Normativa codice della strada e circolazione stradale
Sezione curata da Palumbo Salvatore e Molteni Claudio

Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti
DECRETO 06/05/2025
Gazzetta Ufficiale n. 120 del 26 maggio 2025

 

MINISTERO DELLE INFRASTRUTTURE E DEI TRASPORTI

DECRETO 6 maggio 2025

Modifica del decreto 6 ottobre 2006, che regolamenta le modalità di erogazione dei corsi per la formazione professionale dei conducenti dei veicoli adibiti al trasporto di merci pericolose su strada.

(Gazzetta Ufficiale Serie Generale n. 120 del 26/05/2025)

 

IL MINISTRO DELLE INFRASTRUTTURE E DEI TRASPORTI

 

  Vista la direttiva 2008/68/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 24 settembre 2008, relativa al trasporto interno di merci pericolose;
  Vista la direttiva delegata (UE) 2025/149 della Commissione, del 15 novembre 2024, che modifica gli allegati della direttiva 2008/68/CE del Parlamento europeo e del Consiglio relativa al trasporto interno di merci pericolose al fine di tener conto del progresso scientifico e delle innovazioni tecnologiche;
  Visto il decreto legislativo 27 gennaio 2010, n. 35, di recepimento della direttiva 2008/68/CE;
  Visto il decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti del 13 febbraio 2025, di recepimento della direttiva 2025/149/UE della Commissione;
  Visto il decreto del Ministro dei trasporti del 6 ottobre 2006, che regolamenta le modalità di erogazione dei corsi per la formazione professionale dei conducenti dei veicoli adibiti al trasporto di merci pericolose su strada;
  Visto il decreto del Ministro dei trasporti del 10 novembre 2009, che modifica il decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti del 6 ottobre 2006, introducendo la procedura d'esame informatizzata per il conseguimento del certificato di formazione professionale ADR;
  Considerata la necessità di aggiornare il suddetto decreto in relazione all'emanazione delle più recenti norme unionali in materia di trasporti di merci pericolose e alla riorganizzazione del ministero delle infrastrutture e dei trasporti;
  Considerata la necessità di armonizzare i disposti inerenti all'erogazione dei corsi per la formazione professionale dei conducenti dei veicoli adibiti al trasporto di merci pericolose su strada con l'edizione novellata dell'accordo ADR;
  Preso atto che l'attuale offerta di percorsi formativi propedeutici al conseguimento del titolo di conducente ADR non riesce a soddisfare l'esigenza dell'utenza che spesse volte si rivolge a percorsi formativi erogati all'estero;
  Ritenuto necessario ampliare le casistiche degli organismi di formazione abilitati a erogare i suddetti corsi;

 

Decreta:

 

Art. 1

  1. L'art. 1 del decreto del Ministro dei trasporti del 6 ottobre 2006 è interamente sostituito dal presente articolo:
    «1. Ai fini del presente decreto valgono le seguenti definizioni:
      a) allegati A e B: gli allegati A e B dell'accordo europeo relativo al trasporto internazionale di merci pericolose su strada (ADR), adottati quali allegati tecnici alla 2008/68/CE, come modificato da ultimo dalla direttiva delegata 2025/149/UE, che, tramite il decreto di recepimento del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti del 13 febbraio 2025, sono diventati parte integrante della normativa nazionale;
      b) certificato di formazione professionale: il certificato di cui debbono essere in possesso i conducenti che trasportano merci pericolose, così come previsto al capitolo 8.2 dell'allegato B dell'Accordo europeo relativo al trasporto internazionale di merci pericolose su strada (ADR), denominato di seguito CFP.».

 

Art. 2

  1. Il comma 1 dell'art. 3 del decreto del Ministro dei trasporti del 6 ottobre 2006 è sostituito dal:
    «1. I CFP sono rilasciati dai competenti uffici della motorizzazione civile del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, secondo le disposizioni impartite dalla Direzione generale per la motorizzazione.».

 

Art. 3

  1. L'art. 4, comma 2, lettera c), del decreto del Ministro dei trasporti del 6 ottobre 2006 è modificato con l'aggiunta di un terzo capoverso che recita:
    «associazioni di esperti in materia di trasporto di merci pericolose operanti nel campo della formazione da almeno dieci anni, aventi i requisiti di cui all'art. 5, comma 2, del presente decreto».

  2. All'art. 4 del decreto del Ministro dei trasporti del 6 ottobre 2006 sono apportate le seguenti modifiche:
    a) ai commi 3 e 5, le parole «del S.I.I.T. - settore trasporti» sono sostituite dalle parole «della Direzione generale territoriale»; 
    b) al comma 4, le parole «al medesimo S.I.I.T. - settore trasporti» sono sostituite dalle parole «alla medesima Direzione generale territoriale».

 

Art. 4

  1. L'art. 5, comma 2, del decreto del Ministro dei trasporti del 6 ottobre 2006 è sostituito dal seguente:
    «I docenti devono essere in possesso di laurea in chimica o in ingegneria o lauree equipollenti, nonchè del certificato di qualificazione professionale quale consulente per la sicurezza dei trasporti delle merci pericolose in corso di validità, rilasciato ai sensi del decreto legislativo 27 gennaio 2010, n. 35, relativo alla modalità stradale e per le classi di materie oggetto del corso di formazione tenuto, fatto salvo quanto disposto al comma 2 dell'art. 8.».

 

Art. 5

  1. L'art. 7 del decreto del Ministro dei trasporti del 6 ottobre 2006 è interamente sostituito dal presente articolo:
    «1. La Direzione generale per la motorizzazione può istituire un gruppo di lavoro costituito anche da esperti esterni nel settore ADR, con la finalità di adempiere al compito di formazione di indirizzi e proposte per l'elaborazione dei questionari da utilizzare per l'effettuazione degli esami di conducente per i veicoli che trasportano merci pericolose anche alla luce delle innovazioni della normativa internazionale in materia.

    2. La partecipazione al gruppo di lavoro di cui al comma 1 del presente articolo non comporta la corresponsione di compensi.»
  Il presente decreto è pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.

    Roma, 6 maggio 2025

    Il Ministro: Salvini

 

Registrato alla Corte dei conti il 14 maggio 2025
Ufficio di controllo sugli atti del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti e del Ministero dell'ambiente e della sicurezza energetica, n. 1654

 

 

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