Normativa codice della strada e circolazione stradale
Sezione curata da Palumbo Salvatore e Molteni Claudio

Circolare Ministero dell'Interno protocollo numero 13436 del 14 maggio 2024

 

MINISTERO DELL'INTERNO
DIPARTIMENTO PER GLI AFFARI INTERNI E TERRITORIALI

Direzione Centrale per i Servizi Demografici

 

Prot.: 0013436 del 14/05/2024

Circolare n. 47/2024

 

OGGETTO: Iniziative per l’attuazione della Legge 15 febbraio 1989, n. 54. Istruzioni operative.

(Indirizzi omessi)

 

   Si fa seguito alla circolare n. 76/2021 relativa all'attuazione della legge 15 febbraio 1989, n. 54 recante “Norme sulla compilazione di documenti rilasciati a cittadini italiani nati in comuni ceduti dall'Italia ad altri Stati in base al trattato di pace.”, con la quale è stato segnalato che il luogo di nascita di alcuni cittadini italiani, nati in Comuni ceduti dall’Italia ad altri Stati in base ai Trattati di pace di Parigi e di Osimo, risulta registrato in ANPR in modo non conforme a quanto stabilito dall’art. 1 della citata legge n. 54/1989 (1), che prevede l’obbligo di riportare unicamente il nome italiano del Comune di nascita, senza alcun riferimento allo Stato estero a cui attualmente tale Comune appartiene.

   A tal riguardo, si fa presente che, a seguito di recenti segnalazioni è stata effettuata una nuova verifica su ANPR e si è riscontrato il perdurare della problematica.

   Si trasmette, pertanto, l’elenco aggiornato dei Comuni (all. 1) che risultano aver registrato in ANPR dati anomali (cittadini nati prima dell’entrata in vigore del Trattato di Parigi e del Trattato di Osimo per i quali il luogo di nascita è associato ad uno Stato estero), con preghiera di segnalare ai Comuni interessati la problematica suesposta per le opportune verifiche.

   Si rammenta che la correzione del luogo di nascita comporta la variazione del codice fiscale. Pertanto, prima di procedere alla modifica dei dati anagrafici per uniformarsi alle disposizioni normative citate, è necessario informare preventivamente i cittadini coinvolti.

   In relazione alle esigenze di tutela dei dati personali, le posizioni anagrafiche da esaminare saranno rese disponibili attraverso i servizi di ANPR direttamente all’ufficio anagrafe dei Comuni interessati, secondo le istruzioni riportate nell’ Allegato tecnico alla presente circolare (all. 2) recante le "Istruzioni per l’accesso da parte dei Comuni alle posizioni anagrafiche da verificare”.

   I Comuni dovranno assicurarsi che le operazioni eventualmente effettuate garantiscano anche l’allineamento dei dati anagrafici registrati in ANPR con l’Anagrafe Tributaria, seguendo le istruzioni riportate nel medesimo Allegato tecnico.

   Ciò premesso, si invitano le SS.LL a richiamare l’attenzione dei Sigg.ri Sindaci sui contenuti della presente circolare e a vigilare sul corretto adempimento delle attività suindicate, al fine di garantire ai cittadini interessati la corretta compilazione dei documenti o certificazioni da rilasciare nel pieno rispetto della citata legge n. 54/1989.

   Si ringrazia per la consueta collaborazione.

 

IL DIRETTORE CENTRALE
De Vito
(Firmato Digitalmente)

 

(1) Legge 15 febbraio 1989 nº 54 - Art. 1
“Tutte le amministrazioni dello Stato, del parastato, degli enti locali e qualsiasi altro ufficio o ente, nel rilasciare attestazioni, dichiarazioni, documenti in genere, a cittadini italiani nati in comuni già sotto la sovranità italiana ed oggi compresi nei territori ceduti ad altri Stati, ai sensi del trattato di pace con le potenze alleate ed associate, quando deve essere indicato il luogo di nascita dell’interessato, hanno l’obbligo di riportare unicamente il nome italiano del comune, senza alcun riferimento allo Stato cui attualmente appartiene”.

 

 

DISCLAMER: Il testo della presente norma non riveste carattere di ufficialità e non sostituisce in alcun modo la versione pubblicata dagli organismi ufficiali. Vietata la riproduzione, anche parziale, del presente contenuto senza la preventiva autorizzazione degli amministratori del portale.


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