Normativa codice della strada e circolazione stradale
Sezione curata da Palumbo Salvatore e Molteni Claudio

Comunicazione di servizio Ministero Infrastrutture e Trasporti numero 2 - prot. 43443 del 19 febbraio 2024

 

MINISTERO INFRASTRUTTURE E TRASPORTI
DIPARTIMENTO PER I TRASPORTI E LA NAVIGAZIONE

Direzione Generale Territoriale del Nord-Ovest

 

Comunicazione di servizio n. 02 - prot. 0043443 del 19/02/2024

 

OGGETTO: Linee guida procedure di nazionalizzazioni dei veicoli di interesse storico e collezionistico.

   

1) Premessa

   Con la Comunicazione di servizio n. 06 del 18.09.2023 prot. 210079 e n. 08 del 24.10.2023 prot. 242246 sono state fornite le “linee guida” per l’applicazione delle nuove disposizioni recate dalle Circolari min.li prot. n. 9716 del 23.03.2023 e prot. n. 16524 del 29.05.2023 nell’ambito delle procedure di nazionalizzazione dei veicoli appartenenti alle categorie M – N – O – L.
   In relazione ad alcuni quesiti qui posti, si ritiene opportuno e necessario fornire le precisazioni in merito alle procedure di nazionalizzazione dei veicoli riconosciuti “di interesse storico e collezionistico”.

 

2) Precisazioni

   La classificazione dei veicoli di interesse storico e collezionistico è, al momento, una classificazione prevista nell’ordinamento nazionale (art. 60 del Codice della Strada), disciplinata dal D.M. 7.12.2009.
   Pertanto l’inquadramento di un veicolo quale “veicolo di interesse storico e collezionistico” può avvenire solo sulla base del certificato previsto dal D.M. 7.12.2009, rilasciato da uno degli Enti riconosciuti (ASI, Storico Lancia, Italiano FIAT, Italiano Alfa Romeo e Storico FMI), in quanto non esiste la possibilità di accettazione di certificazioni rilasciate da altri Enti (stranieri o non) e neppure hanno valore equivalente le eventuali annotazioni riportate sui documenti di circolazione esteri riferibili a veicoli d’epoca o da collezionismo.
   In merito alla procedura di riconoscimenti di veicoli di interesse storico e collezionistico di veicoli da nazionalizzare, la Circ. n. 79260 del 4.10.2010, emanata in applicazione del D.M. 7.12.2009, prevede due ipotesi di cui ai sottopunti così rubricati:

2.2.4.1 - Veicoli provenienti da Paesi dell’Unione Europea o dallo Spazio Economico europeo ed in regola con gli obblighi di legge in materia di revisione.

 Per tale casistica è previsto che valgono le procedure vigenti in materia di nazionalizzazione, con particolare riferimento ai casi in cui non è prescritta la visita e prova.
 Al riguardo si ritiene di evidenziare che le disposizioni, emanate con le Circolari ministeriali richiamate in premessa, indicano quali sono le circostanze che nella fattispecie - cioè di veicoli di provenienza UE o SEE in regola con l’obbligo della revisione – esentano dalla visita e prova. Trattasi di tutte le circostanze per le quali nei documenti di circolazione ovvero nelle documentazioni integrative delle caratteristiche tecniche sono indicati codici di omologazione comunitaria (applicabili a veicoli aventi almeno 20 anni dalla data di costruzione) riferiti a:

- Direttiva 92/53/CEE o 98/14/CE o Direttiva 2001/116/CE (M1),
- Direttiva 2002/24/CE o Direttiva 92/61/CEE (veicoli L), cui i veicoli rispondono pienamente.

 In tal senso va interpretata la dicitura riportata nella Circ. n. 16524 “...... devono essere sottoposti a visita e prova presso gli UMC, ad eccezione dei veicoli Ml ed L che ne risultano comunque esentati”, in quanto solo i codici armonizzati di cui sopra danno certezza della rispondenza dei veicoli alle norme comuni europee senza eccezioni.
Per quanto superfluo, si ritiene opportuno rammentare che la certificazione, rilasciata dal Registro ed attestante l’iscrizione del veicolo e le sue caratteristiche tecniche, ha validità per i fini previsti dal D.M. 7.12.2009 (“rientrano nella categoria dei motoveicoli e autoveicoli di interesse storico e collezionistico tutti quelli di cui risulti l'iscrizione in uno dei seguenti registri......., comma 4, art. 60 C.d.S.”) e quindi, in linea di principio, non sostituisce la scheda tecnica integrativa di cui al punto 1.2.3 b1 della Circ. n. 9716 richiamata in premessa.

2.2.4.2 - Veicoli provenienti da Paesi dell’Unione Europea o dallo Spazio Economico europeo non in regola con gli obblighi di legge in materia di revisione ovvero veicoli provenienti da Paesi extracomunitari.

 Per tale casistica è sempre prevista la visita e prova, con riguardo alle competenze stabilite dalla Circ. n. 79260.
 Per quanto concerne la documentazione tecnica, valgono le precisazioni fornite al punto precedente, soprattutto per quanto concerne la possibilità di accettare il certificato di iscrizione al registro quale sostitutivo della scheda tecnica integrativa.

 

3) Prescrizioni tecniche applicabili

   Si ritiene opportuno rammentare le disposizioni previste dal D.M. 7.12.2009 – Allegato II.
   Qualora il veicolo appartenga ad un tipo omologato (uno dei codici di omologazione comunitaria sopra evidenziati), deve risultare rispondente alle caratteristiche tecniche e funzionali del medesimo tipo.
   I veicoli debbono essere equipaggiati con i dispositivi previsti dalle norme vigenti all’atto della loro costruzione ovvero della loro omologazione (se ricorre).
   In forza di quanto sopra è pertanto previsto che il veicolo debba non solo mantenere le caratteristiche originarie (fatte salve le eventuali modifiche attestate nella Sezione VI del certificato di rilevanza storica e gli eventuali adeguamenti dettati da disposizioni cogenti ai fini della circolazione e riportate alla voce B dell’Allegato II in questione), ma anche rispondere alle norme vigenti all’atto della sua costruzione.
   Si cita in proposito la normativa sulle emissioni inquinanti, normativa che non è richiamata nella tabella inserita nell’Allegato II al D.M. 7.12.2009, in quanto la tabella riporta solo alcuni dispositivi di equipaggiamento.
   E’ evidente che un veicolo, ad esempio costruito alla fine degli anni ’90, deve necessariamente rispettare le prescrizioni vigenti all’epoca e cioè le direttive comunitarie emanate al riguardo.

   Per tutto quanto sopra esposto, al fine di garantire lo svolgimento di procedure operative uniformi, si confida in una puntuale applicazione.

 

Il Direttore Generale
Dott. Ing. Antonello PERSANO

 

 

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