Normativa codice della strada e circolazione stradale
Sezione curata da Palumbo Salvatore e Molteni Claudio
Ministero degli Affari Esteri e della Cooperazione Internazionale
DECRETO 08/05/2025
Gazzetta Ufficiale n. 111 del 15 maggio 2025
MINISTERO DEGLI AFFARI ESTERI E DELLA COOPERAZIONE INTERNAZIONALE
DECRETO 8 maggio 2025
Esenzione dalla captazione degli identificatori biometrici per determinate categorie di richiedenti visto nazionale.
(Gazzetta Ufficiale Serie Generale n. 111 del 15/05/2025)
IL MINISTRO DEGLI AFFARI ESTERI E DELLA COOPERAZIONE INTERNAZIONALE
Visto il decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286 recante «Testo unico delle disposizioni concernenti la disciplina dell'immigrazione e norme sulla condizione dello straniero» e, in particolare, l'art. 4, comma 4-bis;
Visto il decreto-legge 27 dicembre 2024, n. 202, convertito con modificazioni, dalla legge 21 febbraio 2025, n. 15 e, in particolare, l'art. 2, comma 3-bis;
Viste la Convenzione sulle relazioni diplomatiche, adottata a Vienna il 18 aprile 1961, e la Convenzione sulle relazioni consolari, adottata a Vienna il 24 aprile 1963, ratificate e rese esecutive ai sensi della legge 9 agosto 1967, n. 804;
Visto il regolamento (CE) n. 810/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 13 luglio 2009, che istituisce un codice comunitario dei visti (Codice dei visti);
Visto il decreto del Ministro degli affari esteri 11 maggio 2011, recante «Definizione delle tipologie dei visti d'ingresso e dei requisiti per il loro ottenimento» pubblicato in Gazzetta Ufficiale - Serie generale - n. 280 del 1° dicembre 2011 e la relativa circolare ministeriale applicativa n. 1 del 31 luglio 2014;
Visto il decreto-legge 11 ottobre 2024, n. 145, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 dicembre 2024, n. 187, recante «Disposizioni urgenti in materia di ingresso in Italia di lavoratori stranieri, di tutela e assistenza alle vittime di caporalato, di gestione dei flussi migratori e di protezione internazionale, nonchè dei relativi procedimenti giurisdizionali» e, in particolare, l'art. 1;
Considerate le cortesie diplomatiche in uso tra gli Stati;
Tenuto conto del criterio di reciprocità nel trattamento degli organi di Stati esteri;
Ritenuta l'opportunità di agevolare e velocizzare le procedure per garantire l'unità dei nuclei familiari dei militari dei principali Paesi alleati dell'Italia che, in ragione delle loro missioni derivanti da obblighi internazionali, sono soggetti a frequenti ed immediati trasferimenti;
Ritenuta l'opportunità di facilitare le procedure per l'ingresso di studenti stranieri provenienti da Paesi a basso rischio migratorio, esenti da obbligo di visto di corto soggiorno, nell'interesse dell'attrazione di talenti in Italia;
Decreta:
Art. 1
1. Ai sensi dell'art. 4, comma 4-bis, del testo unico di cui al decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, sono esentati dalla captazione degli identificatori biometrici all'atto della presentazione della domanda di visto nazionale i soggetti che seguono:
a) persone che richiedono un visto diplomatico o un visto per missione, a condizioni di reciprocità;
b) personale militare e civile di Stati membri dell'Alleanza Atlantica e del G7 inviati a prestare servizio presso strutture militari situate nel territorio italiano, a condizioni di reciprocità;
c) familiari conviventi delle persone di cui alle lettere a) e b), appartenenti alle categorie individuate dall'art. 6-bis, comma 2, del decreto-legge 4 ottobre 2018, n. 113, convertito, con modificazioni, dalla legge 1° dicembre 2018, n. 132, a condizioni di reciprocità;
d) persone di nazionalità di uno Stato membro del G7 che richiedono un visto per studio.
2. La Direzione generale per gli italiani all'estero e le politiche migratorie è incaricata del monitoraggio dell'applicazione del presente decreto.
3. Il presente decreto entra in vigore il giorno successivo alla pubblicazione in Gazzetta Ufficiale.
Roma, 8 maggio 2025
Il Ministro: Tajani
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