Normativa codice della strada e circolazione stradale
Sezione curata da Palumbo Salvatore e Molteni Claudio

Legge 23/05/2025, n. 75
(Gazzetta Ufficiale n. 118 del 23 maggio 2025)

 

LEGGE 23 maggio 2025, n. 75

Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 28 marzo 2025, n. 37, recante disposizioni urgenti per il contrasto dell'immigrazione irregolare.

(G.U. n. 118 del 23/05/2025)
Entrata in vigore della legge: 24/05/2025

 

La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato;

 

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Promulga

 

la seguente legge:

 

Art. 1

  1. Il decreto-legge 28 marzo 2025, n. 37, recante disposizioni urgenti per il contrasto dell'immigrazione irregolare, e' convertito in legge con le modificazioni riportate in allegato alla presente legge.

  2. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale.

  La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sara' inserita nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.

    Data a Roma, addi' 23 maggio 2025

     MATTARELLA

    Meloni, Presidente del Consiglio dei ministri

    Tajani, Ministro degli affari esteri e della cooperazione internazionale

    Piantedosi, Ministro dell'interno

    Nordio, Ministro della giustizia

Visto, il Guardasigilli: Nordio

 

Allegato

 

MODIFICAZIONI APPORTATE IN SEDE DI CONVERSIONE AL DECRETO-LEGGE 28 MARZO 2025, N. 37

    All'articolo 1:
      al comma 1:
        alla lettera b), le parole: «e' aggiunto, in fine, il seguente periodo» sono sostituite dalle seguenti: «sono aggiunti, in fine, i seguenti periodi» e dopo le parole: «lo straniero e' sottoposto» sono aggiunte le seguenti: «. Lo straniero trasferito nella struttura di cui alla lettera B) dell'allegato 1 al Protocollo vi permane, ai sensi dell'articolo 6, comma 3, del decreto legislativo 18 agosto 2015, n. 142, quando vi sono fondati motivi per ritenere che la domanda di protezione internazionale sia stata ivi presentata al solo scopo di ritardare o impedire l'esecuzione del respingimento o dell'espulsione»;
      dopo la lettera b) e' aggiunta la seguente:
        «b-bis) dopo il comma 7 e' inserito il seguente:
          "7-bis. Per l'attuazione del Protocollo, il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti e' autorizzato, per l'anno 2025, a cedere a titolo gratuito alla Repubblica di Albania, con contestuale cancellazione dai registri inventariali e dai ruoli speciali del naviglio militare dello Stato, due motovedette della classe 400 Cavallari in dotazione al Corpo delle capitanerie di porto - Guardia costiera"»;
      dopo il comma 2 sono aggiunti i seguenti:
        «2-bis. Al decreto legislativo 18 agosto 2015, n. 142, sono apportate le seguenti modificazioni:
          a) all'articolo 6:
          1) dopo il comma 2 e' inserito il seguente:
          "2-bis. La mancata convalida del provvedimento di trattenimento adottato ai sensi del comma 3 nei confronti del richiedente che ha presentato la domanda in un centro di cui all'articolo 14 del decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, non preclude l'eventuale successiva adozione di un provvedimento di trattenimento ai sensi del comma 2, qualora ne ricorrano i presupposti. Quando il provvedimento ai sensi del comma 2 e' adottato immediatamente o, comunque, non oltre quarantotto ore dalla comunicazione della mancata convalida di cui al primo periodo, il richiedente permane nel centro fino alla decisione sulla convalida del predetto provvedimento";
          2) al comma 3 e' aggiunto, in fine, il seguente periodo: "La disposizione del primo periodo si applica anche nel caso in cui il centro sia situato in una zona di frontiera o di transito ai sensi dell'articolo 28-bis, comma 4, del decreto legislativo 28 gennaio 2008, n. 25";
          b) all'articolo 6-bis, comma 1, le parole: "di cui all'articolo 6, commi 2 e 3-bis" sono sostituite dalle seguenti: "di cui all'articolo 6, commi 2, 2-bis, 3 e 3-bis" e le parole: "di cui all'articolo 28-bis, comma 2, lettere b) e b-bis)" sono sostituite dalle seguenti: "di cui all'articolo 28-bis, comma 2-bis".
        2-ter. Al decreto legislativo 28 gennaio 2008, n. 25, sono apportate le seguenti modificazioni:
          a) all'articolo 28-bis, comma 2-bis, le parole: "Nei casi di cui alle lettere b) e b-bis) del comma 2" sono sostituite dalle seguenti: "Nei casi di cui ai commi 1 e 2" e dopo le parole: "di cui al comma 4" sono inserite le seguenti: ", quando la domanda e' stata ivi presentata,";
          b) all'articolo 35-bis, comma 2-ter, le parole: "Nei casi di cui all'articolo 28-bis, comma 2, lettere b), b-bis) e c)," sono sostituite dalle seguenti: "Nei casi di cui all'articolo 28-bis, comma 2-bis,";
          c) all'articolo 35-ter, comma 1, primo periodo, le parole: "Nei casi di cui all'articolo 28-bis, comma 2, lettere b), b-bis) e c)," sono sostituite dalle seguenti: "Nei casi di cui all'articolo 28-bis, comma 2-bis,"».
    Dopo l'articolo 1 e' inserito il seguente:
      «Art. 1-bis (Misure per il potenziamento tecnico-logistico dei centri di permanenza per i rimpatri). - 1. All'articolo 19, comma 3-bis, primo periodo, del decreto-legge 17 febbraio 2017, n. 13, convertito, con modificazioni, dalla legge 13 aprile 2017, n. 46, le parole: "31 dicembre 2025" sono sostituite dalle seguenti: "31 dicembre 2026"».

 

 

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