Normativa codice della strada e circolazione stradale
Sezione curata da Palumbo Salvatore e Molteni Claudio

Ministero dell'Interno
DECRETO 22/12/2023
Gazzetta Ufficiale n. 22 del 27 gennaio 2024

 

MINISTERO DELL'INTERNO

DECRETO 22 dicembre 2023

Adeguamento alle previsioni del regolamento (UE) 2018/1724 del Parlamento europeo e del Consiglio del 2 ottobre 2018 per rendere disponibili, tramite ANPR, le procedure relative alla richiesta di una prova della registrazione di nascita e alla registrazione del cambio di indirizzo di cui all'allegato II al medesimo regolamento.

(Gazzetta Ufficiale Serie Generale n. 22 del 27/01/2024)

 

IL MINISTRO DELL'INTERNO

di concerto con

IL MINISTRO PER LA PUBBLICA AMMINISTRAZIONE

e con

IL SOTTOSEGRETARIO DI STATO ALLA PRESIDENZA DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI
con delega all'innovazione tecnologica

 


  Visto il regolamento (UE) 2014/910 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 23 luglio 2014, in materia di identificazione elettronica e servizi fiduciari per le transazioni elettroniche nel mercato interno e che abroga la direttiva 1999/93/CE, che fissa le condizioni a cui gli Stati membri riconoscono i mezzi di identificazione elettronica delle persone fisiche e giuridiche che rientrano in un regime notificato di identificazione elettronica di un altro Stato membro;
  Visto il regolamento di esecuzione (UE) 2015/1501 della Commissione dell'8 settembre 2015 relativo al quadro di interoperabilità di cui all'articolo 12, paragrafo 8, del regolamento (UE) n. 910/2014 del Parlamento europeo e del Consiglio in materia di identificazione elettronica e servizi fiduciari per le transazioni elettroniche nel mercato interno, che stabilisce i requisiti tecnici e operativi del quadro di interoperabilità al fine di garantire l'interoperabilità dei regimi di identificazione elettronica che gli Stati membri notificano alla Commissione;
  Visto il regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 27 aprile 2016, relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, nonchè alla libera circolazione di tali dati e che abroga la direttiva 95/46/CE (regolamento generale sulla protezione dei dati);
  Visto il regolamento (UE) 2016/1191 del Parlamento europeo e del Consiglio del 6 luglio 2016, che promuove la libera circolazione dei cittadini semplificando i requisiti per la presentazione di alcuni documenti pubblici nell'Unione europea e che modifica il regolamento (UE) n. 2012/1024;
  Visto il regolamento (UE) 2018/1724 del Parlamento europeo e del Consiglio del 2 ottobre 2018 che istituisce uno sportello digitale unico per l'accesso a informazioni, procedure e servizi di assistenza e di risoluzione dei problemi e che modifica il regolamento (UE) n. 2012/1024 ed in particolare, l'articolo 6 che prevede che ciascuno Stato membro debba provvedere affinchè i cittadini dell'Unione europea nonchè le persone fisiche residenti in uno Stato membro possano accedere alle procedure di cui all'allegato II ed espletarle interamente in linea e l'articolo 14 relativo al «Sistema tecnico per lo scambio transfrontaliero automatizzato di prove» tra autorità competenti di diversi Stati membri, che deve essere utilizzato ai fini dell'eventuale acquisizione presso la competente amministrazione di altro Stato membro, di documentazione necessaria al procedimento di iscrizione anagrafica;
  Visto il regolamento di esecuzione (UE) 2022/1463 della Commissione del 5 agosto 2022 che definisce le specifiche tecniche e operative del sistema tecnico per lo scambio transfrontaliero automatizzato di prove e l'applicazione del principio «una tantum» a norma del regolamento (UE) 2018/1724 del Parlamento europeo e del Consiglio ed, in particolare, l'articolo 16 ai fini della determinazione della corrispondenza dell'identità e delle prove, che prevede l'acquisizione di ulteriori attributi oltre a quelli ottenuti dal processo di autenticazione eIDAS (individuato dal regolamento EU 2018/1724);
  Vista la legge 24 dicembre 1954, n. 1228, recante «Ordinamento delle anagrafi della popolazione residente»;
  Vista la legge 27 ottobre 1988, n. 470, recante «Anagrafe e censimento degli italiani all'estero»;
  Vista la legge 7 agosto 1990, n. 241, recante «Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi»;
  Visto il decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286 recante «Testo unico delle disposizioni concernenti la disciplina dell'immigrazione e norme sulla condizione dello straniero»;
  Vista la legge 15 dicembre 1999, n. 482 recante «Norme in materia di tutela delle minoranze linguistiche storiche»;
  Visto il decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, recante il codice in materia di protezione dei dati personali, così come modificato dal decreto legislativo 10 agosto 2018, n. 101, recante «Disposizioni per l'adeguamento della normativa nazionale alle disposizioni del regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016 relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, nonchè alla libera circolazione di tali dati e che abroga la direttiva 95/46/CE»;
  Visto il decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82, recante il codice dell'amministrazione digitale (CAD), e in particolare, l'articolo 62 che istituisce l'Anagrafe nazionale della popolazione residente (ANPR) nonchè il comma 6-bis del medesimo articolo, il quale prevede che in relazione ai servizi resi disponibili dall'ANPR alle pubbliche amministrazioni e agli organismi che erogano pubblici servizi in base alle previsioni del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri del 10 novembre 2014, n. 194, con uno o più decreti del Ministro dell'interno, di concerto con il Ministro per l'innovazione tecnologica e la digitalizzazione e il Ministro per la pubblica amministrazione, sentiti il Garante per la protezione dei dati personali e la Conferenza Stato-città ed autonomie locali, sono assicurati l'adeguamento delle caratteristiche tecniche della piattaforma di funzionamento dell'ANPR;
  Visto il decreto legislativo 6 febbraio 2007, n. 30 recante «Attuazione della direttiva 2004/38/CE relativa al diritto dei cittadini dell'Unione e dei loro familiari di circolare e di soggiornare liberamente nel territorio degli Stati membri», ed in particolare l'articolo 9;
  Visto il decreto del Presidente della Repubblica 30 maggio 1989, n. 223, recante «Approvazione del nuovo regolamento anagrafico della popolazione residente»;
  Visto il decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, recante «Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di documentazione amministrativa»;
  Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 23 agosto 2013, n. 109, regolamento recante disposizioni per la prima attuazione dell'articolo 62 del decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82, come modificato dall'articolo 2, comma 1, del decreto-legge 18 ottobre 2012, n. 179, convertito dalla legge 17 dicembre 2012, n. 221, che istituisce l'Anagrafe nazionale della popolazione residente (ANPR);
  Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 10 novembre 2014, n. 194, regolamento recante modalità di attuazione e di funzionamento dell'Anagrafe nazionale della popolazione residente (ANPR) e di definizione del piano per il graduale subentro dell'ANPR alle anagrafi della popolazione residente;
  Visto il decreto del Ministro dell'interno del 3 novembre 2021, recante «Modalità di richiesta e rilascio dei certificati anagrafici in modalità telematica attraverso l'Anagrafe nazionale popolazione residente»;
  Considerato che tra le procedure di cui all'allegato II del regolamento (UE) n. 2018/1724 del Parlamento europeo e del Consiglio del 2 ottobre 2018, figurano le procedure di richiesta di una prova della registrazione di nascita, richiesta di una prova di residenza e di registrazione del cambio di indirizzo;
  Viste le linee guida sulla formazione, gestione e conservazione dei documenti informatici adottate dall'Agenzia per l'Italia digitale (AgID) con determinazione n. 407 del 9 settembre 2020 e aggiornate con determinazione n. 371 del 17 maggio 2021; 
  Sentito il Garante per la protezione dei dati personali, che ha reso il parere di competenza con provvedimento n. 580 del 7 dicembre 2023;
  Sentita la Conferenza Stato-città ed autonomie locali, che ha reso il parere di competenza il 7 dicembre 2023;
  Acquisito il concerto del Ministro per la pubblica amministrazione e del Sottosegretario di Stato alla Presidenza del Consiglio dei ministri con delega all'innovazione tecnologica;

 

Decreta:

 

Art. 1
Oggetto

  1. Al fine di permettere l'adeguamento dell'ordinamento nazionale alle previsioni di cui all'articolo 6 del regolamento (UE) 2018/1724 del Parlamento europeo e del Consiglio del 2 ottobre 2018 e garantire l'accesso nonchè l'espletamento in linea delle procedure di cui all'allegato II al medesimo regolamento e relative alla richiesta di una prova della registrazione di nascita, alla registrazione del cambio di indirizzo ed alla richiesta di una prova di residenza, il presente decreto e il relativo allegato 1 «Disciplinare tecnico», che ne forma parte integrante, definisce:
    a) le modalità telematiche di richiesta e di rilascio dei certificati di nascita attraverso l'ANPR, in favore del cittadino dell'Unione europea, nato in Italia, non più iscritto nell'ANPR alla data della richiesta, ma comunque registrato nell'anagrafe comunale al momento del subentro del comune in ANPR o successivamente;
    b) le modalità telematiche con le quali il cittadino dell'Unione europea richiede, ai sensi degli articoli 3 e 9 del decreto legislativo 6 febbraio 2007, n. 30, l'iscrizione anagrafica attraverso l'ANPR e, di conseguenza, può ottenere una certificazione anagrafica di residenza ai sensi del decreto del Ministro dell'interno del 3 novembre 2021.

 

Art. 2
Servizi a favore dei cittadini dell'Unione europea

  1. La presentazione delle richieste di cui all'articolo 1, comma 1, lettere a) e b), del presente decreto è assicurata all'interessato, previa identificazione elettronica ai sensi del regolamento (UE) 2014/910 del Parlamento europeo e del Consiglio del 23 luglio 2014, attraverso appositi servizi disponibili nel sito internet www.anagrafenazionale.interno.it del Ministero dell'interno, nella relativa sezione dedicata.

  2. L'identificazione elettronica per l'accesso alle richieste di cui al comma 1, avviene ai sensi dell'articolo 6 del regolamento (UE) 2014/910 del Parlamento europeo e del Consiglio del 23 luglio 2014, secondo le modalità e con le misure di sicurezza definite nell'allegato 1 «Disciplinare tecnico» nonchè secondo le modalità definite con il regolamento concernente il funzionamento del Single Digital Gateway da adottare previo parere del Garante per la protezione dei dati personali.

 

Art. 3
Trattamento dei dati personali

  1. La titolarità del trattamento dei dati contenuti nell'ANPR è attribuita al Ministero dell'interno sotto i profili della conservazione, della comunicazione e dell'adozione delle relative misure di sicurezza nonchè al sindaco, nell'esercizio delle funzioni di ufficiale di Governo, limitatamente alla registrazione dei dati di propria competenza.

  2. La società generale di informatica S.p.a. (Sogei S.p.a.), incaricata della realizzazione del progetto e della gestione dell'infrastruttura, è nominata responsabile del trattamento ai sensi dell'articolo 28 del regolamento (UE) 2016/679.

 

Art. 4
Disposizioni di attuazione e finali

  1. Il presente decreto e il relativo allegato sono pubblicati nel sito internet www.anagrafenazionale.interno.it del Ministero dell'interno.

  2. In caso di evoluzione delle caratteristiche e delle modalità tecniche dei servizi di cui all'articolo 1, ove non incidano sugli aspetti essenziali del trattamento dei dati personali ivi disciplinati, l'allegato 1 «Disciplinare tecnico» sarà aggiornato con decreto direttoriale del Ministero dell'interno.

  3. All'attuazione delle disposizioni di cui al presente decreto, si provvede nei limiti delle risorse finanziarie, umane e strumentali disponibili a legislazione vigente e, comunque, senza nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.

  4. Il presente decreto è inviato ai competenti organi di controllo e pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.
    Roma, 22 dicembre 2023

 

Il Ministro dell'interno
Piantedosi

Il Ministro per la pubblica amministrazione
Zangrillo

Il Sottosegretario di Stato alla Presidenza del Consiglio dei ministri con delega all'innovazione tecnologica
Butti

Registrato alla Corte dei conti il 19 gennaio 2024
Ufficio di controllo sugli atti del Ministero dell'interno e del Ministero della difesa, n. 238

 

Allegato
Diciplinare tecnico

 

 

DISCLAMER: Il testo della presente norma non riveste carattere di ufficialità e non sostituisce in alcun modo la versione pubblicata dagli organismi ufficiali. Vietata la riproduzione, anche parziale, del presente contenuto senza la preventiva autorizzazione degli amministratori del portale.


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