Normativa codice della strada e circolazione stradale
Sezione curata da Palumbo Salvatore e Molteni Claudio
DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 14/03/2025
Gazzetta Ufficiale n. 104 del 7 maggio 2025
DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
14 MARZO 2025
Modalità di esecuzione dell'Inno nazionale, ai sensi dell'articolo 1 della legge 4 dicembre 2017, n. 181.
(Gazzetta Ufficiale Serie Generale n. 104 del 07/05/2025)
In vigore dal 08/05/2025
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
Visto l'art. 1 della legge 4 dicembre 2017, n. 181, recante riconoscimento del testo de «Il Canto degli Italiani» di Goffredo Mameli e lo spartito musicale originale di Michele Novaro quale Inno nazionale della Repubblica;
Visto l'art. 1, comma 1, lettera ii), della legge 12 gennaio 1991, n. 13, recante determinazione degli atti amministrativi da adottarsi nella forma del decreto del Presidente della Repubblica;
Vista la circolare della Presidenza del Consiglio dei ministri 15 ottobre 2001, recante festività nazionali;
Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 14 aprile 2006, e successive modifiche e integrazioni, recante disposizioni generali in materia di cerimoniale e disciplina delle precedenze tra le cariche pubbliche;
Vista la legge 23 novembre 2012, n. 222, recante norme sull'acquisizione di conoscenze e competenze in materia di Cittadinanza e Costituzione e sull'insegnamento dell'Inno di Mameli nelle scuole, e che prevede il riconoscimento, da parte della Repubblica, del 17 marzo quale «Giornata dell'Unità nazionale, della Costituzione, dell'Inno e della Bandiera»;
Vista la deliberazione del Consiglio dei ministri, adottata nella riunione del 13 marzo 2025;
Sulla proposta del Presidente del Consiglio dei ministri;
E m a n a
il seguente decreto:
Art. 1
Oggetto
1. Il presente decreto, adottato ai sensi dell'art. 1, comma 2, della legge 4 dicembre 2017, n. 181, disciplina le modalità di esecuzione dell'Inno nazionale nelle occasioni previste dall'art. 2 del presente decreto, fatto salvo, per tutti gli altri casi, il rispetto dei valori e delle forme di cui al comma 1 del medesimo art. 2.
Art. 2
Modalità di esecuzione
1. L'Inno nazionale è uno dei simboli rappresentativi della Repubblica Italiana e deve essere eseguito rispettandone il valore storico e ideale. Durante l'esecuzione i presenti sono in piedi, in posizione composta, in silenzio oppure partecipando col canto.
2. Nelle cerimonie alla presenza di una bandiera di guerra o d'istituto, ovvero del Presidente della Repubblica, nonchè in occasione delle festività nazionali, in Italia e all'estero, l'Inno nazionale, senza l'introduzione iniziale, è eseguito ripetendo due volte di seguito le prime due quartine e due volte di seguito il ritornello del testo di Goffredo Mameli, come previsto dallo spartito originale di Michele Novaro.
3. La partitura e la registrazione audio, eseguita dalla banda interforze, di riferimento per l'esecuzione orchestrale o bandistica dell'Inno, sono pubblicati sul sito istituzionale del Governo, a cura del Cerimoniale di Stato. Sul medesimo sito sono pubblicati, quali riferimenti, gli autografi dello spartito musicale di Michele Novaro e del testo de «Il Canto degli Italiani» di Goffredo Mameli.
4. Al di fuori dei casi di cui al comma 2, in occasione di eventi sportivi di rilevanza nazionale o internazionale, in Italia o all'estero, negli eventi o nelle sedi di Istituzioni pubbliche, o in occasione di manifestazioni pubbliche, è possibile eseguire l'Inno, oltre che con le modalità previste dal comma 2, compresa eventualmente l'introduzione, anche integralmente, ovvero utilizzando variazioni di tonalità o voci, altri complessi strumentali, o basi registrate.
5. Sono fatte salve le disposizioni concernenti le forme e le modalità di esecuzione nell'ambito del Comparto difesa, sicurezza e soccorso pubblico.
6. Il Cerimoniale di Stato della Presidenza del Consiglio dei ministri e il Cerimoniale della Presidenza della Repubblica, possono individuare ulteriori occasioni nelle quali si renda necessario eseguire l'Inno secondo le modalità di cui al presente articolo.
Art. 3
Disposizioni finali
1. è assicurata al Cerimoniale di Stato e al Cerimoniale diplomatico della Repubblica la possibilità di disporre di misure di adeguamento eccezionali necessarie o opportune, anche per ragioni di reciprocità, in particolari eventi di rilievo nazionale o internazionale. In presenza del Capo dello Stato, particolari forme e modalità di esecuzione potranno essere indicate dal Cerimoniale della Presidenza della Repubblica.
Art. 4
Oneri
1. Dalle disposizioni del presente decreto non derivano nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica.
Il presente decreto sarà trasmesso ai competenti organi di controllo ed entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.
Dato a Roma, addì 14 marzo 2025
MATTARELLA
Meloni, Presidente del Consiglio dei ministri
Registrato alla Corte dei conti il 17 aprile 2025
Ufficio di controllo sugli atti della Presidenza del Consiglio dei ministri, del Ministero della giustizia e del Ministero degli affari esteri e della cooperazione internazionale, reg. n. 1042
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