Normativa codice della strada e circolazione stradale
Sezione curata da Palumbo Salvatore e Molteni Claudio
Circolare Ministero dell'Interno protocollo numero 17042 del 4 giugno 2025
MINISTERO DELL'INTERNO
DIPARTIMENTO DELLA PUBBLICA SICUREZZA
Direzione centrale per la Polizia stradale, ferroviaria e per i Reparti speciali della Polizia di Stato
Prot.: 300/STRAD/1/0000017042.U/2025 del 04/06/2025
OGGETTO: Marocco. Accordo tra il Governo della Repubblica Italiana e il Governo del Regno del Marocco relativo al riconoscimento delle patenti di guida ai fini della conversione, firmato il 27 marzo 2024.
(Indirizzi omessi)
Il Ministero degli Affari Esteri e della Cooperazione Internazionale, con l’appunto prot. MAECI|1311|10/04/2025|0064950-I, ha comunicato che in data 03 giugno 2025 entrerà in vigore l’accordo, della durata di 5 anni, (1) tra il Governo della Repubblica Italiana e il Governo del Regno del Marocco sul reciproco riconoscimento delle patenti di guida ai fini della conversione, stipulato il 27 marzo 2024.
Per effetto di tale accordo, le Parti contraenti riconoscono reciprocamente, ai fini della conversione, le patenti di guida emesse dalle Autorità competenti dell’altra Parte nel rispetto delle disposizioni contenute nell’Accordo in oggetto.
L’Accordo si applica, ai fini della conversione in Italia, alle patenti rilasciate in Marocco, redatte sui modelli individuati nell’allegato tecnico, alle condizioni ivi specificate (Allegato 1). (2)
L’Accordo non si applica alle patenti rilasciate in Marocco ottenute per conversione di una patente estera non convertibile in Italia, oppure conseguite dopo l’acquisizione della residenza sul territorio nazionale.
La presenza del codice armonizzato “110”, presente sulla patente italiana ottenuta per conversione di una patente rilasciata in Marocco, non abiliterà il titolare di patente di categoria B alla guida di veicoli di categoria A1, ma solo a quelli di categoria AM.
Le procedure di conversione faranno riferimento alle tabelle di equipollenza, in possesso degli Uffici della Motorizzazione Civile, contenenti le note esplicative da adottare in sede di conversione della patente.
Si richiama infine l’attenzione sul contenuto della Circolare del Ministero Infrastrutture e dei Trasporti prot. n. 17294/23.18.07 del 03 luglio 2013, relativa alla riservatezza del contenuto degli allegati tecnici riportanti immagini e descrizioni dei modelli delle patenti estere, le cui schede possono essere visionate esclusivamente dal personale delle forze dell'ordine e dagli addetti alle procedure di conversione degli Uffici della Motorizzazione.
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Le Prefetture – Uffici Territoriali del Governo sono pregate di estendere il contenuto della presente ai Corpi e Servizi di Polizia Locale.
IL DIRETTORE CENTRALE
Cortese
Firmato digitalmente
(1) L’Accordo estingue quello stipulato nel 1991 e cesserà di produrre i suoi effetti, se non rinnovato, il 3 giugno 2030.
(2) Può essere richiesta la conversione della patente di guida rilasciata in Marocco, in corso di validità:
- non provvisoria (la patente di guida viene rilasciata in Marocco in via provvisoria per i primi due anni dal conseguimento. Successivamente diviene permanente);
- completa di tutti i dati identificativi del titolare;
- dopo aver acquisito la residenza anagrafica in Italia;
- conseguita prima dell’acquisizione della residenza in Italia da parte del titolare;
- della categoria A e B, divenuta valida in via permanente, prima dell’acquisizione della residenza in Italia da parte del titolare;
- entro sei anni dall’acquisizione della residenza sul territorio nazionale;
- allegando la certificazione medica attestante il possesso dei requisiti psico-fisici;
- dopo aver compiuto l’età prevista dalla normativa nazionale per il rilascio della categoria richiesta.
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