dovrà:
 - acquisire il modello TT 2100 sottoscritto dal richiedente, in doppia copia unitamente alla ricevuta del pagamento prodotta tramite la piattaforma pago PA con accesso dal portale dell’automobilista (codice tariffa N046);
 - associare il pagamento al numero di protocollo e/o alla targa e/o al numero di telaio del veicolo (bruciatura);
 - annotare il numero della marca operativa, il giorno di prenotazione e l’eventuale permesso di circolazione nei campi appositamente predisposti del modulo TT 2100;
 - apporre sigla e timbro dell’Ufficio sul modello TT 2100;
 - rilasciare la ricevuta di prenotazione (seconda pagina del TT 2100).

   L’ispettore, effettuata la revisione del trattore agricolo veloce, avrà cura di:
 - compilare il modello TT 2100 indicando l’esito e gli eventuali motivi che hanno determinato l’esito non favorevole,
 - acquisire agli atti copia della predetta documentazione unitamente ai referti obbligatori delle prove effettuate,
 - compilare e stampare il certificato di revisione ed il tagliando adesivo allegati alla presente sotto forma di file “pdf editabile”.

In particolare terminata la revisione l’ispettore dovrà:
 - rilasciare il Certificato di revisione compilato sul quale annotare:
   a). nel campo “NATURA DEL CONTROLLO”: “REVISIONE”;
   b). nel campo “DATA”: la data della revisione;
   c). nel campo “CODICE ANTIFALSIFICAZIONE”: la marca operativa;
   d). nel campo CENTRO DI CONTROLLO
      N° autorizzazione: “000”
      Ragione Sociale: “UMC……..-Sez….
      Indirizzo…………..
   e). nel campo IDENTIFICAZIONE VEICOLO”
      Targa………… Stato: I
      Categoria: (T)
      VIN/Telaio N°: …………..
      Km…………
   f). nel campo “Identità Ispettore”
      Nome………..
      Cognome………..
      Matricola…..
      Firma………../Timbro istituzionale
   g). nel campo “Risultato controllo tecnico”: “REGOLARE/RIPETERE/SOSPESO DALLA CIRCOLAZIONE”
   h). nel campo “Data del successivo controllo” ( in automatico riporta): “LA DATA DELLA PROSSIMA REVISIONE”
   i). nel campo “CARENZE RISCONTRATE”: “I CODICI DELLE CARENZE E/O BREVE DESCRIZIONE DELL’ANOMALIA”;
   l). nel campo “ALTRE INFORMAZIONI”: eventuali note aggiuntive.

   Compliato il certificato della revisione (se regolare riporta l’esito, se ripetere riporta l’elenco delle anomalie), automaticamente viene compilato anche il tagliando adesivo della revisione.

   Sarà cura dell’ispettore stampare il certificato di revisone su stampante A4 (pag.1 del pdf editabile) e successivamente stampare il tagliando adesivo (pag. 2 del pdf editabile su stampanta ad aghi), disponibile presso l'UMC (bianco), attualmente in uso, apporre sulla carta di circolazione il tagliando autoadesivo per la successiva consegna nelle mani dell’utente.

Da ultimo si rappresenta che, al fine di agevolare il compito del personale tecnico dell’Amministrazione in ordine alla modalità di effettuazione delle revisioni di cui trattasi, verrà messa in linea un filmato che sintetizza l’intera procedura.

 

Nel raccomandare la massima diffusione della presente nota a tutto il personale e la puntuale osservanza del suo contenuto, si ringrazia per la fattiva e costante collaborazione.

 

Dott. Gaetano Servedio

Firmato digitalmente

 

 

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