Normativa codice della strada e circolazione stradale
Sezione curata da Palumbo Salvatore e Molteni Claudio
Presidenza del Consiglio dei Ministri
DECRETO 31/12/2024
Gazzetta Ufficiale n. 54 del 6 marzo 2025
DPCM - DECRETO DEL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI
DECRETO 31 dicembre 2024
Rimodulazione delle risorse e destinazioni delle risorse e degli incentivi per l'acquisto di veicoli a basse emissioni inquinanti, e destinazione delle risorse al riconoscimento degli incentivi per favorire la transizione verde, la ricerca e gli investimenti nella filiera del settore automotive.
(Gazzetta Ufficiale Serie Generale n. 54 del 06/03/2025)
IL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI
Vista la legge 23 agosto 1988, n. 400, recante «Disciplina dell'attività di Governo e ordinamento della Presidenza del Consiglio dei ministri»;
Visto il decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, recante «Riforma dell'organizzazione del Governo, a norma dell'art. 11 della legge 15 marzo 1997, n. 59»;
Vista la legge 15 gennaio 1992, n. 21, recante «Legge quadro per il trasporto di persone mediante autoservizi pubblici non di linea» e, in particolare, l'art. 3 relativo al servizio di noleggio con conducente;
Visto il decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241, recante «Norme di semplificazione degli adempimenti dei contribuenti in sede di dichiarazione dei redditi e dell'imposta sul valore aggiunto, nonché di modernizzazione del sistema di gestione delle dichiarazioni» e, in particolare, l'art. 17 relativo al versamento unitario e alla compensazione;
Visto l'art. 34 della legge 23 dicembre 2000, n. 388, recante «Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge finanziaria 2001)»;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, recante «Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di documentazione amministrativa»;
Vista la legge 24 dicembre 2007, n. 244, recante «Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge finanziaria 2008)» e, in particolare, l'art. 1, comma 53;
Visto l'art. 19, comma 5, del 1° luglio 2009, n. 78, ai sensi del quale «Le amministrazioni dello Stato, cui sono attribuiti per legge fondi o interventi pubblici, possono affidarne direttamente la gestione, nel rispetto dei principi comunitari e nazionali conferenti, a società a capitale interamente pubblico su cui le predette amministrazioni esercitano un controllo analogo a quello esercitato su propri servizi e che svolgono la propria attività quasi esclusivamente nei confronti dell'amministrazione dello Stato. Gli oneri di gestione e le spese di funzionamento degli interventi relativi ai fondi sono a carico delle risorse finanziarie dei fondi stessi»;
Vista la legge 24 dicembre 2012, n. 234, recante «Norme generali sulla partecipazione dell'Italia alla formazione e all'attuazione della normativa e delle politiche dell'Unione europea» e, in particolare, l'art. 52, ai sensi del quale, al fine di garantire il rispetto dei divieti di cumulo e degli obblighi di trasparenza e di pubblicità previsti dalla normativa europea e nazionale in materia di aiuti di Stato, i soggetti pubblici o privati che concedono ovvero gestiscono i predetti aiuti trasmettono le relative informazioni alla banca di dati istituita presso il Ministero dello sviluppo economico ai sensi dell'art. 14, comma 2, della legge 5 marzo 2001, n. 57, che assume la denominazione di «Registro nazionale degli aiuti di Stato»;
Visto il decreto del Ministro dello sviluppo economico 31 maggio 2017, n. 115, recante il «Regolamento recante la disciplina per il funzionamento del Registro nazionale degli aiuti di Stato, ai sensi dell'art. 52, comma 6, della legge 24 dicembre 2012, n. 234»;
Vista la legge 30 dicembre 2018, n. 145, recante «Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2019 e bilancio pluriennale per il triennio 2019-2021» e, in particolare, l'art. 1, commi da 1031 a 1041 e da 1057 a 1064, in materia di contributi per l'acquisto di veicoli a basse emissioni inquinanti;
Visto il decreto del Ministro dello sviluppo economico 20 marzo 2019, recante «Disciplina applicativa dell'incentivo "ecobonus" per l'acquisto di veicoli nuovi di fabbrica di categoria M1 a basse emissioni di CO2 e di categorie L1 ed L3 elettrici o ibridi»;
Vista la legge 30 dicembre 2020, n. 178, recante «Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2021 e bilancio pluriennale per il triennio 2021-2023» e, in particolare, l'art. 1, commi da 652 a 659 e 691, in materia di contributi per l'acquisto di veicoli a basse emissioni inquinanti;
Visto il decreto-legge 1° marzo 2022, n. 17, recante «Misure urgenti per il contenimento dei costi dell'energia elettrica e del gas naturale, per lo sviluppo delle energie rinnovabili e per il rilancio delle politiche industriali» convertito, con modificazioni, dalla legge 27 aprile 2022, n. 34 e, in particolare, l'art. 22, il quale ha istituito un Fondo con una dotazione di 700 milioni di euro per l'anno 2022 e 1.000 milioni di euro per ciascuno degli anni dal 2023 al 2030, al fine di favorire la transizione verde, la ricerca, gli investimenti nella filiera del settore automotive finalizzati all'insediamento, alla riconversione e alla riqualificazione verso forme produttive innovative e sostenibili, nonché per la concessione di incentivi all'acquisto di veicoli non inquinanti e per favorire il recupero e il riciclaggio dei materiali;
Visto, altresì, il comma 2 dell'art. 22 del citato decreto-legge n. 17 del 2022, il quale prevede che «con uno o più decreti del Presidente del Consiglio dei ministri, su proposta del Ministro delle imprese e del made in Italy (già Ministro dello sviluppo economico), di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti (già Ministro delle infrastrutture e della mobilità sostenibili) e il Ministro dell'ambiente e della sicurezza energetica (già Ministro della transizione ecologica), da adottare entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore del decreto, sono definiti gli interventi ammissibili al finanziamento del fondo di cui al comma 1 nel rispetto della normativa europea sugli aiuti di Stato, i criteri e le modalità di attuazione del presente articolo, nonché il riparto delle risorse del Fondo di cui al comma 1»;
Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 6 aprile 2022, recante «Riconoscimento degli incentivi per l'acquisto di veicoli non inquinanti», che ha individuato in 650 milioni di euro, per ciascuna delle annualità dal 2022 al 2024, le risorse del Fondo destinate al riconoscimento degli incentivi per l'acquisto di veicoli non inquinanti;
Visto, in particolare, l'art. 3, comma 3, del citato decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 6 aprile 2022, il quale prevede che «con successivo decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, su proposta del Ministro per lo sviluppo economico, di concerto con i Ministri dell'economia e delle finanze, delle infrastrutture della mobilità sostenibili, della transizione ecologica, anche in ragione dell'andamento del mercato e dell'evoluzione tecnologica, possono essere rimodulati, nel limite dello stanziamento di cui al comma 1, le destinazioni di cui al comma 2 e gli incentivi di cui all'art. 2»;
Visto il decreto-legge 21 giugno 2022, n. 73, recante «Misure urgenti in materia di semplificazioni fiscali e di rilascio del nulla osta al lavoro, Tesoreria dello Stato e ulteriori disposizioni finanziarie e sociali», convertito, con modificazioni, dalla legge 4 agosto 2022, n. 122 e, in particolare, l'art. 40-bis che, per l'anno 2022, ha ridotto le risorse destinate alla concessione di incentivi per l'acquisto di nuovi veicoli di categoria M1 nella fascia di emissione 2160 grammi di anidride carbonica per chilometro (g/km di CO2), ai sensi dell'art. 2, comma 1, lettera b), del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 6 aprile 2022, di 20 milioni di euro al fine di incrementare del medesimo ammontare la dotazione della misura di cui all'art. 2, comma 1, lettera e), del medesimo decreto del Presidente del Consiglio dei ministri (veicoli elettrici L1e L7e);
Visto l'art. 43 del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133, relativo alla semplificazione degli strumenti di attrazione degli investimenti e di sviluppo d'impresa;
Visto il decreto del Ministro dello sviluppo economico 9 dicembre 2014 e successive modifiche e integrazioni, recante la disciplina per l'attuazione, attraverso la sottoscrizione di «Contratti di sviluppo», delle misure di cui al citato art. 43 del decreto-legge n. 112 del 2008;
Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 4 agosto 2022 recante «Attuazione del Fondo "Riconversione, ricerca e sviluppo del settore automotive" - Incentivi per l'acquisto di veicoli non inquinanti», pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana - Serie generale - n. 232 del 4 ottobre 2022, che procede al riparto delle risorse del predetto Fondo destinate al sostegno agli investimenti per l'insediamento, la riconversione e la riqualificazione verso forme produttive innovative e sostenibili, al fine di favorire la transizione verde, la ricerca e gli investimenti nella filiera del settore automotive;
Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 4 agosto 2022, recante «Modifiche al decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 6 aprile 2022 - Riconoscimento degli incentivi per l'acquisto di veicoli non inquinanti», che ha rimodulato le risorse stanziate con il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 6 aprile 2022, destinando 40 milioni all'incentivo per l'acquisto delle infrastrutture di ricarica domestiche;
Visto il decreto-legge 29 dicembre 2022, n. 198, recante «Disposizioni urgenti in materia di termini legislativi», convertito, con modificazioni, dalla legge 24 febbraio 2023, n. 14 e, in particolare l'art. 12, comma 3, il quale prevede che la misura di cui all'art. 2, comma 1, lettera f-bis) del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 6 aprile 2022, è estesa alle annualità 2023 e 2024 e, conseguentemente, le risorse assegnate dal citato decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 6 aprile 2022 per gli anni 2023 e 2024 alla concessione di incentivi per l'acquisto di nuovi veicoli, ai sensi dell'art. 2, comma 1, lettera a) del citato decreto, sono ridotte di 40 milioni di euro per ciascuna delle annualità 2023 e 2024 per essere destinate alla misura di cui all'art. 2, comma 1, lettera f-bis) del medesimo decreto del Presidente del Consiglio dei ministri;
Visto l'art. 63, comma 4, del decreto legislativo 31 marzo 2023, n. 36, che iscrive di diritto l'Agenzia nazionale per l'attrazione degli investimenti e lo sviluppo d'impresa S.p.a. - Invitalia nell'elenco delle Stazioni appaltanti qualificate, istituito presso l'ANAC;
Visto il decreto-legge 10 agosto 2023, n. 104, recante «Disposizioni urgenti a tutela degli utenti, in materia di attività economiche e finanziarie e investimenti strategici», convertito, con modificazioni, dalla legge 9 ottobre 2023, n. 136, e, in particolare, l'art. 3, commi 4 e 5, che prevedono dalla data di entrata in vigore del presente decreto e fino al 31 dicembre 2024, il riconoscimento di incentivi all'acquisto di veicoli con emissioni comprese nelle fasce 0-20, 21-60 e 61-135 di g/km di CO2, per i vincitori del concorso straordinario per il rilascio, a titolo oneroso, di nuove licenze per l'esercizio del servizio di taxi; per i titolari di licenze taxi che sostituiscono il proprio autoveicolo adibito al servizio e per i soggetti autorizzati all'esercizio del servizio di noleggio con conducente, di cui all'art. 3, della legge 15 gennaio 1992, n. 21, che sostituiscono il proprio autoveicolo adibito al servizio;
Visto il decreto del Ministro delle imprese e del made in Italy, di concerto con il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti ed il Ministro dell'economia e delle finanze, del 17 ottobre 2023, registrato alla Corte dei conti in data dicembre 2023, che ha modificato l'art. 6, comma 2, del decreto ministeriale 20 marzo 2019 estendendo il termine per la conferma delle prenotazioni dei contributi da centottanta giorni a duecentosettanta giorni, decorrenti dalla data di inserimento della prenotazione sulla piattaforma informatica;
Vista la nota del 9 febbraio 2024 (prot. MIMIT n. 37283) con cui Invitalia ha comunicato le risorse di cui al decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 6 aprile 2022, come modificato dal decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 4 agosto 2022, non utilizzate per l'acquisto di veicoli per gli anni 2022 e 2023;
Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 20 maggio 2024, recante «Rimodulazione degli incentivi per l'acquisto di veicoli a basse emissioni inquinanti», pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana - Serie generale - n. 121 del 25 maggio 2024, che rimodula le risorse e le destinazioni delle risorse e gli incentivi per l'acquisto di veicoli a basse emissioni inquinanti nei limiti delle risorse individuate dall'art. 3, commi 1 e 2, del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 6 aprile 2022, come modificato dal citato decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 4 agosto 2022;
Visto il decreto direttoriale del 3 giugno 2024 della Direzione generale per la politica industriale, la riconversione e la crisi industriale, l'innovazione, le PMI e il made in Italy che individua le modalità di attuazione per il riconoscimento, per l'anno 2024, del contributo per l'installazione di impianti nuovi a GPL o a metano per l'autotrazione su veicoli di categoria M1 omologati, di cui al comma 1, dell'art. 5, del citato decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 20 maggio 2024;
Visto il decreto direttoriale del 23 settembre 2024 della Direzione generale per la politica industriale, la riconversione e la crisi industriale, l'innovazione, le PMI e il made in Italy, con il quale, in attuazione dell'art. 6, comma 2, del decreto direttoriale del 3 giugno 2024 e tenuto conto del monitoraggio della misura al 15 settembre 2024, le risorse di cui all'art. 4, comma 1, del decreto direttoriale del 3 giugno 2024, sono state ripartite riservando una quota pari al 30% (trenta per cento) alla concessione dei contributi per l'installazione di impianti nuovi di alimentazione a metano e una quota pari al 70% (settanta per cento) alla concessione dei contributi per l'installazione di impianti nuovi di alimentazione a GPL;
Visto il decreto-legge 11 novembre 2022, n. 173, recante «Disposizioni urgenti in materia di riordino delle attribuzioni dei Ministeri» convertito, con modificazioni, dalla legge 16 dicembre 2022, n. 204;
Considerata la necessità di promuovere una mobilità più sostenibile attraverso strumenti di incentivazione;
Considerato che alla data del 31 ottobre 2024 le risorse non utilizzate per l'acquisto di veicoli per l'anno 2022, per le misure di cui al decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 6 aprile 2022, come modificato dal decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 4 agosto 2022, sono pari complessivamente a euro 333.220.323,83;
Considerato che alla data del 31 ottobre 2024 le risorse non utilizzate per l'acquisto di veicoli per l'anno 2023, per le misure di cui al decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 6 aprile 2022, come modificato dal decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 4 agosto 2022, sono pari complessivamente a euro 336.529.154,54;
Considerato che, ai sensi dell'art. 3, comma 2, lettera c) del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 6 aprile 2022 e successive modificazioni ed integrazioni, le risorse disponibili destinate al riconoscimento degli incentivi per l'acquisto di veicoli per l'annualità 2024 sono pari a complessivi euro 443.498.517,18;
Ritenuto di procedere, ai sensi dell'art. 3, comma 3 del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 6 aprile 2022, alla rimodulazione degli incentivi, in ragione dell'andamento del mercato e dell'evoluzione tecnologica, nonché di dare attuazione alle disposizioni contenute nell'art. 3, commi da 4 a 7, del citato decreto-legge n. 104 del 2023;
Visto il documento del 31 dicembre 2024, concernente la proposta di provvedimento recante la rimodulazione degli incentivi per l'acquisto dei veicoli a basse emissioni inquinanti, da parte del Ministro delle imprese e del made in Italy, nonché il concerto da parte del Ministro dell'economia e delle finanze, del Ministro delle infrastrutture e trasporti e del Ministro dell'ambiente e della sicurezza energetica;
Rilevata la necessità di accogliere la proposta del 31 dicembre 2024 sopra indicata;
Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 23 ottobre 2022, con il quale al Sottosegretario di Stato alla Presidenza del Consiglio dei ministri, dott. Alfredo Mantovano, è delegata la firma dei decreti, degli atti e dei provvedimenti di competenza del Presidente del Consiglio dei ministri, ad esclusione di quelli che richiedono una preventiva deliberazione del Consiglio dei ministri;
Decreta:
Art.1
Finalità
1. In accoglimento della proposta da parte del Ministro proponente e dei Ministri concertanti, il presente decreto, nei limiti delle risorse individuate dall'art. 6 del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 20 maggio 2024, rimodula le risorse e le destinazioni delle risorse degli incentivi per gli acquisti di veicoli a basse emissioni inquinanti, effettuati a decorrere dalla data di entrata in vigore del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 20 maggio 2024 e sino al 31 dicembre 2024, e destina una parte delle risorse al riconoscimento degli incentivi per il sostegno agli investimenti per l'insediamento, la riconversione e la riqualificazione verso forme produttive innovative e sostenibili, al fine di favorire la transizione verde, la ricerca e gli investimenti nella filiera del settore automotive.
Art. 2
Riparto delle risorse del Fondo destinate al riconoscimento degli incentivi per gli investimenti
1. Una quota delle risorse del Fondo per l'anno 2024 pari a euro 100 milioni è destinata alla concessione delle agevolazioni previste dai contratti di sviluppo di cui all'art. 43 del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133, secondo le modalità stabilite dal decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 4 agosto 2022 recante «Attuazione del Fondo "Riconversione, ricerca e sviluppo del settore automotive" - Incentivi per l'acquisto di veicoli non inquinanti», pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana - Serie generale - n. 232 del 4 ottobre 2022.
Art. 3
Rimodulazione delle risorse e delle destinazioni delle risorse
1. All'art. 6 del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 20 maggio 2024 sono apportate le seguenti modificazioni:
a) il comma 2 è sostituito dal seguente:
«2. Le risorse non utilizzate per l'anno 2023 di cui all'art. 3, comma 2, lettera b), del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 6 aprile 2022 e successive modificazioni e integrazioni, pari a complessivi euro 312.264.475,31, sono così in parte rimodulate e destinate ai sensi dell'art. 3, comma 3 del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri anzidetto, nei limiti degli stanziamenti previsti dalla medesima lettera b):
il 57,31% ai contributi per i veicoli di cui all'art. 2, comma 1, lettera a);
il 9,61% ai contributi per i veicoli di cui all'art. 2, comma 1, lettera b);
il 26,63% ai contributi per i veicoli di cui all'art. 2, comma 1, lettera c);
lo 0,05% ai contributi per i veicoli di cui all'art. 2, comma 1, lettera d);
il 6,40% ai contributi per i veicoli di cui all'art. 2, comma 1, lettera f).»
b) il comma 4 è sostituito dal seguente:
«4. Per l'anno 2024 una quota pari a 270 milioni di euro delle risorse di cui all'art. 3, comma 2, lettera c) del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 6 aprile 2022 e successive modificazioni ed integrazioni è rimodulata come segue:
61.027.234,91 euro ai contributi per i veicoli di cui all'art. 2, comma 1, lettera a);
70.000.000,00 euro ai contributi per i veicoli di cui all'art. 2, comma 1, lettera b);
5.995.477,93 euro ai contributi per i veicoli di cui all'art. 2, comma 1, lettera c);
15.000.000,00 euro ai contributi per i veicoli di cui all'art. 2, comma 1, lettera d);
52.991.281,46 euro ai contributi per i veicoli di cui all'art. 2, comma 1, lettera e). Una quota pari al 25% è riservata all'acquisto di veicoli elettrici (BEV) e a idrogeno (FCEV);
49.993.542,50 euro ai contributi di cui all'art. 2, comma 1, lettera g);
5.000.000,00 euro ai contributi per i veicoli di cui all'art. 2, comma 1, lettera h);
9.992.463,20 euro ai contributi di cui all'art. 5, da ripartirsi in proporzione alle domande ricevute e, comunque, in misura non inferiore al 30% con riferimento ai contributi di cui alla lettera b) del comma 1 del medesimo art. 5.»
2. Una quota pari a 100.000.000,00 euro delle risorse per l'anno 2024 di cui all'art. 3, comma 2, lettera c) del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 6 aprile 2022 e successive modificazioni e integrazioni è assegnata ai contributi di cui all'art. 2 del presente decreto.
Art. 4
Attività di gestione
1. Il comma 1, art. 7 del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 20 maggio 2024 è sostituito dal seguente:
«1. Per la gestione dei contributi, l'effettuazione delle attività di accompagnamento, monitoraggio e controllo della misura di incentivo, nonché la gestione dell'apposito sistema informatico, il Ministero delle imprese e del made in Italy si avvale dell'Agenzia di cui all'art. 6, comma 1, del decreto del Ministero dello sviluppo economico, di concerto con il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti e il Ministro dell'economia e delle finanze, 20 marzo 2019, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana - Serie generale - n. 82 del 6 aprile 2019, recante disciplina applicativa dell'incentivo «ecobonus», nonché, ove necessario, per la misura agevolativa di cui dall'art. 2, comma 1, lettera g), di altro ente pubblico con idonee competenze in materia di servizi legati alla mobilità, anche a titolo oneroso, nel rispetto della vigente normativa applicabile, identificato nell'Automobile Club d'Italia (ACI). A tal fine, la percentuale di cui all'ultimo periodo del suddetto art. 6, comma 1, del richiamato decreto 20 marzo 2019 è incrementata per il solo anno 2024, del 2,6%, con riferimento alle risorse di cui all'art. 3, comma 2, lettera c), del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 6 aprile 2022, di cui fino a un massimo dell'1,2 da utilizzarsi per la gestione della misura agevolativa di cui all'art. 2, comma 1, lettera g) rinvenuto nelle apposite risorse di cui al comma 4 dell'art. 6 del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 20 maggio 2024.»
2. All'art. 2, comma 6, del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri del 20 maggio 2024 dopo il periodo «Il Ministero delle imprese e del made in Italy trasmette all'Agenzia delle entrate, entro il giorno 5 di ciascun mese e con modalità telematiche definite d'intesa, l'elenco delle imprese ammesse a fruire dell'agevolazione e l'importo del credito d'imposta concesso. Con le stesse modalità sono comunicate le eventuali variazioni o revoche, anche parziali, dei crediti d'imposta concessi» è aggiunto il seguente: «Contestualmente alla trasmissione all'Agenzia delle entrate degli elenchi di cui al periodo precedente, il Ministero comunica l'importo totale dei crediti concessi al Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato.».
Art. 5
Disposizioni finali e di invarianza finanziaria
1. Per tutto quanto non espressamente previsto dal presente decreto, si rinvia al decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 20 maggio 2024.
2. Il presente decreto interviene su stanziamenti già previsti a legislazione vigente e, pertanto, non comporta nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.
3. Il presente decreto è trasmesso ai competenti organi di controllo ed è pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana nonché sul sito istituzionale del Ministero delle imprese e del made in Italy.
Roma, 31 dicembre 2024
p. Il Presidente del Consiglio dei ministri
Il Sottosegretario di Stato
Mantovano
Registrato alla Corte dei conti il 14 febbraio 2025
Ufficio di controllo sugli atti del Ministero delle imprese e del made in Italy, del Ministero dell'agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste e del Ministero del turismo, n. 177
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