Normativa codice della strada e circolazione stradale
Sezione curata da Palumbo Salvatore e Molteni Claudio

Circolare Ministero dell'Interno protocollo numero 19011 del 20 giugno 2025

 

MINISTERO DELL'INTERNO
DIPARTIMENTO DELLA PUBBLICA SICUREZZA

Direzione centrale per la Polizia stradale, ferroviaria e per i Reparti speciali della Polizia di Stato

 

Prot.: 300/STRAD/1/0000019011.U/2025 del 20/06/2025

 

OGGETTO: Decreto 22 aprile 2025 del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti “Esenzione dall’obbligo di rispetto dei tempi di guida e di riposo nel settore dei trasporti stradali e dall’obbligo di dotazione ed uso dell’apparecchio di controllo di cui al regolamento (UE) n. 165/2014”.

(Indirizzi omessi)

 

   Sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana, n. 125, del 31 maggio 2025 è stato pubblicato il decreto ministeriale indicato in oggetto, che abroga e sostituisce il decreto del Ministro dei Trasporti del 20 giugno 2007, che aveva introdotto nell’ordinamento nazionale alcune delle deroghe relative ai tempi di guida, interruzioni e riposo previste dall’articolo 13 del regolamento (CE) 561/2006.

   Il predetto decreto prevede nuove deroghe sul territorio nazionale (1) alla normativa comunitaria sui tempi di guida e riposo nell’autotrasporto di merci e stabilisce l’esenzione dall’uso del tachigrafo per seguenti veicoli:

a) veicoli o una combinazione di veicoli di massa massima ammissibile non superiore a 7,5 tonnellate, impiegati dai fornitori di servizi universali di cui all’articolo 2, paragrafo 13, della direttiva 97/67/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 15 dicembre 1997, concernente regole comuni per lo sviluppo del mercato interno dei servizi postali comunitari e il miglioramento della qualità del servizio per la consegna di spedizioni nell’ambito del servizio universale;

b) veicoli adibiti a scuola guida per l'ottenimento della patente di guida o dell'attestato di idoneità professionale e per il relativo esame, purché non utilizzati per il trasporto di persone o di merci a fini di lucro;

c) veicoli impiegati nell'ambito di servizi fognari, di protezione contro le inondazioni, di manutenzione della rete idrica, elettrica e del gas, di manutenzione e controllo della rete stradale, di raccolta e smaltimento dei rifiuti domestici a domicilio, dei telegrafi, dei telefoni, della radiodiffusione, della televisione e della rilevazione di emittenti e riceventi di televisione o radio;

d) veicoli speciali che trasportano materiale per circhi o parchi di divertimenti;

e) veicoli impiegati per la raccolta del latte nelle fattorie e/o la restituzione alle medesime dei contenitori di latte o di prodotti lattieri destinati all'alimentazione animale;

f) veicoli speciali adibiti al trasporto di denaro e/o valori;

g) veicoli adibiti al trasporto di rifiuti di animali o di carcasse non destinate al consumo umano;

h) veicoli utilizzati per il trasporto di animali vivi dalle fattorie ai mercati locali o viceversa, o dai mercati ai macelli locali, entro un raggio fino a cento km;

 

*****

 

   Le Prefetture – Uffici Territoriali del Governo sono pregate di estendere il contenuto della presente ai Corpi e Servizi di Polizia Locale.

 

IL DIRETTORE CENTRALE
Cortese

Firmato digitalmente

 

 

Allegati
Decreto 22 aprile 2025 del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti

 

(1) Articoli da 6 a 9 del regolamento (CE) n. 561/2006 - Tempi di guida, interruzioni e periodi di riposo.

 

 

DISCLAMER: Il testo della presente norma non riveste carattere di ufficialità e non sostituisce in alcun modo la versione pubblicata dagli organismi ufficiali. Vietata la riproduzione, anche parziale, del presente contenuto senza la preventiva autorizzazione degli amministratori del portale.


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