Normativa codice della strada e circolazione stradale
Sezione curata da Palumbo Salvatore e Molteni Claudio

Provvedimento AGCM - Autorità Garante della Concorrenza e del Mercato numero 31168 del 18/04/2024

 

AGCM
Autorità Garante della Concorrenza e del Mercato

 

Provvedimento n. 31168 del 18 aprile 2024

 

OGGETTO: A567 - Mercato degli ABS nelle e-bike.

   

 L’AUTORITÀ GARANTE DELLA CONCORRENZA E DEL MERCATO

 NELLA SUA ADUNANZA del 18 aprile 2024;

SENTITA la Relatrice, Professoressa Elisabetta Iossa;

VISTO l’articolo 102 del Trattato sul Funzionamento dell’Unione Europea (TFUE);

VISTO il Regolamento n. 1/2003 del Consiglio del 16 dicembre 2002, concernente l’applicazione delle regole di concorrenza di cui agli articoli 81 e 82 del Trattato CE (ora articoli 101 e 102 del TFUE);

VISTA la legge 10 ottobre 1990, n. 287 e successive modifiche;

VISTO il D.P.R. 30 aprile 1998, n. 217;

VISTO il Decreto del Presidente della Repubblica 30 aprile 1998, n. 217;

VISTO il proprio provvedimento n. 30765 del 5 settembre 2023, con il quale è stata avviata un’istruttoria ai sensi dell’articolo 14 della legge n. 287/1990 nei confronti della società Robert Bosch GmbH, per accertare l’esistenza di una violazione dell’articolo 102 TFUE;

VISTA la “Comunicazione sulle procedure di applicazione dell’articolo 14-ter della legge 10 ottobre 1990, n. 287”, adottata nell’adunanza del 6 settembre 2012 e pubblicata sul Bollettino n. 35 del 17 settembre 2012;

VISTE la comunicazione dell’8 marzo 2024, con la quale Robert Bosch GmbH ha presentato impegni, ai sensi dell’articolo 14-ter della legge n. 287/1990, secondo le modalità indicate nell’apposito “Formulario per la presentazione degli impegni ai sensi dell’articolo 14-ter della legge n. 287/90”, consistenti, in sintesi:
   a) nel permettere ai produttori di ABS terzi con dispositivi a 36v di interoperare con gli e-kit Bosch (BES3 ed eventuali successive evoluzioni) attraverso (i) un piano di acquisizione, con la fornitura gratuita degli strumenti per lo sviluppo e il test; (ii) un piano di sviluppo congiunto per consentire il collegamento hardware e software; (iii) il soddisfacimento degli ordini di cavi di collegamento e (iv) la messa a disposizione di un gruppo di ingegneri. Vi è un obbligo di supporto dei progetti di acquisizione e sviluppo con durata di 3 anni dall’accettazione degli impegni, mentre l’obbligo di fornitura sarà valevole per 5 anni dal termine di conclusione del progetto di sviluppo;
   b) nel modificare la clausola inclusa nel contratto standard utilizzato da Bosch a livello mondiale per la fornitura dei componenti del BES (il “Contratto di Fornitura Globale Bosch”) stipulato con produttori di e-bike e Original Equipment Manufacturer (“OEM”; congiuntamente, i “Clienti Bosch”), in merito alla fornitura da parte di Bosch di assistenza in garanzia per difetti o danni relativi ai componenti del BES, al fine di chiarire che la sostituzione o la modifica di componenti del BES non influisce sulla garanzia, a meno che la modifica o il componente prodotto da terzi abbia oggettivamente causato il difetto o danno in questione, modificando altresì i contratti in essere e inserendo nel “Manuale Bosch ebike” apposite avvertenze in merito. L’impegno sulla modifica della clausola è a tempo indeterminato e le controparti con contratti vigenti saranno informate della modifica della clausola entro 8 settimane dall’accettazione definitiva degli impegni;
   c) nel nominare un fiduciario incaricato al monitoraggio, approvato dall’Autorità e dotato di idonee caratteristiche di competenza tecnica e indipendenza. La proposta di nomina sarà soggetta all’approvazione dell’Autorità e sarà inviata entro 30 giorni dalla finale accettazione degli impegni;

VISTI gli atti del procedimento e la documentazione acquisita nel corso dell’istruttoria;

CONSIDERATO che gli impegni presentati, nel loro complesso, appaiono non manifestamente infondati e tali da essere suscettibili di pubblicazione, impregiudicata ogni valutazione dell’Autorità sulla loro idoneità a risolvere le problematiche concorrenziali sollevate in sede di avvio;

RITENUTO, pertanto, di poter disporre la pubblicazione dei citati impegni presentati da Robert Bosch GmbH, affinché i terzi interessati esprimano le loro osservazioni.

 

DELIBERA

 

 a) di pubblicare in data 22 aprile 2024 sul sito internet dell’Autorità i sopra citati impegni, allegati al presente provvedimento, di cui costituiscono parte integrante, presentati da Robert Bosch GmbH, ai sensi dell’articolo 14-ter della legge n. 287/1990;

 b) che eventuali osservazioni sugli impegni presentati da Robert Bosch GmbH dovranno pervenire per iscritto, entro e non oltre il 22 maggio 2024, alla Direzione Manufatturiero, Agroalimentare, Farmaceutico e Distribuzione commerciale del Dipartimento per la Concorrenza 2 di questa Autorità;

 c) che eventuali rappresentazioni da parte di Robert Bosch GmbH della propria posizione in relazione alle osservazioni presentate da terzi sugli impegni, nonché l’eventuale introduzione di modifiche accessorie agli stessi, dovranno pervenire per iscritto all’Autorità entro e non oltre il 21 giugno 2024.

 

IL PRESIDENTE
Roberto Rustichelli

IL SEGRETARIO GENERALE
Guido Stazi

 

ALLEGATO
Allegato al provvedimento n. 31168
A567 - MERCATO DEGLI ABS NELLE E-BIKE

 

 

DISCLAMER: Il testo della presente norma non riveste carattere di ufficialità e non sostituisce in alcun modo la versione pubblicata dagli organismi ufficiali. Vietata la riproduzione, anche parziale, del presente contenuto senza la preventiva autorizzazione degli amministratori del portale.


Canale TELEGRAM

   Per essere sempre aggiornati sulle novità e sulle attività di Circolazione Stradale, è possibile iscriversi liberamente al canale pubblico Telegram di Circolazione Stradale attraverso questo link: https://t.me/CircolazioneStradale