Normativa codice della strada e circolazione stradale
Sezione curata da Palumbo Salvatore e Molteni Claudio

Circolare Ministero dell'Interno protocollo numero 1997 del 19 febbraio 2024

 

MINISTERO DELL'INTERNO
Dipartimento per l'Amministrazione Generale, per le Politiche del Personale dell'Amministrazione Civile e per le Risorse Strumentali e Finanziarie

 

Prot.: 0001997 del 19/02/2024

 

OGGETTO: Procedure di gara finalizzate all'affidamento del servizio di recupero, custodia e acquisto di veicoli oggetto di sequestro amministrativo, fermo e confisca ai sensi dell’articolo 214-bis del codice della strada. Sentenza del Consiglio di Stato - Sezione V n. 200/2024-5952/2023.

(Indirizzi omessi)

 

   Si fa seguito alle ministeriali con le quali è stata trasmessa la documentazione predisposta, d'intesa con l’Agenzia del Demanio e - per i profili di competenza - con la Direzione Centrale in indirizzo, ai fini dell’espletamento delle procedure competitive preordinate all’affidamento, nei rispettivi ambiti infraregionali, del servizio in oggetto indicato.

   In proposito, onde orientare la predisposizione dei bandi di gara e, comunque, le valutazioni da operare in sede di disamina delle offerte presentate in occasione di gare già avviate, si trasmette la sentenza n. 200/2024 - 5952/2023 del Consiglio di Stato - Sezione Quinta, pronunciata nel contesto del contenzioso insorto in ordine alla gara esperita ai sensi dell’articolo 214-bis del codice della strada nella provincia di Como.

   In particolare, si richiama l’attenzione su due aspetti d'interesse generale affrontati dalla decisione, concernenti le problematiche connesse all‘istituto del nolo a caldo e alle modalità di possesso dei requisiti speciali di partecipazione.

   Quanto al primo punto, il Supremo Organo di giustizia amministrativa ha ricondotto il nolo a caldo dei mezzi impiegati dal custode-acquirente per il recupero dei veicoli sottoposti a sequestro o fermo amministrativo al subappalto dell'attività di recupero: a fronte di ciò, nella fattispecie è stato ritenuto superato il limite quantitativo al subappalto posto dall'allora vigente articolo 105, comma 2, del decreto legislativo n. 50/2016, attesa la volontà dell’operatore economico interessato di ricorrere al nolo a caldo per svolgere l’intera attività di recupero dei veicoli rientranti nell’ambito del contratto. Al riguardo, si rammenta che, come precisato negli attuali documenti di gara, non può essere affidata in subappalto l’integrale esecuzione del contratto, né la prevalente esecuzione di esso, trattandosi di contratto ad alta intensità di manodopera.

   Sotto il secondo profilo, l’Alto Consesso ha chiarito, in ottemperanza alle statuizioni della lex specialis di gara, che, ai fini della partecipazione alla procedura, è richiesta la disponibilità esclusiva di almeno due mezzi idonei al recupero di veicoli di massa complessiva fino a 1,5 tonnellate. Pertanto, l'espletamento dell‘intera attività di recupero tramite contratti di nolo a caldo esclude in radice che possa ritenersi integrato il requisito del possesso esclusivo e diretto dei mezzi in capo all'operatore offerente, non essendo consentito l’uso concorrente dei mezzi da parte d‘un altro soggetto, per finalità non riguardanti il servizio messo a gara.

   Al riguardo, il Consiglio di Stato s’è soffermato sulla locuzione della lex specialis “possesso di almeno due mezzi”, che presuppone una disponibilità esclusiva degli stessi, a differenza del termine “disponibilità” utilizzato in relazione al mezzo da adibire al recupero di veicoli di massa complessiva superiore a 1,5 tonnellate, che “non appare altrettanto stringente, già nella sua valenza semantica, sì da poter ammettere una non esclusività di uso, compensata peraltro dalla” sua “pronta disponibilità”.

   In proposito, si sottolinea che la diversa terminologia cui s’è fatto ricorso nella documentazione predisposta a livello centrale è giustificata dal fatto che dall’esperienza maturata nel corso degli anni nella gestione del servizio su base nazionale, il sequestro o il fermo amministrativo di veicoli di massa eccedente le 1,5 tonnellate risultano, rispetto all’ipotesi “ordinaria”, meno frequenti.

   Siffatta considerazione ha indotto a ritenere preferibile pretendere per la descritta fattispecie (che potrebbe anche rimanere eventuale) la semplice “disponibilità” in argomento, pure nell'ottica di non disincentivare la partecipazione alle gare con I’imporre un requisito più stringente laddove non reputato imprescindibile, atteso, tra l'altro, che la gestione del servizio de quo tramite il sistema imperniato sulla figura del custode-acquirente risulta per l’Amministrazione preferibile al ricorso al sistema alternativo costituito dalle depositerie censite nella ricognizione annuale condotta da codesti Uffici ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica n. 571/1982.

   Con l'occasione, si segnala che recentemente alcune Sezioni Regionali di Controllo della Corte dei Conti, in sede di registrazione di decreti prefettizi d’approvazione di contratti stipulati con i custodi acquirenti, hanno formulato rilievi in ordine al fatto che la documentazione diramata in passato ai fini dell’espletamento delle relative procedure competitive non contemplava la possibilità, per le Stazioni appaltanti, di procedere all’aggiudicazione del servizio anche in caso di presentazione d’una sola offerta valida.

   Al riguardo, nel comunicare che, alla luce di siffatte osservazioni di alcuni Magistrati contabili, una specifica previsione in merito è stata reintrodotta nel disciplinare di gara da ultimo inoltrato con circolare n. 13071 del 6 dicembre 2023, si rassegnano le seguenti considerazioni.

   Il disciplinare trasmesso precedentemente alla citata ministeriale era stato predisposto sulla scorta del Bando Tipo approvato dall’Autorità Nazionale Anticorruzione - ANAC all’epoca in vigore, avente portata vincolante per le Stazioni Appaltanti, che non recava (al pari del Bando Tipo ANAC 1/2023) alcuna indicazione nel senso indicato dalle predette Sezioni di Controllo. 

   Ciò in coerenza con quanto previsto dal decreto legislativo 50/2016, applicabile alle procedure in questione, il quale all'articolo 95, comma 12, si limitava a prevedere che “Le stazioni appaltanti possono decidere di non procedere all'aggiudicazione se nessuna offerta risulti conveniente o idonea in relazione all'oggetto del contratto”.

   Una peculiare previsione per l’ipotesi d’unica offerta era contenuta nel decreto legislativo 163/2006, all‘articolo 55, comma 4, ai sensi del quale “Il bando di gara può prevedere che non si procederà ad aggiudicazione nel caso di una sola offerta valida, ovvero nel caso di due sole offerte valide, che non verranno aperte. Quando il bando non contiene tale previsione, resta comunque ferma la disciplina di cui all'articolo 81, comma 3”.

   Anche dall’esame della suddetta normativa emerge la non obbligatorietà d’una clausola espressa che consenta di procedere all’aggiudicazione in presenza d‘una sola offerta valida, fermo restando che, giusta l’articolo 81, comma 3, “Le stazioni appaltanti possono decidere di non procedere all'aggiudicazione se nessuna offerta risulti conveniente o idonea in relazione all'oggetto del contratto”, in analogia con quanto previsto dal citato articolo 95, comma 12, del decreto legislativo 50/2016.

   Alla luce di quanto rilevato, è evidente che, a prescindere dal numero delle offerte pervenute, e quindi anche nel caso d’unica offerta, l'aggiudicazione è disposta soltanto laddove risulti conveniente per la Stazione Appaltante. Ciò peraltro è espressamente riportato, conformemente alla normativa vigente e al Bando Tipo ANAC, nell'ambito del format di disciplinare di gara, al paragrafo recante AGGIUDICAZIONE DELL’APPALTO E STIPULA DEL CONTRATTO, in cui si prevede espressamente che “Qualora nessuna offerta risulti conveniente o idonea in relazione all'oggetto del contratto, non si procede all’aggiudicazione”, sicché l’intervenuta aggiudicazione presuppone una valutazione di convenienza dell’offerta presentata.

   Si raccomanda pertanto, di dare espressamente atto, nell'ambito della determina di aggiudicazione, della convenienza e dell'idoneità dell'unica offerta pervenuta.

   In ogni caso, in sede di riscontro a eventuali analoghi rilievi delle Sezioni di controllo competenti, codesti Uffici dovrebbero evidenziare, oltre a quanto esposto e salvi, ovviamente, altri profili considerati in sede locale, i seguenti aspetti: 
 . il ridotto numero d'imprese operanti nel settore e, in particolare, di quelle partecipanti alle procedure competitive in parola (generalmente una o due al massimo per ciascun ambito interessato), caratterizzata da stringenti requisiti di carattere oggettivo e soggettivo, previsti per garantire il migliore espletamento del servizio; 
 . la circostanza che, comunque, all‘attento e ponderato esame delle Stazioni appaltanti l’eventuale unica offerta valida è risultata congrua e conveniente per I’Amministrazione, anche rispetto allo svolgimento del servizio tramite il sistema alternativo imperniato sulle depositerie censite ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica n. 571/1982; 
 . l'obbligatorietà del servizio, previsto per legge e finalizzato pure alla tutela di sicurezza pubblica e ambiente.

 

IL VICE CAPO DIPARTIMENTO VICARIO
DIRETTORE CENTRALE
A. M. Manzone

 

 

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