Normativa codice della strada e circolazione stradale
Sezione curata da Palumbo Salvatore e Molteni Claudio

Decreto Dirigenziale
Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti 12/02/2024, n. 0000018

 

MINISTERO DELLE INFRASTRUTTURE E DEI TRASPORTI
DIPARTIMENTO PER I TRASPORTI E LA NAVIGAZIONE
Direzione Generale per la Motorizzazione

 

DECRETO DIRIGENZIALE 12 febbraio 2024, n. 18

"Attuazione delle disposizioni contenute nell’articolo 5, comma 1, lettera b) del Regolamento".

(non pubblicato in G.U.)

 

IL DIRETTORE GENERALE

 

 VISTO il decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, recante: “Riforma dell'organizzazione del Governo, a norma dell’articolo 11 della legge 15 marzo 1997, n. 59” e successive modifiche e integrazioni;

 VISTO il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, recante: “Norme generali sull’ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche” e, in particolare, l’articolo 16 che disciplina le funzioni dei dirigenti degli uffici dirigenziali generali;

 VISTO il decreto-legge 11 novembre 2022, n. 173, convertito, con modificazioni, dalla legge 16 dicembre 2022, n. 204, recante “Disposizioni urgenti in materia di riordino delle attribuzioni dei Ministeri”, e in particolare l’articolo 5;

 VISTO il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 30 ottobre 2023, n. 186, recante: “Regolamento recante la riorganizzazione del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti”;

 VISTO il regio decreto-legge 15 marzo 1927, n. 436, convertito dalla legge 19 febbraio 1928, n. 510, recante: “Disciplina dei contratti di compra vendita degli autoveicoli ed istituzione del pubblico registro automobilistico presso le sedi dell'Automobile Club d'Italia”;

 VISTO il regio decreto 29 luglio 1927, n. 1814 recante: “Disposizioni di attuazione e transitorie del R. decreto-legge 15 marzo 1927, n. 436, concernente la disciplina dei contratti di compra-vendita degli autoveicoli e l'istituzione del pubblico registro automobilistico presso le sedi dell'Automobile Club d'Italia”;

 VISTO il decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, recante: “Nuovo codice della strada”;

 VISTO il decreto del Presidente della Repubblica 16 dicembre 1992, n. 495, recante: “Regolamento di esecuzione e di attuazione del nuovo codice della strada”, e in particolare l’articolo 264;

 VISTO l’articolo 7 della legge 9 luglio 1990, n. 187 recante: “Norme in materia di tasse automobilistiche e automazione degli uffici del pubblico registro automobilistico”;

 VISTO il decreto del Ministro delle Finanze 2 ottobre 1992, n. 514 recante “Regolamento sulle modalità e le procedure concernenti il funzionamento degli uffici del pubblico registro automobilistico, la tenuta degli archivi, la conservazione della documentazione prescritta, la elaborazione e fornitura dei dati e delle statistiche dei veicoli iscritti, la forma, il contenuto e le modalità di utilizzo della modulistica occorrente per il funzionamento degli uffici medesimi, nonché i tempi di attuazione delle nuove procedure, in attuazione dell'art. 7 della legge 9 luglio 1990, n. 187”;

 VISTO il decreto legislativo 29 maggio 2017, n. 98, recante “Razionalizzazione dei processi di gestione dei dati di circolazione e di proprietà di autoveicoli, motoveicoli e rimorchi, finalizzata al rilascio di un documento unico, ai sensi dell'articolo 8, comma 1, lettera d), della legge 7 agosto 2015, n. 124”;

 VISTO il decreto legislativo 24 giugno 2003, n. 209, recante: “Attuazione della direttiva 2000/53/CE relativa ai veicoli fuori uso”;

 VISTO il decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, recante: “Norme in materia ambientale”;

 VISTO il decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82, recante: “Codice dell'amministrazione digitale”, e in particolare l’articolo 64 il quale disciplina il sistema pubblico per la gestione delle identità digitali;

 VISTO il decreto del Presidente della Repubblica 23 settembre 2022, n. 177, “Regolamento recante disciplina del registro unico telematico e disposizioni di semplificazione in materia di cessazione dalla circolazione dei veicoli fuori uso”, e in particolare l’articolo 5, comma 1, lettera b), il quale demanda ad apposito decreto del direttore della Direzione generale per la motorizzazione, la definizione delle modalità per la graduale implementazione e ottimizzazione delle necessarie procedure telematiche, da completare entro diciotto mesi dalla data di entrata in vigore del medesimo regolamento;

 VISTO il decreto del Direttore Generale per la motorizzazione, per i servizi ai cittadini e alle imprese in materia di trasporti e navigazione 21 dicembre 2022 con il quale, a norma dell’articolo l’articolo 5, comma 1, lettera a), del medesimo decreto del Presidente della Repubblica n. 177 del 2022, sono state individuate le modalità di svolgimento delle attività di rilascio del codice identificativo del concessionario, del gestore della succursale della casa costruttrice o dell'automercato e del centro di raccolta, e di abilitazione del collegamento telematico con il Centro elaborazione dati della motorizzazione, al fine dell’utilizzo delle procedure per la tenuta del registro unico telematico dei veicoli fuori uso e per gli adempimenti relativi alla cessazione dalla circolazione dei veicoli fuori uso iscritti nel Pubblico registro automobilistico;

 TENUTO CONTO che il richiamato decreto del Presidente della Repubblica n. 177 del 2022, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana in data 21 novembre 2022, è entrato in vigore il 6 dicembre2022 e, pertanto, le relative disposizioni debbono essere inderogabilmente applicate a decorrere dal 7 giugno 2024, come previsto dall’articolo 5, comma 2, del medesimo decreto;

 TENUTO CONTO della esigenza di consentire, con adeguato anticipo rispetto alla scadenza del predetto termine, di testare su ampia scala il funzionamento delle procedure telematiche all’uopo implementate e di intraprendere le eventuali iniziative volte alla ottimizzazione dellestesse, nonché di consentire agli operatori di settore di acquisire le necessarie conoscenze operative per la gestione del registro unico telematico dei veicoli fuori uso;

 TENUTO CONTO, altresì, che dal 6 giugno 2023 è stata resa disponibile, sul Portale dell’Automobilista, l’applicazione web predisposta allo scopo di consentire l’accreditamento degli Operatori tenuti all’utilizzo delle procedure di gestione del registro unico telematico dei veicoli fuori uso e che, allo stato attuale, il numero degli Operatori accreditati appare insufficiente ai fini di una sperimentazione in larga scala delle procedure stesse;

 RITENUTA la necessità di provvedere alla attuazione del richiamato articolo 5, comma 1, lettera b), del decreto del Presidente della Repubblica n. 177 del 23 settembre 2022;

 SENTITO l’Automobile Club d’Italia;

 

DECRETA

 

Articolo 1
(Definizioni)

 1. Ai fini del presente decreto, si intende per:
    a) CED: il Centro Elaborazione Dati della Direzione Generale per la motorizzazione del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti;
    b) PRA: il Pubblico registro Automobilistico di cui al regio decreto-legge 15 marzo 1927, n. 436 e al regio decreto 29 luglio 1927, n. 1814;
    c) Operatori Professionali: i concessionari, i gestori delle succursali delle case costruttrici e degli automercati e i centri di raccolta obbligati alla tenuta del registro unico telematico dei veicoli fuori uso, di cui all'articolo 5, comma 10, del decreto legislativo 24 giugno 2003, n. 209 e del decreto del Presidente della Repubblica 23 settembre 2022, n. 177;
    d) Regolamento: il decreto del Presidente della Repubblica 23 settembre 2022, n. 177 (“Regolamento recante disciplina del registro unico telematico e disposizioni di semplificazione in materia di cessazione dalla circolazione dei veicoli fuori uso”);
    e) RVFU: il registro unico telematico dei veicoli fuori uso di cui al decreto del Presidente della Repubblica 23 settembre 2022, n. 177;
    f) CRD: il certificato di rottamazione digitale di cui all’articolo 2, comma 3, del decreto del Presidente della Repubblica 23 settembre 2022, n. 177;
    g) SPID: il Sistema pubblico per la gestione delle identità digitali di cui all’articolo 64 del decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82 (“Codice dell’amministrazione digitale”).

 

Articolo 2
(Oggetto e finalità)

 1. In attuazione delle disposizioni contenute nell’articolo 5, comma 1, lettera b) del Regolamento, il presente decreto individua le modalità e le tempistiche per l’accesso degli Operatori Professionali, in via facoltativa, alle procedure telematiche predisposte per la gestione del RVFU e per l’espletamento delle operazioni di cessazione dalla circolazione dei veicoli fuori uso iscritti al PRA.

 2. Il presente decreto persegue la finalità di favorire il più ampio utilizzo, in via facoltativa, dell’applicativo di cui all’articolo 1, comma 1, nel duplice intento di testarne su ampia scala il corretto funzionamento e di consentire agli Operatori Professionali di acquisire le necessarie conoscenze operative per l’utilizzo del nuovo sistema di gestione telematica delle attività di presa in carico dei veicoli fuori uso e di rilascio del CRD.

 3. Il presente decreto persegue altresì la finalità di incentivare l’accreditamento massivo degli Operatori Professionali tenuti all’utilizzo del RVFU, regolando su base regionale l’afflusso ordinato e graduale delle relative richieste, al fine di poter garantire livelli di servizio efficaci nelle attività di assistenza.

 

Articolo 3
(Utilizzo in via facoltativa delle procedure telematiche di gestione del RVFU)

 1. A decorrere dal 4 marzo 2024, gli Operatori Professionali sono ammessi all’utilizzo, in via facoltativa, dell’applicativo che consente, in collegamento telematico con il CED, gli adempimenti di tenuta del RVFU secondo la disciplina contenuta nel Regolamento. L’applicativo è disponibile sul Portale del Trasporto al seguente link: https://www.ilportaledeltrasporto.it/. Sul medesimo Portale è resa disponibile anche la relativa manualistica.

 2. L’accesso all’applicativo di cui al comma 1 è consentito a tutti gli Operatori Professionali che hanno provveduto ad accreditarsi secondo le modalità stabilite nel decreto del Direttore Generale per la motorizzazione, per i servizi ai cittadini e alle imprese in materia di trasporti e navigazione 21 dicembre 2022.

 3. Gli Operatori Professionali che utilizzano in via facoltativa l’applicativo di cui al comma 1, rilasciano il CRD secondo le disposizioni contenute nell’articolo 2, commi 3 e 4, del Regolamento, senza necessità di replicarne il contenuto sulla modulistica cartacea con le modalità attualmente in uso. Fino al 6 giugno 2024, resta tuttavia fermo l’obbligo di tenuta, su supporto cartaceo, anche del registro di cui all’articolo 264 del decreto del Presidente della Repubblica 16 dicembre 1992, n. 495.

 

Articolo 4
(Accreditamento massivo degli Operatori Professionali)

 1. A decorrere dal 12 febbraio 2024 e sino a tutto il mese di marzo 2024, è promossa una azione volta all’accreditamento massivo degli operatori professionali, su base regionale, secondo il calendario pubblicato sul Portale dell’Automobilista.

 2. La possibilità di effettuare l’accreditamento è comunque resa disponibile in ogni momento, fermo restando che le eventuali richieste di assistenza saranno evase dando priorità a quelle inoltrate dagli Operatori Professionali secondo le tempistiche e gli ambiti territoriali indicati nel calendario di cui al comma 1.

 3. L’accreditamento è effettuato mediante accesso, con SPID personale, all’applicazione web raggiungibile al seguente link: https://www.ilportaledellautomobilista.it/web/portaleautomobilista/home. Sul medesimo Portale è resa disponibile anche la relativa manualistica.

 

Articolo 5
(Utilizzo in via facoltativa delle procedure telematiche per la cessazione dalla circolazione dei veicoli fuori uso iscritti al PRA)

 1. A decorrere dal 4 marzo 2023, è altresì resa disponibile ai centri di raccolta la facoltà di avvalersi delle procedure telematiche, integrate nel sistema di gestione del RVFU, per l’espletamento delle pratiche di cessazione dalla circolazione dei veicoli fuori uso iscritti al PRA, secondo le disposizioni contenute nell’articolo 3 del Regolamento e nel rispetto delle modalità operative stabilite in attuazione della riforma recata dal decreto legislativo 29 maggio 2017, n. 98.

 

(ing. Pasquale D’Anzi)

 

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