Normativa codice della strada e circolazione stradale
Sezione curata da Palumbo Salvatore e Molteni Claudio

Circolare Ministero dell'Interno protocollo numero 20694 del 26 maggio 2025

 

MINISTERO DELL'INTERNO
DIPARTIMENTO DELLA PUBBLICA SICUREZZA

Ufficio per l'Amministrazione Generale del Dipartimento

 

Circolare prot. n. 20694 del 26/05/2025

 

OGGETTO: Comodato di armi per finalità commerciali e adempimenti connessi.

(Indirizzi omessi)

 

   È stata sottoposta all’attenzione di quest’Ufficio la questione circa la possibilità, o meno, per le armerie di cedere in comodato ai propri clienti armi sportive o da caccia “per finalità commerciali”, da provare durante l’attività venatoria o all’interno dei poligoni autorizzati ai fini della promozione del prodotto.

   Intimamente connessa all’ipotesi appena prospettata è la questione se la restituzione dell’arma entro le 72 ore successive alla sua acquisizione, stabilito quale termine massimo - ai sensi dell’art. 38 TULPS - per la relativa denuncia di detenzione, faccia venir meno tale obbligo in capo al cliente.

   Ciò anche in considerazione del fatto che l’armeria provvederebbe ad annotare nel proprio registro di carico/scarico l’operazione in questione, nonché a compilare e trasmettere al competente Ufficio di pubblica sicurezza il “mod. 38” (modulo di rilevazione armi per l’inserimento nel sistema informatico interforze SDI della detenzione di un’arma).

   L’operazione sarebbe comunicata al competente Ufficio di pubblica sicurezza, a mezzo pec, entro fine giornata, con la causale “U. Inizio comodato” all’atto della cessione dell’arma al cliente e con la causale “T. fine comodato” quando l’arma - entro le 72 ore - viene restituita.

   Tanto premesso, si rassegnano le considerazioni che seguono.

  Quanto alla possibilità per le armerie di cedere un’arma in comodato ad un cliente, si ricorda, in via preliminare, la definizione di “armaiolo” contenuta nell’art. 1-bis, comma 1, lett. g). del D. Lgs. n. 527/1992, come segue: “qualsiasi persona fisica o giuridica che esercita un'attività professionale consistente integralmente o in parte in una o più attività fra le seguenti:

1) fabbricazione, commercio, scambio, assemblaggio, locazione, riparazione, disattivazione, modifica o trasformazione di armi da fuoco o loro parti;
2) fabbricazione, commercio, scambio, modifica o trasformazione di munizioni”
.

   Dunque, la locazione di armi (ed anche il loro comodato, ove non si voglia considerare la principale differenza fra i due istituti riferita al versamento, o meno, di un corrispettivo) sembra possa costituire un’attività consentita in capo agli armaioli muniti di licenza ex art. 31 TULPS.

   A detta previsione si affianca quella di cui all’art. 22 della legge 18 aprile 1975, n. 110, che vieta, in via generale, il comodato delle armi “salvo che si tratti di armi per uso scenico, ovvero di armi destinate ad uso sportivo o di caccia ... omissis”.

   Pur rilevandosi che tale ultima disposizione ha l’evidente finalità di agevolare l’attività sportiva o venatoria ¢ non anche, come nell’ipotesi prospettata, quella di generare - all’esito positivo della “prova” effettuata dai clienti - effetti favorevoli sulla attività commerciale della vendita di armi, non si ravvisano, tuttavia, particolari motivi ostativi alla prospettata attività di comodato di armi da parte degli armaioli nei limiti consentiti dal medesimo art. 22 della legge n. 110/75.

   Del resto, attualmente è consentito, ad esempio, ai sensi della predetta disposizione normativa, il comodato di un fucile per una battuta di caccia fra titolari della prevista licenza per lo svolgimento dell’attività venatoria.

   Si ritiene, comunque, necessario che le segnalazioni mediante la trasmissione del “mod. 38” di “U. inizio comodato” e di “T. fine comodato”, nei termini sopra illustrati, debbano contenere, rispettivamente - con annotazione sul mod. 38 medesimo - anche l’orario esatto della consegna e della restituzione dell’arma. in relazione ai limiti temporali entro i quali perfezionare gli obblighi di denuncia di cui all’art. 38 TULPS.

   Con l’occasione, si rappresenta la necessita che, per le medesime finalità connesse al rispetto dei limiti temporali fissati all’art. 38 TULPS per la denuncia delle armi. gli armaioli provvedano ad annotare sul “mod. 38” l’orario dell’operazione effettuata anche in tutti gli altri casi in cui è prevista la compilazione del modello 38 medesimo. come. ad esempio, in caso di vendita di armi ai privati.

   Per quanto concerne, invece, la vigenza dell’obbligo di denuncia per l’acquisizione e la restituzione delle armi da parte dei comodatari, ancorché avvenute entro le 72 ore, si ritiene che non possa derogarsi a tale adempimento, che, peraltro, può essere eseguito anche per via telematica a mezzo pec (Art. 38 TULPS, Art. 58 Reg. TULPS e art. 4 D.L. 22 novembre 1956, n. 1274).

   Diversamente, infatti, si creerebbe, nelle prime 72 ore dalla cessione dell’arma, una “zona franca”, nella quale l’Autorità non avrebbe contezza alcuna di dove l’arma si trovi ed inoltre, anche a posteriori, risulterebbe arduo risalire al temporaneo trasferimento della disponibilità dell’arma da un soggetto ad un altro o al suo spostamento.

   In tal senso, giova richiamare la giurisprudenza della Corte di Cassazione, Sez. I, in particolare le sentenze n. 50442 del 06/11/2017 e n. 27985 del 06/07/2016, nelle quali la Suprema Corte ha ribadito, rispettivamente, che ". . . il lasso di 72 ore, per fare la denuncia di spostamento, previsto dall'attuale testo dell'art. 38 non possa essere interpretato come spatium temporis in cui sussiste per il titolare dell'arma l'indiscriminata facoltà di rimuovere le armi dal domicilio oggetto della denuncia di detenzione, riporle altrove e poi riportarle in quel sito nel lasso stesso.

   Si è, invero, condivisibilmente affermato - e va qui ribadito - che configura il reato di cui all'art. 38 T.U.L.P.S. (in relazione all'art. 17 del cit. Testo unico) il trasferimento di un'arma da un luogo ad un altro, quand'anche esso sia effettuato nell'ambito della circoscrizione territoriale del medesimo ufficio locale di pubblica sicurezza, senza provvedere a ripetere la denuncia, essendo sempre necessario che la competente autorità abbia in qualsiasi momento certezza del luogo in cui l'arma è detenuta, al fine di effettuare eventuali necessari controlli ... omissis ... appare persistente l’esigenza di costante controllo del luogo ove si trovi l’arma di cui sia stata denunciata la detenzione. E va del resto considerato che, ove si interpretasse la norma nel senso patrocinato dal ricorrente, potrebbero realizzarsi anche più spostamenti provvisori dell’arma, l’uno distinto dall’altro, senza darne notizia all’Autorità di pubblica sicurezza, cosi frustrando la ratio della disciplina di controllo.” e che «...l'obbligo di ripetizione della denuncia sorge anche se il trasporto avvenga nell'ambito della stessa circoscrizione territoriale di competenza del medesimo ufficio locale di pubblica sicurezza dove era stata presentata quella iniziale. Tale soluzione tiene conto della finalità perseguita dall'imposizione dell'obbligo che, analogamente a quanto previsto per la denuncia originaria, deve consentire all'autorità pubblica di avere contezza del luogo di conservazione di ciascuna arma al fine di effettuare eventuali controlli.”.

   La ratio alla base dei due pronunciamenti è sempre quella di garantire che l’Autorità abbia piena contezza, in ogni momento, dell’esatta ubicazione delle armi, delle munizioni e dei materiali esplodenti di qualsiasi genere, assicurando che non venga interrotto il flusso informativo verso l’Autorità, concernente la filiera dei passaggi di proprietà/possesso della stessa.

   A tal fine, il medesimo art. 38 TULPS impone a colui che abbia già acquisito detti materiali e abbia presentato la prevista denuncia di ripresentarla qualora i materiali vengano successivamente trasferiti in luogo diverso da quello inizialmente dichiarato. Tale specifica esigenza, qualora fosse omessa la denuncia entro le 72 ore, non potrebbe essere soddisfatta con la presentazione del solo “mod. 38” da parte dell’armiere che, ovviamente, non avrebbe contezza alcuna dei successivi spostamenti e pertanto non potrebbe comunicarli all’Autorità.

   Invero, il legislatore, tenuto conto della rilevanza annessa all’attività di controllo in materia di armi, ha previsto un sistema che coinvolge e responsabilizza entrambi gli attori (cedente e cessionario) della movimentazione dei materiali in argomento, a qualsiasi titolo essa sia effettuata, prevedendo obblighi per entrambi e realizzando, attraverso un meccanismo di matching delle informazioni, un regime a tutto vantaggio della sicurezza pubblica.

   Si soggiunge, infine, che, con la prossima entrata in funzione del Sistema Informatico dedicato per la Tracciabilità delle Armi e Munizioni (SITAM) previsto dall’art. 11, comma 6, del D. Lgs. n. 104 del 2018 e disciplinato con il D.M. 12 luglio 2023, n. 114, gli armaioli saranno chiamati ad inserire in tale sistema informatico qualsivoglia movimentazione l’arma subisca, qualunque sia la causale del movimento, così assolvendo all’attuale obbligo di registrazione dell’operazione previsto dall’art. 35 TULPS. Resta fermo, comunque, l’obbligo di denuncia dell’arma da parte dei clienti delle armerie ai sensi dell’art. 38 TULPS.

   Si confida nella puntuale osservanza delle indicazioni qui rese.

 

IL DIRETTORE DELL'UFFICIO
Mannella

 

 

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