Normativa codice della strada e circolazione stradale
Sezione curata da Palumbo Salvatore e Molteni Claudio
Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti
Circolare n. 24963 del 9 settembre 2025
MINISTERO DELLE INFRASTRUTTURE E DEI TRASPORTI
DIPARTIMENTO PER I TRASPORTI E LA NAVIGAZIONE
Direzione generale per la Motorizzazione
IL DIRETTORE
Circolare n. 0024963 del 09/09/2025
(Indirizzi omessi)
OGGETTO: Chiarimenti in merito all’obbligo di copertura assicurativa per ispettori autorizzati e ispettori ausiliari.
Al fine di dirimere alcune difformità interpretative ancora emerse in merito alla necessità che gli ispettori autorizzati e quelli ausiliari siano in possesso di idonea copertura assicurativa, si forniscono i seguenti chiarimenti.
In primo luogo, l’art. 17, comma 1, lett. b) del decreto ministeriale 15 novembre 2021, n. 446, come modificato dal decreto ministeriale 21 settembre 2023, n. 237, prescrive espressamente che l’ispettore autorizzato, per l’esercizio delle proprie funzioni durante le prove di revisione dei veicoli pesanti, debba essere in possesso di una copertura assicurativa contro i rischi professionali. Tale polizza deve prevedere un massimale per singolo sinistro non inferiore a euro 500.000,00 e coprire sia i danni cagionati a persone o cose, sia gli infortuni sul lavoro che riguardino la propria persona o quella di terzi.
Per quanto concerne gli ispettori ausiliari, i quali operano in virtù della misura straordinaria introdotta con il decreto-legge 16 luglio 2020, n. 76, volta a fronteggiare le conseguenze derivanti dall’emergenza epidemiologica da COVID-19 e a ridurre i tempi di espletamento delle attività di revisione di cui all’art. 80 del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, occorre richiamare la circolare di questa Direzione Generale, prot. 28227 del 13 settembre 2021. Con tale atto è stato disposto che, ai fini dell’esercizio delle attività di revisione, anche gli ispettori ausiliari debbano essere muniti di copertura assicurativa contro i rischi professionali, con massimale non inferiore a euro 500.000,00.
Pertanto, in analogia a quanto previsto per gli ispettori autorizzati e considerata l’identità dei rischi professionali connessi all’attività svolta, ne discende che anche gli ispettori ausiliari devono essere dotati di una polizza che copra sia i danni arrecati a persone o cose, sia gli infortuni sul lavoro riguardanti la propria persona e quella di terzi.
IL DIRETTORE
Dott. Gaetano Servedio
Firmato digitalmente
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