Normativa codice della strada e circolazione stradale
Sezione curata da Palumbo Salvatore e Molteni Claudio

Risposta al quesito con interpello Agenzia delle Entrate protocollo numero 8 del 12 gennaio 2024

 

AGENZIA DELLE ENTRATE
Divisione Contribuenti

Direzione Centrale Persone fisiche, lavoratori autonomi ed enti non commerciali

 

Prot.: 8 del 12/01/2024

OGGETTO: Riconducibilità dei titolari di Sportello Telematico dell'Automobilista (STA) tra i soggetti obbligati alla registrazione ai sensi dell'articolo 10, comma 1, lettera b) del TUR.

 

   Con l'istanza di interpello specificata in oggetto, è stato esposto il seguente

 

QUESITO

 L'Istante, in qualità di titolare di una ditta individuale rappresenta di svolgere attività come studio di consulenza per la circolazione dei mezzi di trasporto e dichiara che presso lo studio medesimo sono operativi sia lo "Sportello Telematico dell'Automobilista" (STA), sia lo "Sportello Telematico del Diportista" (STED).

 Al riguardo, fa presente di svolgere in via esclusiva l'attività di gestione delle pratiche amministrative relative alla nautica da diporto, gran parte delle quali rappresentate dai passaggi di proprietà di unità superiori ai 10 metri e, quindi, iscritte negli appositi registri.

 L'Istante riferisce che sulla base di quanto previsto dall'articolo 7 del decreto legge 4 luglio 2006, n. 223, convertito con modificazioni dalla legge 4 agosto 2006, n. 248, avente ad oggetto misure urgenti in materia di passaggi di proprietà di beni mobili registrati, i passaggi di proprietà delle imbarcazioni da diporto avvengono tramite atti sui quali autentica la firma delle parti contraenti, nel rispetto della previsione recata dalla disposizione richiamata.

 Atteso che tra i soggetti obbligati a richiedere la registrazione, l'articolo 10 del d.P.R. 26 aprile 1986, n. 131, al comma 1, lettera b) contempla «i notai, gli ufficiali giudiziari, i segretari o delegati della pubblica amministrazione e gli altri pubblici ufficiali per gli atti da essi redatti, ricevuti o autenticati», l'Istante chiede se tra gli stessi rientrano anche i titolari di STA e STED relativamente all'autentica apposta sull'atto di compravendita del bene mobile registrato.

 In sede di documentazione integrativa, l'Istante ha precisato che dal 2021 è operativo l'"Archivio Telematico Centrale" (ATCN) e «La registrazione, oltre ad essere obbligatoria, è, in ogni caso, indispensabile per procedere alle trascrizioni da parte dello STED nell'Archivio Telematico Centrale».

 

SOLUZIONE INTERPRETATIVA PROSPETTATA DAL CONTRIBUENTE

 L'Istante ritiene che, sulla base della lettura di cui all'articolo 7 del decreto legge n. 223 del 2006, non è possibile assimilare la figura del titolare di uno studio di consulenza per la circolazione dei mezzi di trasporto, sia pure limitatamente all'ambito avente ad oggetto il passaggio di proprietà dei beni mobili registrati, alla figura del notaio che è invece responsabile di imposta.

 Al riguardo, osserva che l'intento semplificatorio derivante dall'abolizione dell'obbligo di autentica notarile sui passaggi di proprietà di auto e barche sarebbe in contrasto con l'interpretazione che vorrebbe assimilare i titolari di STA e STED ai Notai. Inoltre, il fatto che la norma semplificatoria preveda espressamente che l'autentica debba essere rilasciata «gratuitamente nella stessa data della richiesta», per cui il titolare dello STA/STED che autentica le firme non entra nel merito del contenuto dell'atto traslativo, confermerebbe l'impossibilità di inquadrare tali soggetti tra quelli obbligati alla registrazione ai sensi dell'articolo 10 del TUR.

 L'Istante osserva, altresì, che una eventuale inclusione tra i soggetti su cui grava l'obbligo di registrazione identificherebbe i titolari di STA e STED, al pari dei notai, tra i soggetti "responsabili di imposta"; conseguentemente, un tale ruolo costringerebbe il titolare dello studio di consulenza a versare comunque l'imposta dovuta, anche nel caso di mancato pagamento da parte del compratore dell'imbarcazione, fatto salvo il diritto di rivalsa.

 

PARERE DELL'AGENZIA DELLE ENTRATE

 L'articolo 2 del Testo Unico delle disposizioni in materia di imposta di registro approvato con il decreto del Presidente della Repubblica 26 aprile 1986, n. 131 (di seguito anche TUR) dispone che «1. Sono soggetti a registrazione, a norma degli articoli seguenti:

a) gli atti indicati nella tariffa, se formati per iscritto nel territorio dello Stato;
[...]
».

 Il successivo articolo 5, al comma 1 dispone che «1. Sono soggetti a registrazione in termine fisso gli atti indicati nella parte prima della tariffa e in caso d'uso quelli indicati nella parte seconda» e, al comma 2 che «Le scritture private non autenticate sono soggette a registrazione in caso d'uso se tutte le disposizioni in esse contemplate sono relative a operazioni soggette all'imposta sul valore aggiunto».

 L'articolo 7, comma 1, lett. f), n. 2), della Tariffa, Parte prima contempla gli «Atti di natura traslativa o dichiarativa» aventi per oggetto imbarcazioni, con previsione dei seguenti importi:

    «a) fino a otto metri di lunghezza fuori tutto euro 404,00
      b) fino a dodici metri di lunghezza fuori tutto euro 607,00
      c) fino a diciotto metri di lunghezza fuori tutto euro 809,00
      d) oltre diciotto metri di lunghezza fuori tutto euro 1.011,00
».

 L'articolo 10, comma 1, lettera b) del TUR prevede, in via generale, che sono obbligati a richiedere la registrazione «i notai, gli ufficiali giudiziari, i segretari o delegati della pubblica amministrazione e gli altri pubblici ufficiali per gli atti da essi redatti, ricevuti o autenticati».

 L'articolo 57 del medesimo TUR dispone che «1. Oltre ai pubblici ufficiali, che hanno redatto, ricevuto o autenticato l'atto, e ai soggetti nel cui interesse fu richiesta la registrazione, sono solidalmente obbligati al pagamento dell'imposta [...]».

 L'articolo 1 del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, recante il Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di documentazione amministrativa, al comma 1, lettera i) definisce come autenticazione di sottoscrizione «l'attestazione, da parte di un pubblico ufficiale, che la sottoscrizione è stata apposta in sua presenza, previo accertamento dell'identità della persona che sottoscrive».

 Ai sensi dell'articolo 2703 del codice civile «si ha per riconosciuta la sottoscrizione autenticata dal notaio o da altro pubblico ufficiale a ciò autorizzato.

 L'autenticazione consiste nell'attestazione da parte del pubblico ufficiale che la sottoscrizione è stata apposta in sua presenza. Il pubblico ufficiale deve previamente accertare l'identità della persona che sottoscrive».

 Con riferimento alla nautica da diporto, l'articolo 17 del decreto legislativo 18 luglio 2005, n. 171 (recante il "Codice della nautica da diporto", revisionato ed integrato dal decreto legislativo 3 novembre 2017, n. 229) prevede che «per gli effetti previsti dal codice civile, gli atti costitutivi, traslativi o estintivi della proprietà o di altri diritti reali su unità da diporto soggette ad iscrizione ai sensi del presente decreto legislativo sono resi pubblici, su richiesta avanzata dall'interessato, entro sessanta giorni o, se l'interessato è residente all'estero, entro centoventi giorni dalla data dell'atto, mediante trascrizione nell'Archivio telematico centrale delle unità da diporto (ATCN) ed annotazione sulla licenza di navigazione».

 L'articolo 10 del decreto ministeriale 29 luglio 2008, n. 146, recante il "Regolamento di attuazione dell'articolo 65 del decreto legislativo 18 luglio 2005, n. 171", al comma 2 prevede che «per le imbarcazioni da diporto, il titolo per la trascrizione e l'annotazione può essere costituito da una dichiarazione dell'alienante con sottoscrizione autenticata oppure dalla fattura di vendita con firma, per quietanza, dell'alienante autenticata».

 L'articolo 7 del decreto legge 4 luglio 2006, n. 223 ha previsto che «l'autenticazione della sottoscrizione degli atti e delle dichiarazioni aventi ad oggetto l'alienazione di beni mobili registrati e rimorchi o la costituzione di diritti di garanzia sui medesimi può essere richiesta anche agli uffici comunali ed ai titolari, o dipendenti da loro delegati, degli sportelli telematici dell'automobilista di cui all'articolo 2 del regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 19 settembre 2000, n. 358, che sono tenuti a rilasciarla gratuitamente, tranne i previsti diritti di segreteria, nella stessa data della richiesta, salvo motivato diniego».

 L'articolo 2 del citato decreto n. 358 del 2000 prevede al primo comma che «è istituito lo sportello telematico dell'automobilista. Lo sportello rilascia, contestualmente alla richiesta, i documenti di circolazione e di proprietà relativi alle operazioni di immatricolazione, reimmatricolazione e passaggi di proprietà».

Il successivo comma 2 prevede che «lo sportello può essere attivato:

a) presso gli uffici provinciali della motorizzazione;
b) presso gli uffici provinciali dell'A.C.I. che gestiscono il P.R.A.;
c) presso le delegazioni dell'A.C.I. e presso le imprese di consulenza automobilistica
».

 Dalle richiamate disposizioni emerge che il richiamato articolo 7 del decreto legge n. 223 del 2006, dunque, nel determinare l'abolizione dell'obbligo di autentica notarile sui passaggi di proprietà dei beni mobili registrati (tra i quali rientrano le imbarcazioni di lunghezza superiore ai 10 metri cui l'Istante fa riferimento), estende la possibilità di effettuare l'autentica delle sottoscrizioni ai titolari di sportelli telematici dell'automobilista (STA), tra i quali rientra il medesimo Istante.

 Al riguardo, si rileva che con sentenza n. 45299 del 20 giugno 2018, la Corte di Cassazione, V sezione penale, ha precisato, per quanto con riferimento ad una differente fattispecie che involgeva profili di natura penale, che «l'autenticazione della sottoscrizione degli atti e delle dichiarazioni aventi ad oggetto l'alienazione di beni mobili registrati, prevista dall'art. 7 del d.l. 223/2006 (cd. decreto Bersani) è attività riferibile esclusivamente al titolare dello 'sportello telematico dell'automobilista', il quale, in quanto delegato della pubblica amministrazione all'espletamento della relativa procedura, è tenuto ad accertare anche l'identità del venditore dei beni (...) In tal senso depone, del resto, la giurisprudenza di questa Corte, che ha ritenuto che il titolare dell'agenzia automobilistica che gestisce il cosiddetto "sportello telematico dell'automobilista" (STA) riveste la qualifica di pubblico ufficiale nel compimento dell'intero "iter" che sfocia nella produzione dei documenti previsti dalle disposizioni di cui al dPR n. 358 del 2000 e, quindi, anche nel momento in cui accerta l'identità del venditore del veicolo ­ del quale, perciò, è necessaria la presenza­, tale attività risolvendosi nel compimento di un atto pubblico (Sez. 5, n. 28086 del 23/06/2011)».

 Sulla base del prospettato quadro normativo e giurisprudenziale, nel caso in esame, atteso che l'attività di autenticazione delle sottoscrizioni posta in essere è riconducibile all'ambito applicativo dell'articolo 7 del decreto legge n. 223 del 2006, si ritiene che l'Istante, titolare di STA, rientri tra i soggetti obbligati alla registrazione ai sensi del richiamato articolo 10, comma 1, lettera b), del TUR ovvero «gli altri pubblici ufficiali per gli atti da essi redatti, ricevuti o autenticati».

 

LA DIRETTRICE CENTRALE
(firmato digitalmente)

 

 

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