Normativa codice della strada e circolazione stradale
Sezione curata da Palumbo Salvatore e Molteni Claudio

Parere ANAC Autorità Nazionale Anticorruzione fasc. n. 1440/2025 del 9 aprile 2025

 

ANAC
Autorità Nazionale Anticorruzione

 

Il Presidente

 

Omissis

Fascicolo URAV n. 1440 del 09/04/2025

 

OGGETTO: Parere anticorruzione del 9 aprile 2025 - fasc. n. 1440/2025.
Comune di omissis – Richiesta di parere in ordine ad incompatibilità di incarichi conferiti al Comandante della Polizia Locale (Rif. nota prot. ANAC n. omissis del omissis ) - Riscontro.

 

   Con la nota in oggetto è stato chiesto un parere in merito alla sussistenza di una ipotesi di conflitto di interessi /incompatibilità di incarichi conferiti al Comandante della Polizia Locale che, oltre a svolgere le funzioni inerenti al proprio settore, gestisce alcuni servizi relativi al demanio e all'ambiente e nello specifico ai servizi “cave, cese e boschi”.

   In merito al quesito posto, va osservato che la l. 28 dicembre 2015, n. 208 «legge di stabilità 2016» all’art. 1, comma 221 stabilisce che «Le regioni e gli enti locali provvedono alla ricognizione delle proprie dotazioni organiche dirigenziali secondo i rispettivi ordinamenti, nonché al riordino delle competenze degli uffici dirigenziali, eliminando eventuali duplicazioni. Allo scopo di garantire la maggior flessibilità della figura dirigenziale nonché il corretto funzionamento degli uffici, il conferimento degli incarichi dirigenziali può essere attribuito senza alcun vincolo di esclusività anche ai dirigenti dell'avvocatura civica e della polizia locale. Per la medesima finalità, non trovano applicazione le disposizioni adottate ai sensi dell'articolo 1, comma 5, della legge 6 novembre 2012, n. 190, ove la dimensione dell'ente risulti incompatibile con la rotazione dell'incarico dirigenziale».

   Sul tema, è esplicativa la Delibera n. 333/2019 (richiamata successivamente dalla Delibera 401 del 29 aprile 2020) con la quale l’Autorità, oltre a confermare il possibile conferimento di incarichi dirigenziali senza alcun vincolo di esclusività alla polizia municipale sulla base della predetta disposizione, ha altresì sancito – in linea con le osservazioni formulate dal Consiglio di Stato con la sentenza n. 2174/2019 - che: “Recentemente, in considerazione delle novità introdotte dalla legge di stabilità 2016 il Consiglio di Stato [...] ha evidenziato che il conferimento di ulteriori incarichi può essere attribuito anche ai dirigenti della polizia municipale nonché ai responsabili degli uffici o dei servizi nei comuni di più ridotte dimensioni che di figure dirigenziali siano privi. Anche nei confronti di questi ultimi si pongono infatti le esigenze di riordino delle competenze introdotte dal comma 221 della legge 208 del 2015 («legge di stabilità 2016»).

   In applicazione dei delineati principi, il Consiglio di Stato ha ritenuto legittima la modifica apportata da un Comune al regolamento sull’organizzazione degli uffici e dei servizi, consistita nell’accorpamento di funzioni presso il settore polizia locale e nell’attribuzione al funzionario responsabile del medesimo settore di una serie di compiti ulteriori.

   L’applicazione della normativa citata non esime però le amministrazioni dal valutare la possibile sussistenza di una ipotesi di conflitto in capo al Comandante della polizia locale a fronte dello svolgimento di diversi incarichi conferiti.

   Occorre infatti considerare che la giurisprudenza - che ha sempre imposto prudenza circa l’affidamento di incarichi gestionali al Comandante della polizia locale per via delle situazioni di conflitto, anche potenziale, di interessi che potrebbe crearsi - dopo l’intervento della legge di stabilità 2016, ha ritenuto legittimi negli enti locali assetti organizzativi in cui si affidano ai comandanti della Polizia locale compiti ulteriori - sebbene correlati alle tipiche funzioni previste dalla legge quadro n. 65 del 1986 - di carattere gestionale e di amministrazione attiva (C.d.S. n. 2147/2019).

   Spetta, dunque, all’amministrazione la verifica in ordine alla sussistenza delle relative condizioni nonché l’individuazione delle misure preventive ritenute più efficaci. Come già chiarito dall’Autorità (cfr. Atto del Presidente del 7 novembre 2024, in tema di conflitto d’interesse in capo al Comandante della Polizia Locale): “ogniqualvolta l’amministrazione ravvisi nell’ambito della propria discrezionalità situazioni (tipiche o atipiche) che possano pregiudicare l’imparzialità e il buon andamento dei procedimenti amministrativi relativi al rilascio di licenze e autorizzazioni o ai controlli successivi, occorrerà assicurare l’astensione del personale in conflitto. Nell’ipotesi in cui, poi, tale soluzione possa riverberarsi in danno dell’attività amministrativa, sarà necessario adottare misure di prevenzione “alternative” parimenti efficaci, quali, in via esemplificativa, la condivisione delle attività svolte tra il personale, una rendicontazione periodica sulle attività indirizzata all’organo sovraordinato e supportata da elementi oggettivi, un monitoraggio sistematico sulle misure di prevenzione programmate in riferimento ai processi di competenza del soggetto interessato, ecc.”.

   In particolare, l’Autorità ha rilevato che il conflitto di interessi può sussistere anche nel caso in cui il conferimento di una carica pubblica appaia formalmente in linea con le disposizioni del d.lgs. n. 39/2013, laddove si rilevi una situazione di conflitto non limitata a una tipologia di atti o procedimenti, ma ripetuta e diffusa, in relazione alla posizione ricoperta. In quest’ipotesi, posto che l’esistenza del conflitto non è per legge ostativa al conferimento dell’incarico, appare necessario effettuare una ponderata valutazione sotto il profilo della sua opportunità.

   In particolare, occorre evidenziale che laddove si concentrino in capo da un soggetto competenze di “controllore” e “controllato” potrebbero inevitabilmente determinarsi situazioni di potenziale conflitto di interessi. Si tratta di un principio di carattere generale rilevante anche nel caso in questione e sul quale l’Autorità si è espressa, seppur con riferimento al ruolo di RPCT e all’esercizio di poteri gestionali che renderebbero quest’ultimo in astratto incompatibile con il ruolo svolto (cfr. Atto del Presidente del 30 luglio 2024).

   L’Autorità ha rilevato la presenza di un possibile contrasto tra diversi interessi pubblici che si manifesta nel rapporto tra “controllore- controllato” anche nelle ipotesi in cui un soggetto, in qualità di Capo di Gabinetto, si fosse occupato di questioni inerenti all’ente vigilato. Pertanto, è stata suggerita, come misura idonea alla gestione del conflitto, quella preventiva consistente nella cd. “segregazione delle funzioni”, realizzabile mediante la sottrazione delle questioni riguardanti l’ente vigilato dalle funzioni del Capo di Gabinetto e l’attribuzione della relativa competenza ad un altro soggetto.

   Le considerazioni che precedono e l’indicazione delle misure di prevenzione del conflitto di interesse possono trovare applicazione anche nella fattispecie concreta, nella quale il Comandante della Polizia Locale del Comune di omissis, oltre a svolgere le funzioni inerenti al proprio settore, gestisce alcuni servizi relativi al demanio e all'ambiente e nello specifico ai servizi “cave, cese e boschi”.

   Sulla base di quanto rappresentato dall’interessato, infatti, la gestione del servizio assegnato “Cave-Cese-Taglio Boschi” potrebbe generare una commistione di ruoli tra “controllore” e “controllato”, in quanto per lo svolgimento di detti servizi “è necessario emettere provvedimenti autorizzatori o concessori oggetto di attività di controllo in virtù della sua principale qualifica consistenti, nel caso di specie, in attività di controllo e vigilanza ambientale e del patrimonio”.

   A ciò si aggiunga, con riferimento al quesito posto, che l’Autorità ha fornito diverse indicazioni in merito a fattispecie di conflitto di interessi in capo al Comandante della polizia locale, affermando che «sussiste un’ipotesi di conflitto di interesse, anche potenziale, nel caso in cui al Comandante/Responsabile della Polizia locale, indipendentemente dalla configurazione organizzativa della medesima, sia affidata la responsabilità di uffici con competenze gestionali, in relazione alle quali compie anche attività di vigilanza e controllo» (orientamento n. 57 del 3 luglio 2014, come modificato dall’orientamento n. 19 del 10 giugno 2015). Il fine era quello di fornire indicazioni volte ad evitare che il cumulo di incarichi potesse compromettere il regolare svolgimento dei procedimenti amministrativi in relazione alle previsioni di cui alla l. 190/2012.

   Alla luce di quanto sopra esposto e in riscontro al quesito posto, si ritiene quanto segue:

- la l. 28 dicembre 2015, n. 208 fa ritenere gli incarichi conferiti al Comandante della Polizia Locale non incompatibili;

- si raccomanda comunque attenzione ai possibili conflitti di interesse. Infatti, la gestione del servizio “Cave-Cese-Taglio Boschi” assegnato al Comandante della Polizia del Comune di omissis potrebbe generare una commistione di ruoli tra “controllore” e “controllato”, laddove per lo svolgimento di detti servizi sia necessario emettere provvedimenti autorizzatori o concessori oggetto di attività di controllo in virtù della principale qualifica consistenti, nel caso di specie, in attività di controllo e vigilanza ambientale e del patrimonio. Pertanto, si ritiene preferibile che l’amministrazione conferisca gli ulteriori incarichi a soggetti diversi, anche in virtù di competenze tecniche, estranee al Comandante della Polizia Municipale;

- tuttavia, qualora l’amministrazione non disponga delle risorse necessarie per assicurare un’adeguata differenziazione dei ruoli, dovranno essere adottate misure di prevenzione idonee a garantire l’imparzialità dei controlli/vigilanza, quali, in via esemplificativa, quella preventiva consistente nella cd. “segregazione delle funzioni” e la partecipazione alle operazioni di verifica/controllo/vigilanza da parte di altro personale, la rendicontazione all’organo d’indirizzo supportata da elementi oggettivi, l’astensione e la conseguente devoluzione delle attività di monitoraggio ad altro soggetto in conformità alle indicazioni contenute nei PNA 2019 e 2022;

- in ogni caso, occorre considerare che la giurisprudenza - che ha sempre imposto prudenza circa l’affidamento di incarichi gestionali al Comandante della polizia locale per via delle situazioni di conflitto, anche potenziale, di interessi che potrebbe crearsi - dopo l’intervento della legge di stabilità 2016, ha ritenuto legittimi negli enti locali assetti organizzativi in cui si affidano ai comandanti della Polizia locale compiti ulteriori - sebbene correlati alle tipiche funzioni previste dalla legge quadro n. 65 del 1986 - di carattere gestionale e di amministrazione attiva (C.d.S. n. 2147/2019).

   Tanto premesso, il Consiglio dell’Autorità, nell’adunanza del 9 aprile 2025, ha disposto la trasmissione delle suesposte considerazioni.

 

Il Presidente
Avv. Giuseppe Busia

Firmato digitalmente

 

 

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