Normativa codice della strada e circolazione stradale
Sezione curata da Palumbo Salvatore e Molteni Claudio
Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti
Circolare n. 5596 del 20 febbraio 2025
MINISTERO DELLE INFRASTRUTTURE E DEI TRASPORTI
DIPARTIMENTO PER I TRASPORTI E LA NAVIGAZIONE
Direzione generale per la Motorizzazione
Divisione 5 - Disciplina amministrativa dei veicoli e dei conducenti, attuazione della normativa di settore nazionale comunitaria
Circolare n. 0005596 del 20/02/2025
Indirizzi omessi
OGGETTO: Autorizzazioni alla circolazione di prova veicoli - Verifiche.
Si riscontra la PEC riferita a margine, di pari oggetto, chiarendo quanto segue.
A norma dell'art. 1, comma 2, del DPR 474/2001, come novellato dal DPR n. 229/2023, le autorizzazioni non rinnovate entro 6 mesi dalla loro scadenza debbono essere restituite agli UMC entro 10 giorni decorrenti dallo scadere del predetto termine, decorsi inutilmente i quali gli UMC comunicano la mancata restituzione ai competenti Organi di Polizia Stradale per il ritiro delle autorizzazioni e delle relative targhe.
Detta disposizione, come detto, è stata introdotta dal richiamato DPR n. 229/2023 che è entrato in vigore il 29 febbraio 2024.
Pertanto, appare evidente che fino al 28 febbraio 2024, compreso, la materia ha continuato ad essere disciplinata dal testo originario del DPR n. 474/2001, il cui art. 1, comma 2, prevedeva esclusivamente la validità annuale dell'autorizzazione alla circolazione di prova e null'altro disponeva al riguardo.
Sotto il vigore del predetto testo originario, inoltre, le relative istruzioni applicative erano contenute nella circolare prot. n. 4699/M363 del 4 febbraio 2004 (ora abrogata e sostituita dalla circolare prot. n. 12666 del 2 maggio 2024) la quale, in tema di rinnovo delle autorizzazioni alla circolazione di prova (par. 2.6) prevedeva che, scaduti inutilmente i termini per richiedere il rinnovo, l'operatore poteva "esclusivamente proporre istanza per il rilascio di una nuova autorizzazione, previa restituzione di quella scaduta e contestuale distruzione della relativa targa". Pertanto, la restituzione della autorizzazione scaduta e non rinnovata era prescritta, in via amministrativa, solo ai fini del rilascio della nuova autorizzazione in sostituzione di quella ormai decaduta.
In conclusione, quindi, la nuova regola che impone in ogni caso la restituzione delle autorizzazioni alla circolazione di prova scadute e non rinnovate (e delle relative targhe), a prescindere dalla richiesta di rilascio di una nuova autorizzazione, deve ritenersi in vigore dal 29 febbraio 2024, non avendo le norme introdotte dal DPR n. 229/2023 validità retroattiva. Detta regola, pertanto, non si applica alle autorizzazioni scadute e non rinnovate (entro i ternmini prescritti) sino al 28 febbraio 2024.
IL DIRIGENTE
dott. Pietro Marianella
DISCLAMER: Il testo della presente norma non riveste carattere di ufficialità e non sostituisce in alcun modo la versione pubblicata dagli organismi ufficiali. Vietata la riproduzione, anche parziale, del presente contenuto senza la preventiva autorizzazione degli amministratori del portale.