Normativa codice della strada e circolazione stradale
Sezione curata da Palumbo Salvatore e Molteni Claudio

Legge 15/04/2025, n. 63
(Gazzetta Ufficiale n. 102 del 5 maggio 2025)

 

LEGGE 15 aprile 2025, n. 63

Benefici in favore delle vittime di eventi dannosi derivanti da cedimenti totali o parziali di infrastrutture stradali o autostradali di rilievo nazionale.

(G.U. n. 102 del 05/05/2025)
Entrata in vigore della legge: 06/05/2025

 

La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato;

 

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Promulga

 

la seguente legge:

 

Art. 1
Finalità e ambito di applicazione

  1. Le disposizioni di cui alla presente legge hanno la finalità di riconoscere, in coerenza con il principio solidaristico di cui all'articolo 2 della Costituzione, benefici in favore delle vittime di eventi dannosi derivanti da cedimenti totali o parziali di infrastrutture stradali o autostradali di rilievo nazionale.

 

Art. 2
Fondo per iniziative di solidarietà in favore dei familiari delle vittime

  1. Ai fini di cui alla presente legge, é istituito nello stato di previsione del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti un fondo con una dotazione pari a 7 milioni di euro per l'anno 2025 e a 1,5 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2026, destinato a iniziative di solidarietà in favore dei familiari delle vittime degli eventi dannosi individuati ai sensi dell'articolo 4.

  2. Le risorse di cui al comma 1 sono destinate alla corresponsione di una speciale elargizione in favore dei membri della famiglia individuati ai sensi del comma 4 per ciascuna vittima dell'evento dannoso. L'elargizione é cumulabile con eventuali risarcimenti spettanti a qualunque titolo, compresi i risarcimenti a titolo di danno non patrimoniale.

  3. I decreti di cui all'articolo 4, comma 1, possono individuare, nei limiti delle risorse del fondo di cui al comma 1 del presente articolo, eventuali ulteriori iniziative di solidarietà sociale in favore dei familiari delle vittime, incluse misure integrative di sostegno al reddito, nelle more del collocamento a riposo, per famiglie in condizioni di bisogno, sentite le associazioni rappresentative dei familiari delle vittime, laddove presenti. Ai fini di cui al primo periodo, il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti può avvalersi di società in house mediante stipula di apposita convenzione a titolo gratuito, comunque senza nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.

  4. L'elargizione di cui al comma 2 é assegnata e corrisposta per ciascuna vittima ai membri della famiglia individuati secondo il seguente ordine:
    a) il coniuge superstite, con esclusione del coniuge rispetto al quale sia stata pronunciata sentenza anche non definitiva di scioglimento o di cessazione degli effetti civili del matrimonio, e i figli se a carico;
    b) i figli, in mancanza del coniuge superstite o nel caso di coniuge rispetto al quale sia stata pronunciata sentenza anche non definitiva di scioglimento o di cessazione degli effetti civili del matrimonio;
    c) l'altra parte dell'unione civile ovvero la persona stabilmente convivente legata da relazione affettiva ai sensi dell'articolo 1, comma 36, della legge 20 maggio 2016, n. 76;
    d) i genitori;
    e) i fratelli e le sorelle se conviventi a carico;
    f) i parenti o affini fiscalmente a carico nei tre anni antecedenti l'evento;
    g) i fratelli e le sorelle non conviventi.

  5. In presenza di figli a carico della vittima nati da rapporti di convivenza ai sensi dell'articolo 1, comma 36, della legge 20 maggio 2016, n. 76, l'elargizione di cui al comma 2 é assegnata al convivente con lo stesso ordine di priorità previsto per i beneficiari di cui al comma 4, lettera a).

 

 Art. 3
Soggetti beneficiari

  1. Hanno diritto ai benefici di cui alla presente legge:
    a) il coniuge, i genitori, i figli, i fratelli e le sorelle di colui che abbia perso la vita in conseguenza degli eventi dannosi di cui all'articolo 4 della presente legge nonché l'altra parte dell'unione civile ovvero la persona stabilmente convivente legata da relazione affettiva ai sensi dell'articolo 1, comma 36, della legge 20 maggio 2016, n. 76;
    b) i parenti o affini che risultino fiscalmente a carico della persona deceduta nei tre anni precedenti l'evento;
    c) chiunque subisca un'invalidità permanente superiore al 50 per cento per effetto delle lesioni riportate in conseguenza degli eventi dannosi di cui all'articolo 4.

  2. Sono esclusi dai benefici di cui alla presente legge coloro che abbiano concorso alla produzione degli eventi medesimi ovvero abbiano concorso alla commissione di reati a questi connessi, ai sensi dell'articolo 12 del codice di procedura penale.

 

Art. 4
Individuazione degli eventi dannosi

    1. Con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, su proposta del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, da adottare entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, sono individuati gli eventi dannosi, derivanti da cedimenti totali o parziali di infrastrutture stradali o autostradali di rilievo nazionale, verificatisi tra la data del 13 agosto 2018 e la data di entrata in vigore della presente legge. Gli eventi dannosi verificatisi successivamente alla data di entrata in vigore della presente legge che rientrano nell'ambito di applicazione di cui al primo periodo sono individuati con decreti del Presidente del Consiglio dei ministri, su proposta del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, da adottare entro trenta giorni dall'evento medesimo.

  2. Con i decreti di cui al comma 1 sono altresì definiti, per ciascun evento:
    a) i soggetti che hanno diritto ai benefici della presente legge, individuati secondo i criteri di cui all'articolo 3;
    b) l'elargizione spettante ai membri della famiglia, individuati secondo i criteri di cui all'articolo 2, comma 4;
    c) le modalità di corresponsione dell'elargizione di cui alla lettera b) del presente comma, nel rispetto del limite delle risorse disponibili sul fondo di cui all'articolo 2, comma 1;
    d) le ulteriori iniziative di solidarietà sociale di cui all'articolo 2, comma 3, nel rispetto del limite delle risorse disponibili sul fondo di cui all'articolo 2, comma 1.

 

Art. 5
Assunzioni dirette

  1. I soggetti di cui all'articolo 3, comma 1, della presente legge godono del diritto al collocamento obbligatorio nei termini di cui all'articolo 1, comma 2, della legge 23 novembre 1998, n. 407.

 

Art. 6
Borse di studio

  1. é autorizzata la spesa di 100.000 euro annui a decorrere dall'anno 2025 per la concessione di borse di studio riservate agli orfani e ai figli delle vittime degli eventi dannosi individuati ai sensi dell'articolo 4 per ogni anno di scuola primaria e secondaria, di primo e di secondo grado, e di corso universitario. Tali borse di studio sono esenti da ogni imposizione fiscale.

 

Art. 7
Cittadinanza italiana

  1. Allo straniero coniuge o all'altra parte dell'unione civile ovvero alla persona stabilmente convivente secondo i criteri di cui all'articolo 1, comma 36, della legge 20 maggio 2016, n. 76, nonché ai figli, ai genitori, ai fratelli e alle sorelle di vittime degli eventi dannosi di cui all'articolo 4 della presente legge, di cittadinanza diversa da quella italiana e regolarmente residenti in Italia al momento del decesso, può essere concessa la cittadinanza italiana ai sensi dell'articolo 9, comma 1, della legge 5 febbraio 1992, n. 91, se residenti legalmente nel territorio della Repubblica da almeno cinque anni al momento della concessione della cittadinanza.

 

Art. 8
Copertura finanziaria

  1. Agli oneri derivanti dall'attuazione delle disposizioni di cui alla presente legge, pari a 7,1 milioni di euro per l'anno 2025 e a 1,6 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2026, si provvede mediante corrispondente riduzione delle proiezioni dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2024-2026, nell'ambito del programma «Fondi di riserva e speciali» della missione «Fondi da ripartire» dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2024, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al medesimo Ministero.

 

Art. 9
Entrata in vigore

  1. Le disposizioni della presente legge entrano in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale. 
  La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sarà inserita nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. é fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.
  Data a Roma, addì 15 aprile 2025

 

  MATTARELLA

 Meloni, Presidente del Consiglio dei ministri

Visto, il Guardasigilli: Nordio.

 

 

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