Normativa codice della strada e circolazione stradale
Sezione curata da Palumbo Salvatore e Molteni Claudio
Direttiva Ministero Infrastrutture e Trasporti numero 5/2025/DGTNE prot. 235563 del 15 settembre 2025
MINISTERO INFRASTRUTTURE E TRASPORTI
DIPARTIMENTO PER I TRASPORTI E LA NAVIGAZIONE
Direzione Generale Territoriale del Nord-est
(Indirizzi omessi)
DIRETTIVA n. 5/2025/DGTNE prot. 0235563 del 15/09/2025
OGGETTO: Corsi di abilitazione all’espletamento degli accertamenti tecnici sui veicoli.
A parziale modifica delle disposizioni impartite con Direttiva 29/2022/DGTNE del 24.11.2022 (prot. 249816), in particolare per ciò che riguarda i requisiti di ammissione ai corsi di formazione previsti dall’art. 81 del D. Lgs. 285/1992 e s.m.i., ai fini del conseguimento dell’abilitazione all’espletamento degli accertamenti tecnici sui veicoli e quindi al conseguimento della qualifica di “ispettore abilitato” ai sensi del D.M. 214/2017 di recepimento della Direttiva 2014/45/UE, considerato che la normativa introdotta in materia di formazione per il conseguimento dell’abilitazione alle funzioni di esaminatore (D.M. 31.05.2017 e D.D. 12.04.2018) ha di fatto slegato le due funzioni - condizione operativa allo stato rinvenibile e consolidata all’interno degli Uffici Motorizzazione Civile e dei Centri Prova Autoveicoli - si ritiene di poter eliminare il vincolo precedentemente imposto in ordine al possesso dell’abilitazione alle funzioni di esaminatore.
Nondimeno, atteso che il programma del corso di formazione per il conseguimento della qualifica di “ispettore abilitato” verte esclusivamente su materie che riguardano i veicoli e la navigazione, si reputa indispensabile che la formazione di detto personale - qualora non già abilitato alle funzioni di esaminatore - sia integrata con quella specifica prevista per il conseguimento dell’abilitazione alle funzioni di esaminatore di cui all’art. 2 del D.M. 31.05.2017 (patenti AM, A1, B1, B e BE), esclusa la parte pratica.
Pertanto, l’ammissione ai corsi in parola è subordinata esclusivamente al possesso dei requisiti professionali (inquadramento) e culturali (titolo di studio) previsti dalla Tabella III.1 dell’art. 242 del D.P.R. 495/1992.
La definitiva abilitazione degli ispettori avviene a seguito del superamento del prescritto esame, al quale si accede al termine della formazione di cui precede, secondo quanto già disciplinato con Direttiva 29/2022/DGTNE. Al riguardo, al fine di assicurare la necessaria continuità con le precedenti disposizioni, possono essere ammessi agli esami di abilitazione per “ispettore abilitato” anche i dipendenti in possesso della formazione sopra indicata - oltreché dei requisiti professionali e culturali prescritti - ancorché non abilitati alle funzioni di esaminatore.
Ogni altra precedente disposizione in contrasto con la presente è da ritenersi abrogata.
La presente direttiva è notificata a tutto il personale della Direzione Generale Territoriale del Nord-Est attraverso il sistema di gestione documentale DOCUMIT. Si autorizza la pubblicazione sul sito internet istituzionale della Direzione Generale Territoriale del Nord-Est (www.dgtne..it).
Il Direttore Generale
Dott. Ing. Paolo AMOROSO
firmato digitalmente
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